CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi alle conclusioni già depositate, chiede che venga dichiarata l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, al termine del proprio intervento, insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale veniva condannato per il reato di cui all'art. 10 ter d.Lgs. 74/2000 per aver, nella qualità di rappresentante legale e presidente del consiglio di amministrazione della società Italpol RE s.r.I., omesso di versare nei termini previsti per il pagamento dell'acconto relativo all'anno d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2012, per un ammontare complessivo di euro 1.338.731,00. 1.1. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Rappresenta che l'azienda ha subito gli effetti di una generale crisi finanziaria del settore, in ragione della quale si è trovata nella oggettiva impossibilità di assolvere il pagamento dell'imposta, anche considerando che l' IVA di cui era omesso il versamento non era stata riscossa e che i principali clienti, pur avendo usufruito dei servizi di vigilanza, non avevano onorato i debiti risultanti dalle fatture emesse. Le scarse risorse liquide dell'ente non erano sufficienti a far fronte agli obblighi tributari e a consentire il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti. Rappresenta di non aver potuto ricorrere al credito bancario, di non disporre di risorse patrimoniali personali sufficienti per estinguere il debito e, comunque, di essersi impegnato in una onerosissima rateizzazione con l'Agenzia della riscossione. Pertanto, il concatenarsi di una serie di fattori esogeni imposero scelte imprenditoriali necessitate, quali l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dell'Erario come unica alternativa all'immediata cessazione dell'attività d'impresa. Assunta la determinazione di proseguire l'attività imprenditoriale e di mantenere la posizione sul mercato, auspicando una futura ripresa delle condizioni economiche generali, la società era obbligata, ai sensi della normativa tributaria, a emettere le fatture relative alle prestazioni svolte (che tuttavia rimanevano inadempiute per quasi il 40% del fatturato, determinando dei rilevanti insoluti) e a corrispondere regolarmente le retribuzioni e le ritenute previdenziali dei lavoratori, così da poter disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e poter continuare a svolgere il servizio pubblico appaltato. La mancata emissione delle fatture e la mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti avrebbero precluso ogni possibilità di ripresa dell'azienda. Produce unitamente all'atto d'appello la memoria difensiva presentata durante il grado di appello, la sentenza passata in giudicato con la quale, per il medesimo reato ma relativo alla annualità 2013, era stato assolto per carenza dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della inesigibilità di una condotta alternativa a quella doverosa omessa. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, ha affermato la sussistenza dell' elemento soggettivo della fattispecie di reato, in quanto la scelta di destinare le risorse disponibili non all'adempimento dell'obbligo tributario ma al pagamento degli stipendi e degli oneri previdenziali dei lavoratori, anziché di ridurre il personale e di fare ricorso alle procedure di mobilità, così da ottenere il DURC e continuare l'attività di impresa, è una scelta imprenditoriale di cui il ricorrente si è assunto la responsabilità, che attesta, già nella prospettazione difensiva, l'inesistenza di una condizione di impossibilità assoluta di adempiere al debito tributario e, viceversa, la piena sussistenza del dolo di evasione. Si ricorda, in proposito, che in tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (Sez.3, n. 27202 del 19/05/2022, Rv. 283347; Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, Rv. 278909). Correttamente poi la Corte di appello ha attribuito rilevanza alla emissione plurima di fatture antecedentemente alla ricezione del corrispettivo, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate, espone il contribuente, per sua scelta, all'obbligo di versare comunque la relativa imposta, poiché l'obbligo di indicazione nella dichiarazione e di versamento della relativa imposta non deriva dall'effettiva riscossione di tale corrispettivo (Sez.3, n. 41070 del 27/06/2019, Rv. 277939). Onde evitare di assoggettarsi all' obbligo di pagamento dell'IVA, il contribuente, a fronte della mancata riscossione degli importi delle fatture emesse e dei relativi accessori, può esperire le procedure di storno, che nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto di avere effettuato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., solo l'onere delle spese del procedimento, e non anche quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec