CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06HCIZX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG )i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen. del 14/12/2022 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, esclusa la recidiva ed applicata la diminuente del rito, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, nonché con confisca del danaro in sequestro per il reato. p. e p. ex art. 73 comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, perché illecitamente cedeva due involucri termosaldati di colore verde contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina/crack del peso lordo di gr. 1 a [OSCURATO:PERSONA] in cambio di euro 30,00 nonché deteneva n. 12 involucri termosaldati di forma quadrata di colore verde e n. 7 involucri termosaldati di forma quadrata di colore arancione contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina /crack del peso complessivo lordo di gr. 12, n. 3 involucri termosaldati di forma tonda di colore giallo e n. 1 involucro termosaldato di colore blu contenente sostanza stupefacente del tipo eroina del peso complessivo lordo di gr. 4 ( in Genova, il 2.12.2022). 2. Avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 240 cod.pen. circa la confisca della somma di denaro in sequestro eccedente il prezzo del reato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte il P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. In punto di ammissibilità dello stesso, va ricordato che la sentenza di pat- teggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassa- zione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). E' stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la misura di sicurezza della confisca del denaro irrogata in una fattispecie quale quella della detenzione a fini di spaccio ex art. 73 Dpr. 309/90- è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884). Va anche ricordato che, secondo le argomentazioni più volte ribadite da questa Corte (vedasi le sentenze n. 6618/2014; n. 17266/2010; n. 42804/2008; n. 10531/2007), pur alla luce *della novella apportata dalla L. 134/03 al testo dell'art. 445, co. 1, cod. proc. pen., con l'estensione dell'applicabilità, in caso di pena patteggiata, della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. (e non più soltanto a quelle previste dal comma 2 del citato art. 240 cod. pen. come ipotesi di confisca obbligatoria), il giudice ha l'obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza del denaro o degli altri beni confiscati, di tal che la schematicità della motivazione propria del rito differenziato ex art. 444 c.p.p. non può estendersi semplicisticamente all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (Sez. 5, 3.11.2009 n. 47179, D'Ambrosio, rv. 245387). In particolare, va ricordato che "anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez. 4 n. 41560 del 26/10/2010); e che "la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile" Orbene, detti principi di diritto non sono stati correttamente applicati nel caso di specie. Secondo quanto si legge in sentenza è stata disposta la confisca del danaro "perché le modalità del fatto, la reiterazione della condotta e la mancanza di lecite fonti di reddito rendono evidente che l'intero importo si tratta di provento di reato". La confisca, pertanto, è avvenuta, ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., che prevede la confisca delle cose che servirono per commettere reato e di quelle che ne costituiscono il profitto, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Nella specie va evidenziato che è contestata sia una cessione a fronte del corrispettivo di euro 30,00 sia una mera detenzione, a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Non è dato, dunque, comprendere su cosa si basi l'affermazione del provvedimento impugnato, per cui si tratterebbe di profitto del reato di detenzione illecita al fine di spaccio di sostanze stupefacenti in relazione a tutta la somma sequestrata pari ad Euro 130,00. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204). 2. La motivazione del provvedimento impugnato in punto di confisca del da- naro, è dunque parzialmente errata perché l'imputazione riguarda solo in parte la cessione di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato. Ne deriva che la restante somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma potrebbe costituirlo di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e parte della somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità (pari ad Euro 100,00), che non poteva pertanto essere confiscata ai sensi dell'art. 240 cod. pen. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla confisca della somma di denaro di Euro 100,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di Euro 100,00 ordinand