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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 32077/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari ha condannate le imputate alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt 477-4132 in relazione a due carte di identità falsificate.

Considerato che avverso la sentenza ha proposto ricorso il PG territoriale, che ha censurato, con unico motivo, l'errata applicazione della legge penale in relazione alla norma incriminatrice di cui all'art 497 bis cp, poiché il Tribunale aveva mancato di qualificare il fatto ai sensi dell'ad 497 bis cp, diposizione che prevede una sanzione più severa.

Ritenuto che la parte ricorrente propone a questa Corte per la prima volta la questione della qualificazione giuridica del fatto, per la cui risoluzione sono necessari accertamenti in fatto, non ricavabili dalla sentenza impugnata, ed estranei al perimetro di cognizione del giudice di legittimità.

Tenuto conto che che si è condivisibilmente affermato c:he la Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito.

Sez. 5, Sentenza n. 23391 del 17/03/2017 Ud. (dep. 12/05/2017 )Rv. 270144.

Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso del PG.

Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari ha condannate le imputate alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt 477-4132 in relazione a due carte di identità falsificate. Considerato che avverso la sentenza ha proposto ricorso il PG territoriale, che ha censurato, con unico motivo, l'errata applicazione della legge penale in relazione alla norma incriminatrice di cui all'art 497 bis cp, poiché il Tribunale aveva mancato di qualificare il fatto ai sensi dell'ad 497 bis cp, diposizione che prevede una sanzione più severa. Ritenuto che la parte ricorrente propone a questa Corte per la prima volta la questione della qualificazione giuridica del fatto, per la cui risoluzione sono necessari accertamenti in fatto, non ricavabili dalla sentenza impugnata, ed estranei al perimetro di cognizione del giudice di legittimità. Tenuto conto che che si è condivisibilmente affermato c:he la Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito. Sez. 5, Sentenza n. 23391 del 17/03/2017 Ud. (dep. 12/05/2017 )Rv. 270144. Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio d
Sentenza Cassazione n. 32077/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris