CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23311/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a FILETTO avverso la sentenza del 20/07/2020 del TRIBUNALE DI CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 20/07/2020 del Tribunale di Chieti che -in sede di appello- ha confermato la sentenza in data 4/11/2019 del Giudice di Pace di Chieti che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 633, cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. a). Con il primo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della possibilità di difendersi da sé all'imputato che eserciti la professione di avvocato. Si lamenta altresì dell'inapplicabilità dell'art. 11, cod.proc.pen. per i magistrati onorari. 1.2. Violazione di legge. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza della citazione in giudizio; la violazione dell'art. 11, cod.proc.pen.; l'insussistenza del reato contestato; 1.3. Inosservanza di norme processuali. In questo caso si sostiene che l'imputato non è stato regolarmente citato in appello perché la notifica "fattagli per l'udienza del 06-[OSCURATO:DATA_NASCITA]" non è stata eseguita al domicilio eletto; che il decreto di fissazione dell'udienza non è stato sottoscritto dall'ausiliare e non contiene i presupposti formali previsti dalla legge; che la notifica a mezzo PEC non rispetta il termine di 20 giorni, che l'udienza da remoto è stata celebrata senza il consenso del difensore citato in ritardo. 1.4. Mancata assunzione di prove decisive. A tal fine vengono illustrate fonti di prova documentali e dichiarative. 1.5. Vizio di motivazione per mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. 2. Con nota pervenuta il 23 febbraio 2022, l'[OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il motivo relativo alla errata applicazione dell'art. 11, cod.proc.pen. è inammissibile perché manifestamente infondato. A tal proposito va richiamato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell'operatività della regola derogatoria alla competenza territoriale nei procedimenti in cui un magistrato onorario (nella specie, vice procuratore) assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, occorre avere riguardo, allorché il magistrato abbia cessato di esercitare le funzioni nel luogo in cui il reato è stato commesso, al momento in cui è intervenuto l'atto formale di revoca da parte del Consiglio superiore della magistratura e non a quello, diverso, in cui di fatto sia cessato l'esercizio delle funzioni nel predetto luogo», (Sez. 1, Sentenza n. 40145 del 23/09/2009, Rv. 245050 - 01). [OSCURATO:PERSONA] dell'appello ha fatto corretta applicazione dell'enunciato principio di diritto, rilevando come all'epoca del fatto Antonucci non esercitasse la funzione di Giudice di Pace presso il Circondario del Tribunale di Pescara, in quanto già da molto tempo revocato dalle funzioni. Ha altresì esattamente sottolineato come fosse indifferente la pendenza di giudizio amministrativo avente a oggetto quella revoca, giacché ai fini della competenza è rilevante l'esercizio effettivo e concreto delle funzioni.Presupposto indiscutibilmente mancante nel caso in esame. Da qui la manifesta infondatezza del motivo e la sua inammissibilità. 1.2. Per il resto il ricorso è inammissibile perché aspecifico. Si deve, infatti, ribadire che «è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato», (Sez. 2, Sentenza n. 7801 del 19/11/2013, dep. il 2014, Hussien, Rv. 259063). Nel caso di specie il ricorso è costituito da 199 fogli di contenuto alluvionale, esposto in forma tale da violare l'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nell'ambito dei vizi di legittimità deducibili ex art. 606 c.p.p., con la quale mal si concilia la caotica esposizione operata dal ricorrente, che esula dal percorso di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato. Un'impugnazione così concepita e strutturata rende assai arduo il controllo di legittimità, e risulta già di per sé inammissibile, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura (in argomento, cfr. anche Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 32143 del 3 aprile 2013, non massimata sul punto). 1.3. A tale preliminare e assorbente rilievo, va aggiunto anche che il ricorso si mostra essere in sostanza la pedissequa riproposizione dell'atto di appello, così incorrendo in un'ulteriore causa di inammissibilità. Questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che ia fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e brié--rrsameh-tol della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2022 I