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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16239/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente alla liquidazione del danno patito e l'inammissibilità nel resto; letta la memoria di conclusioni della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 28 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Velletri del 27-10-2021, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dagli episodi di estorsione continuata allo stesso contestati in relazione ai fatti commessi nelle date 9 maggio e 9 giugno 2014 e rideterminava la pena per il restante episodio del luglio 2014 in anni 3, mesi 2 di reclusione ed C 2.500,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Carletta e Cassoni, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., per difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il fatto del luglio 2014 posto che tale statuizione doveva ritenersi in contraddizione con l'intervenuta assoluzione in secondo grado per i rimanenti episodi; peraltro la motivazione doveva ritenersi affidata a mere congetture avuto riguardo.ai riscontri alla tesi difensiva desumibili dalle condizioni di salute dell'Accardi che dimostravano la non volontarietà del gesto che aveva portato all'arresto dello stesso; - nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado; la corte di appello, nonostante avesse assolto l'imputato da parte degli episodi delittuosi, aveva confermato la condanna dello stesso al risarcimento del danno liquidato in C 5.000,00 dal giudice di primo grado per tutti e tre gli episodi originariamente contestati; tale decisione doveva ritenersi affetta da vizio poiché l'assoluzione parziale doveva comportare una riduzione del danno risarcibile; - nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di aspetti già analiticamente confutati dalla corte di merito e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Ed invero quanto al primo motivo, con il quale si propongono doglianze in punto affermazione di responsabilità, priva di censure appare la decisione di appello gravata da ricorso posto che la sentenza impugnata motiva adeguatamente circa il quadro probatorio sussistente a carico dell'imputato, costituito, in primo luogo, dalle circostanze acclarate in occasione del servizio di osservazione e controllo effettuato dai Carabinieri quando l'imputato veniva proprio sorpreso dopo avere sottratto la busta contenente il denaro che era stato richiesto con missive intimidatorie alla persona offesa.

Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato posto che la corte di appello fornisce specifica motivazione in ordine alla impossibilità di configurare la richiesta circostanza attenuante avuto riguardo alla natura plurioffensiva del reato di estorsione ed all'elevato importo della somma richiesta per l'episodio in relazione al quale è intervenuta condanna (3.000 euro). 2.2 Fondato è invece il secondo motivo posto che a seguito dell'esclusione della responsabilità dell'Accardi per i fatti avvenuti il 9 maggio ed il 9 giugno 2014 il giudice di secondo grado non poteva integralmente confermare le statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado che avendo pronunciato condanna per tutti i tre episodi aveva parametrato il danno risarcibile in relazione alla imputazione.Difatti sul punto si è affermato, che la sentenza di appello, che riformi in parte la sentenza di primo grado escludendo uno dei reati contestati all'imputato, dispiega efficacia diretta sulla quantificazione del risarcimento del danno, pur in assenza di specifico gravame sul punto, pertanto il giudice, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello di cui all'art 574 cod. proc. pen., ha l'obbligo di procedere alla rideterminazione della somma che era stata liquidata a titolo risarcitorio in primo grado, con riferimento alle imputazioni per le quali vi era stata condanna (Sez. 6, n. 1611 del 26/11/2020 (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280583 - 01).

E nel caso di specie va anche segnalato come l'appello contenesse espressa domanda di riduzione del danno risarcibile per effetto dell'accoglimento delle istanze principali di assoluzione.

Il motivo è pertanto fondato e ritiene questa Corte di cassazione che nell'assolvimento dei poteri assegnati dall'art. 620 lett.

I) cod.proc.pen. alla rideterminazione può procedersi nella presente sede di legittimità stabilendo la riduzione del danno risarcibile per il solo episodio del luglio 2014 compreso il danno morale in C 1.000,00; e ciò alla luce dei precisi calcoli contenuti nella sentenza di primo grado in relazione a ciascuna delle voci di risarcimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al danno risarcibile che ridetermina in C 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente alla liquidazione del danno patito e l'inammissibilità nel resto; letta la memoria di conclusioni della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 28 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Velletri del 27-10-2021, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dagli episodi di estorsione continuata allo stesso contestati in relazione ai fatti commessi nelle date 9 maggio e 9 giugno 2014 e rideterminava la pena per il restante episodio del luglio 2014 in anni 3, mesi 2 di reclusione ed C 2.500,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Carletta e Cassoni, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., per difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il fatto del luglio 2014 posto che tale statuizione doveva ritenersi in contraddizione con l'intervenuta assoluzione in secondo grado per i rimanenti episodi; peraltro la motivazione doveva ritenersi affidata a mere congetture avuto riguardo.ai riscontri alla tesi difensiva desumibili dalle condizioni di salute dell'Accardi che dimostravano la non volontarietà del gesto che aveva portato all'arresto dello stesso; - nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado; la corte di appello, nonostante avesse assolto l'imputato da parte degli episodi delittuosi, aveva confermato la condanna dello stesso al risarcimento del danno liquidato in C 5.000,00 dal giudice di primo grado per tutti e tre gli episodi originariamente contestati; tale decisione doveva ritenersi affetta da vizio poiché l'assoluzione parziale doveva comportare una riduzione del danno risarcibile; - nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di aspetti già analiticamente confutati dalla corte di merito e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero quanto al primo motivo, con il quale si propongono doglianze in punto affermazione di responsabilità, priva di censure appare la decisione di appello gravata da ricorso posto che la sentenza impugnata motiva adeguatamente circa il quadro probatorio sussistente a carico dell'imputato, costituito, in primo luogo, dalle circostanze acclarate in occasione del servizio di osservazione e controllo effettuato dai Carabinieri quando l'imputato veniva proprio sorpreso dopo avere sottratto la busta contenente il denaro che era stato richiesto con missive intimidatorie alla persona offesa. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato posto che la corte di appello fornisce specifica motivazione in ordine alla impossibilità di configurare la richiesta circostanza attenuante avuto riguardo alla natura plurioffensiva del reato di estorsione ed all'elevato importo della somma richiesta per l'episodio in relazione al quale è intervenuta condanna (3.000 euro). 2.2 Fondato è invece il secondo motivo posto che a seguito dell'esclusione della responsabilità dell'Accardi per i fatti avvenuti il 9 maggio ed il 9 giugno 2014 il giudice di secondo grado non poteva integralmente confermare le statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado che avendo pronunciato condanna per tutti i tre episodi aveva parametrato il danno risarcibile in relazione alla imputazione.Difatti sul punto si è affermato, che la sentenza di appello, che riformi in parte la sentenza di primo grado escludendo uno dei reati contestati all'imputato, dispiega efficacia diretta sulla quantificazione del risarcimento del danno, pur in assenza di specifico gravame sul punto, pertanto il giudice, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello di cui all'art 574 cod. proc. pen., ha l'obbligo di procedere alla rideterminazione della somma che era stata liquidata a titolo risarcitorio in primo grado, con riferimento alle imputazioni per le quali vi era stata condanna (Sez. 6, n. 1611 del 26/11/2020 (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280583 - 01). E nel caso di specie va anche segnalato come l'appello contenesse espressa domanda di riduzione del danno risarcibile per effetto dell'accoglimento delle istanze principali di assoluzione. Il motivo è pertanto fondato e ritiene questa Corte di cassazione che nell'assolvimento dei poteri assegnati dall'art. 620 lett. I) cod.proc.pen. alla rideterminazione può procedersi nella presente sede di legittimità stabilendo la riduzione del danno risarcibile per il solo episodio del luglio 2014 compreso il danno morale in C 1.000,00; e ciò alla luce dei precisi calcoli contenuti nella sentenza di primo grado in relazione a ciascuna delle voci di risarcimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al danno risarcibile che ridetermina in C 1.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. R
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