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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17365/2026

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ntisunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2419/2021depositata il 17/12/2021.Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA]Uca proponeva opposizione avverso ildecreto nr 628/2012 emesso dal Tribunale di Catania con cui gli venivaingiunto, quale fideiussore il pagamento, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria del [OSCURATO:PERSONA], ilpagamento della somma di € 122.470,60, rispondente al saldo debitoredel conto corrente nr. 9943 intrattenuto dalla Banca con la società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita.Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] contestandol’opposizione.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] si costituiva altresì [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria delcredito dedotto in giudizio, contestando l’opposizione.Con sentenza nr 219/20202 il Tribunale di Catania accoglieva l’opposizionee revocava il decreto opposto.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]Uca resistendo al gravame e a sua voltaproponendo appello incidentale.Con sentenza nr 2419/2021 la Corte di appello di Catania accoglieval’appello e per l’effetto rigettava l’opposizione e l’appello incidentale.Rilevava che la [OSCURATO:SOCIETA], era legittimata ad impugnarerisultando dai documenti prodotti l’avvenuta cessione del credito da MarteSPV.Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Sottolineava per quello che riguardava la nullità della fideiussione omnibusin quanto modellata sullo schema predisposto dall’ Abi che la questioneera stata tardivamente introdotta.Evidenziava al riguardo che la rilevabilità officiosa doveva coordinarsi conle regole del processo e richiedeva pertanto che i presupposti che necostituiscono il fondamento facessero già parte del processo, circostanzaquesta non sussistente nel caso in esame.Precisava di conseguenza che la dedotta nullità si fondava su documentinon prodotti o non prodotti tempestivamente e su circostanza nonrilevabile dagli atti.Osservava che era tardiva anche l’eccezione di decadenza dalla garanziaex art 1957 c.c. che non era stata delibata dal Tribunale.La Corte di appello riteneva che la produzione cartacea degli estratti contogià contenuta nel fascicolo telematico non poteva considerarsi tardiva allaluce del principio secondo cui nel giudizio di opposizione il deposito didocumenti allegato al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei terminiassegnati dal giudice per le produzioni documentali ai sensi dell’art 638,comma terzo c.p.c. restano a disposizione dell’ingiunto almeno fino allascadenza per proporre opposizione sicchè essendo esposti alcontraddittorio non possono considerarsi nuovi.Con riguardo alla mancanza della quarta pagina dell’estratto contocontenente le operazioni fra il quattro e il quattordici agosto affermavapoi che si trattava di una mera incompletezza potendo la ricostruzione delrapporto effettuarsi sulla base dell’estratto conto scalare.Relativamente alla richiesta di chiamata a chiarimenti del c.t.u. finalizzataal calcolo dell’usura e ad espungere dal computo gli importi addebitati sulNumero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026conto corrente nr 9943 la Corte di appello la riteneva meramenteesplorativa.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Uca ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliarticoli 2697 c.c, dell’art 75 e dell’art 100 c.p.c. in relazione all’art 58 deld.lgs nr 385 del 1993 TUB (art 360 primo comma nr 3 c.p.c.) per avere laCorte di appello rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attivamalgrado l’assenza di idonea documentazione in grado di comprovarel’effettiva cessione del credito qui in discussione.Con un secondo motivo si denuncia la violazione dell’art 115 secondocomma c.p.c. in relazione agli articoli 112 e 115 c.p.c. nonché degli articoli1419 e 1957 c.c., all’art 2 della legge nr 287 del 1990 e dell’art 101 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea( art 360, primo comma nr3 c.p.c.) per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di nullità dellagaranzia fideiussoria in quanto corrispondente al modello predispostodall’ABI e di decadenza dalla garanzia ex art 1957 c.c. sulla base deltardivo deposito dello schema di fideiussione omnibus ritenuto per questonon utilizzabile.Si osserva al riguardo che detto schema riveste la natura di un usonegoziale e come tale avrebbe assunto la valenza di fatto notorio ai sensidell’art 115 c.p.c. che la Corte di appello avrebbe potuto utilizzare.Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art 112 c.p.c, in relazioneagli articoli 1419, 1957, 1183 e 1219 c.c. nonché degli articoli 99 e 345c.p.c., all’art 2 della l. 287 del 1990 e all’art 101 del Trattato sulfunzionamento dell’Unione Europea (art 360, primo comma nr 3 c.p.c.)Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026per avere la Corte di appello rilevato la tardività dell’eccezione didecadenza dalla garanzia ex art 1957 c.c. in quanto non delibata dalTribunale.Con un quarto motivo si deduce la violazione degli art 1823 e seg. c.c.anche in relazione agli art 1218, 1941 e 2697 c.c. nonché la violazionedegli art 115, primo comma c.p.c. e degli articoli 61 e seguenti, dell’art191 c.pc.( art 360 primo comma nr 3 c.p.c.) per avere la Corte di appelloritenuto provato il credito monitorio malgrado l’incompletezza delladocumentazione allegata dalla Banca e gli esiti delle due c.t.u. espletate inprimo grado che avevano rilevato,al di là della differenza di metodoseguito, una somma inferiore rispetto a quella azionata in via monitoria.Con un quinto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione fra le parti (art 360 primo comma nr 5 c.p.c.) peravere la Corte di appello omesso di considerare che il saldo debitorio,quale determinato dalle due c.t.u. (la prima di € 86.171,00 e la seconda di€ 101.003,00), era comunque inferiore a quella azionato in via monitoria.Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli art115, primo comma c.p.c. , degli art 1823 e seguenti c.c. anche inrelazione agli articoli 1218 e 2697 c.c. e agli articoli 61 e seguenti, 191 eseguenti c.p.c.( art 360 primo comma nr 3 c.p.c.) per avere la Corte diappello ritenuto che la mancanza della quarta pagina dell’estratto conto al[OSCURATO:DATA_NASCITA] non rinvenuta nel fascicolo monitorio depositatotelematicamente non avesse comunque impedito , in assenza di unacontestazione da parte dell’opponente, la ricostruzione del rapporto allaluce dell’estratto conto a scalare del conto corrente 9943 e degli estratticonto completi del conto anticipi nr 1747.Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Si critica detta conclusione sostenendo di aver contestato specificamentein sede di opposizione tanto la carenza di documentazione quanto lacorrettezza dell’importo ingiunto.Si rileva poi in merito alla possibilità di ricostruire in altro modo il rapportoche la Corte di appello non avrebbe fatto seguire a tali affermazioni alcunaricostruzione del rapporto idonea a condurre alla conferma del saldo adebito portato dal decreto ingiuntivo.Il primo motivo è inammissibile.La doglianza risulta essere contrastante con la giurisprudenza della Cortedi legittimità (onde si profila la fattispecie dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.),oltre che orientata a una non consentita revisione del giudizio di merito.Giova ricordare che "in caso di cessione 'in blocco ' dei crediti da parte diuna banca ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso dipubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categoriedei rapporti ceduti 'in blocco ' è sufficiente a dimostrare la titolarità delcredito in capo al cessionario, senza che occorra una specificaenumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché glielementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarlisenza incertezze (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass.26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25luglio 2023, n. 22409; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13giugno 2024, n.16526); in ogni caso, resta devoluta al giudice di merito lavalutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, delsuddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabilein sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c. (cit. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277)Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che la provadella legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] - la quale, come riconosciutodall'odierno ricorrente, non aveva mancato di produrre l'avvisodella cessione - era dimostrata alla luce dei documenti prodotti (avvisosulla G.U.).La parte ricorrente intende fornire una ricostruzione del materialeprobatorio alternativa a quella cui è giunto il giudice del merito,evidenziando come dalla documentazione versata in atti doveva escludersila comprensione del credito vantato nei confronti dell’odierno fideiussoretra quelli oggetto di cessione in blocco.Il secondo motivo è parimenti inammissibile.La Corte di appello ha rilevato la tardività della domanda di nullità dellafideiussione in quanto modellata sullo schema di contratto predispostodall’Abi ed ha escluso che si potesse far ricorso al rilievo officioso nonrisultando prodotto agli atti di primo grado il testo dell’intesa e delloschema che, invece, erano stati depositati in secondo grado in violazionedel disposto dell’art 345 c.p.c.Ora la critica che viene mossa a tale passaggio argomentativo è viziata dauna radicale assenza di adeguata specificità, in trasgressione dell'art. 366c.p.c.Il ricorrente infatti omette radicalmente di chiarire se nel giudizio di primecure vi fosse stata la tempestiva allegazione dei fatti costitutiviindispensabili per fondare un eventuale rilievo officioso della nullitàfacendo riferimento solo ad una generica nullità della fideiussionesollevata in primo grado e ad una riproposizione in appello ex art. 346 cpc(p. 6 del ricorso), ma senza specificarne il relativo contenuto ed a qualicircostanze di fatto facesse riferimento.Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Giova ricordare che le Sezioni Unite hanno chiarito che la nullità negozialeè sempre rilevabile d'ufficio anche in appello e in cassazione, ma solo sullabase dei fatti costitutivi già allegati tempestivamente in giudizio (Cass.civ., SS.UU., 12 dicembre 2014, n. 26242).Diversamente, l'esercizio del potere officioso finirebbe per supplire apreclusioni processuali, consentendo alle parti di introdurre tardivamenteelementi a sostegno della nullità.Pertanto, la rilevabilità officiosa della nullità deve coordinarsi con le regoledel processo e resta circoscritta alla valutazione in iure dei fattiritualmente allegati (cfr. Cass. civ., Sez.

III, Ord., 30 giugno 2025, n.17638; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 28 ottobre 2024, n. 27817; Cass. civ.,Sez.

I, Ord., 23 settembre 2024, n. 25376), circostanza nella specie,come sopra precisato, non dimostrata.Il terzo motivo è infondato.L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso deltermine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.,costituisce eccezione in senso stretto perché il termine semestrale perproporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e,al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, ancheimplicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio dimerito, entro i termini previsti per l'individuazione del themadecidendum(Cass. 835/25)Ne consegue che detta eccezione avrebbe dovuto essere proposta, a penadi decadenza, con l'atto di opposizione trattandosidi eccezione in senso stretto soggetta a preclusioni di rito.Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026La conclusione raggiunta in punto decadenza porta all’assorbimento dellaquestione relativa alla prospettata illegittimità della fideiussione correlataalla riproduzione dello schema Abi antitrust.Il quarto e sesto motivo che meritano un vaglio congiunto, sonoinammissibili.La Corte di appello, diversamente da quanto affermato da partericorrente, relativamente alla prova documentale del credito ha accertatoin fatto che nel fascicolo telematico erano presenti tutti gli estratti contocon la sola eccezione della quarta pagina di quello relativo al 30.9.2006 eche la produzione cartacea effettuata in sede di costituzione dalla Bancacon riguardo agli estratti conto relativi al periodo 7.2.2006-25.7.2011 nonpotesse essere qualificata nuova solo perché nel fascicolo telematicomancava la specifica indicazione.Ha poi osservato che la pagina mancante rappresentava una meraincompletezza ovviabile con altre prove contabili che consentivano diricostruire il rapporto per il breve periodo quali appunto l’estratto conto ascalare.Dunque la pronuncia impugnata è conforme all'insegnamento di questaCorte, secondo cui, in breve: "l'assenza di alcuni estratti conto (inziali ointermedi) non impedisce al giudice di valutare il fondamento delladomanda laddove: a) la mancanza di una parte degli estratti conto siacolmabile altrimenti, attraverso il ricorso ad altri elementi di prova o allacondotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo acostituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; (b) l'utilizzo ditali elementi sia coerente con la distribuzione dell'onere probatorio, e nonfinisca per gravare una delle parti dell'onere di dimostrare l'eventualeinsussistenza di un credito o di un minor debito dell'altra.Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Valutazioni queste che, però, sono di pertinenza del giudice di merito, chedeve valutare, con ricognizione in fatto che gli spetta in via esclusiva -eventualmente con l'ausilio di una consulente tecnico esperto in materiacontabile - se la carenza di alcuni estratti conti sia colmabile con altrielementi di prova in funzione di un risultato attendibile in termini diricostruzione del saldo finale; detta valutazione non può essere censuratain sede di legittimità attraverso un ulteriore giudizio sulle risultanzeprobatorie, ma solo eventualmente, sotto il profilo del vizio motivazionalenei ristretti limiti in cui questo è ancora ammissibile" (così Cass. n.17151/2025; 2019 nr 11543).Censura questa che nella specie non è stata dedotta essendosi il ricorrentelimitato a denunciare una violazione di legge.Con riguardo poi alla valutazione del carattere non controverso delcomportamento processuale si tratta di una attività di indagine riservata algiudice di merito.Va ribadito infatti il principio di diritto secondo cui l'accertamento dellasussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, qualecontenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della partemedesima, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede dilegittimità se non per vizio di motivazione (c/r., oltre alla già citata Cass.n. 27490 del 2019, Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005);spetta, infatti, solo al detto giudice apprezzare, nell'ambito del giudizio difatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta dicontestazione o non contestazione dei fatti rilevanti allegati dallacontroparte (c/r.

Cass. n. 3680 del 2019).Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Relativamente al quinto motivo con cui si censura la decisione nella partein cui la Corte di appello ha confermato la pretesa monitoria senza tuttaviaconsiderare gli esiti delle c.t.u. espletate in primo grado (che avevanorideterminato il saldo depositato in € 86.171,00 ed in € 101.003,60 inluogo del saldo debitorio pari ad € 122.470,00), si tratta di un giudizioinerente al fatto non sindacabile in questa sede se non negli stretti limitiprevisti dall’art 360 primo comma nr 5 c.p.c.qui non dedotto e come taleinammissibile.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favoredella controricorrente, che si liquidano in complessive € 6.000,00 oltre ad€ 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali ed accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma il 28.05.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntisunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2419/2021depositata il 17/12/2021.Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA]Uca proponeva opposizione avverso ildecreto nr 628/2012 emesso dal Tribunale di Catania con cui gli venivaingiunto, quale fideiussore il pagamento, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria del [OSCURATO:PERSONA], ilpagamento della somma di € 122.470,60, rispondente al saldo debitoredel conto corrente nr. 9943 intrattenuto dalla Banca con la società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita.Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] contestandol’opposizione.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] si costituiva altresì [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria delcredito dedotto in giudizio, contestando l’opposizione.Con sentenza nr 219/20202 il Tribunale di Catania accoglieva l’opposizionee revocava il decreto opposto.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]Uca resistendo al gravame e a sua voltaproponendo appello incidentale.Con sentenza nr 2419/2021 la Corte di appello di Catania accoglieval’appello e per l’effetto rigettava l’opposizione e l’appello incidentale.Rilevava che la [OSCURATO:SOCIETA], era legittimata ad impugnarerisultando dai documenti prodotti l’avvenuta cessione del credito da MarteSPV.Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Sottolineava per quello che riguardava la nullità della fideiussione omnibusin quanto modellata sullo schema predisposto dall’ Abi che la questioneera stata tardivamente introdotta.Evidenziava al riguardo che la rilevabilità officiosa doveva coordinarsi conle regole del processo e richiedeva pertanto che i presupposti che necostituiscono il fondamento facessero già parte del processo, circostanzaquesta non sussistente nel caso in esame.Precisava di conseguenza che la dedotta nullità si fondava su documentinon prodotti o non prodotti tempestivamente e su circostanza nonrilevabile dagli atti.Osservava che era tardiva anche l’eccezione di decadenza dalla garanziaex art 1957 c.c. che non era stata delibata dal Tribunale.La Corte di appello riteneva che la produzione cartacea degli estratti contogià contenuta nel fascicolo telematico non poteva considerarsi tardiva allaluce del principio secondo cui nel giudizio di opposizione il deposito didocumenti allegato al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei terminiassegnati dal giudice per le produzioni documentali ai sensi dell’art 638,comma terzo c.p.c. restano a disposizione dell’ingiunto almeno fino allascadenza per proporre opposizione sicchè essendo esposti alcontraddittorio non possono considerarsi nuovi.Con riguardo alla mancanza della quarta pagina dell’estratto contocontenente le operazioni fra il quattro e il quattordici agosto affermavapoi che si trattava di una mera incompletezza potendo la ricostruzione delrapporto effettuarsi sulla base dell’estratto conto scalare.Relativamente alla richiesta di chiamata a chiarimenti del c.t.u. finalizzataal calcolo dell’usura e ad espungere dal computo gli importi addebitati sulNumero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026conto corrente nr 9943 la Corte di appello la riteneva meramenteesplorativa.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Uca ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliarticoli 2697 c.c, dell’art 75 e dell’art 100 c.p.c. in relazione all’art 58 deld.lgs nr 385 del 1993 TUB (art 360 primo comma nr 3 c.p.c.) per avere laCorte di appello rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attivamalgrado l’assenza di idonea documentazione in grado di comprovarel’effettiva cessione del credito qui in discussione.Con un secondo motivo si denuncia la violazione dell’art 115 secondocomma c.p.c. in relazione agli articoli 112 e 115 c.p.c. nonché degli articoli1419 e 1957 c.c., all’art 2 della legge nr 287 del 1990 e dell’art 101 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea( art 360, primo comma nr3 c.p.c.) per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di nullità dellagaranzia fideiussoria in quanto corrispondente al modello predispostodall’ABI e di decadenza dalla garanzia ex art 1957 c.c. sulla base deltardivo deposito dello schema di fideiussione omnibus ritenuto per questonon utilizzabile.Si osserva al riguardo che detto schema riveste la natura di un usonegoziale e come tale avrebbe assunto la valenza di fatto notorio ai sensidell’art 115 c.p.c. che la Corte di appello avrebbe potuto utilizzare.Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art 112 c.p.c, in relazioneagli articoli 1419, 1957, 1183 e 1219 c.c. nonché degli articoli 99 e 345c.p.c., all’art 2 della l. 287 del 1990 e all’art 101 del Trattato sulfunzionamento dell’Unione Europea (art 360, primo comma nr 3 c.p.c.)Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026per avere la Corte di appello rilevato la tardività dell’eccezione didecadenza dalla garanzia ex art 1957 c.c. in quanto non delibata dalTribunale.Con un quarto motivo si deduce la violazione degli art 1823 e seg. c.c.anche in relazione agli art 1218, 1941 e 2697 c.c. nonché la violazionedegli art 115, primo comma c.p.c. e degli articoli 61 e seguenti, dell’art191 c.pc.( art 360 primo comma nr 3 c.p.c.) per avere la Corte di appelloritenuto provato il credito monitorio malgrado l’incompletezza delladocumentazione allegata dalla Banca e gli esiti delle due c.t.u. espletate inprimo grado che avevano rilevato,al di là della differenza di metodoseguito, una somma inferiore rispetto a quella azionata in via monitoria.Con un quinto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione fra le parti (art 360 primo comma nr 5 c.p.c.) peravere la Corte di appello omesso di considerare che il saldo debitorio,quale determinato dalle due c.t.u. (la prima di € 86.171,00 e la seconda di€ 101.003,00), era comunque inferiore a quella azionato in via monitoria.Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli art115, primo comma c.p.c. , degli art 1823 e seguenti c.c. anche inrelazione agli articoli 1218 e 2697 c.c. e agli articoli 61 e seguenti, 191 eseguenti c.p.c.( art 360 primo comma nr 3 c.p.c.) per avere la Corte diappello ritenuto che la mancanza della quarta pagina dell’estratto conto al[OSCURATO:DATA_NASCITA] non rinvenuta nel fascicolo monitorio depositatotelematicamente non avesse comunque impedito , in assenza di unacontestazione da parte dell’opponente, la ricostruzione del rapporto allaluce dell’estratto conto a scalare del conto corrente 9943 e degli estratticonto completi del conto anticipi nr 1747.Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Si critica detta conclusione sostenendo di aver contestato specificamentein sede di opposizione tanto la carenza di documentazione quanto lacorrettezza dell’importo ingiunto.Si rileva poi in merito alla possibilità di ricostruire in altro modo il rapportoche la Corte di appello non avrebbe fatto seguire a tali affermazioni alcunaricostruzione del rapporto idonea a condurre alla conferma del saldo adebito portato dal decreto ingiuntivo.Il primo motivo è inammissibile.La doglianza risulta essere contrastante con la giurisprudenza della Cortedi legittimità (onde si profila la fattispecie dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.),oltre che orientata a una non consentita revisione del giudizio di merito.Giova ricordare che "in caso di cessione 'in blocco ' dei crediti da parte diuna banca ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso dipubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categoriedei rapporti ceduti 'in blocco ' è sufficiente a dimostrare la titolarità delcredito in capo al cessionario, senza che occorra una specificaenumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché glielementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarlisenza incertezze (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass.26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25luglio 2023, n. 22409; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13giugno 2024, n.16526); in ogni caso, resta devoluta al giudice di merito lavalutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, delsuddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabilein sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c. (cit. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277)Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che la provadella legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] - la quale, come riconosciutodall'odierno ricorrente, non aveva mancato di produrre l'avvisodella cessione - era dimostrata alla luce dei documenti prodotti (avvisosulla G.U.).La parte ricorrente intende fornire una ricostruzione del materialeprobatorio alternativa a quella cui è giunto il giudice del merito,evidenziando come dalla documentazione versata in atti doveva escludersila comprensione del credito vantato nei confronti dell’odierno fideiussoretra quelli oggetto di cessione in blocco.Il secondo motivo è parimenti inammissibile.La Corte di appello ha rilevato la tardività della domanda di nullità dellafideiussione in quanto modellata sullo schema di contratto predispostodall’Abi ed ha escluso che si potesse far ricorso al rilievo officioso nonrisultando prodotto agli atti di primo grado il testo dell’intesa e delloschema che, invece, erano stati depositati in secondo grado in violazionedel disposto dell’art 345 c.p.c.Ora la critica che viene mossa a tale passaggio argomentativo è viziata dauna radicale assenza di adeguata specificità, in trasgressione dell'art. 366c.p.c.Il ricorrente infatti omette radicalmente di chiarire se nel giudizio di primecure vi fosse stata la tempestiva allegazione dei fatti costitutiviindispensabili per fondare un eventuale rilievo officioso della nullitàfacendo riferimento solo ad una generica nullità della fideiussionesollevata in primo grado e ad una riproposizione in appello ex art. 346 cpc(p. 6 del ricorso), ma senza specificarne il relativo contenuto ed a qualicircostanze di fatto facesse riferimento.Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Giova ricordare che le Sezioni Unite hanno chiarito che la nullità negozialeè sempre rilevabile d'ufficio anche in appello e in cassazione, ma solo sullabase dei fatti costitutivi già allegati tempestivamente in giudizio (Cass.civ., SS.UU., 12 dicembre 2014, n. 26242).Diversamente, l'esercizio del potere officioso finirebbe per supplire apreclusioni processuali, consentendo alle parti di introdurre tardivamenteelementi a sostegno della nullità.Pertanto, la rilevabilità officiosa della nullità deve coordinarsi con le regoledel processo e resta circoscritta alla valutazione in iure dei fattiritualmente allegati (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30 giugno 2025, n.17638; Cass. civ., Sez. III, Ord., 28 ottobre 2024, n. 27817; Cass. civ.,Sez. I, Ord., 23 settembre 2024, n. 25376), circostanza nella specie,come sopra precisato, non dimostrata.Il terzo motivo è infondato.L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso deltermine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.,costituisce eccezione in senso stretto perché il termine semestrale perproporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e,al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, ancheimplicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio dimerito, entro i termini previsti per l'individuazione del themadecidendum(Cass. 835/25)Ne consegue che detta eccezione avrebbe dovuto essere proposta, a penadi decadenza, con l'atto di opposizione trattandosidi eccezione in senso stretto soggetta a preclusioni di rito.Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026La conclusione raggiunta in punto decadenza porta all’assorbimento dellaquestione relativa alla prospettata illegittimità della fideiussione correlataalla riproduzione dello schema Abi antitrust.Il quarto e sesto motivo che meritano un vaglio congiunto, sonoinammissibili.La Corte di appello, diversamente da quanto affermato da partericorrente, relativamente alla prova documentale del credito ha accertatoin fatto che nel fascicolo telematico erano presenti tutti gli estratti contocon la sola eccezione della quarta pagina di quello relativo al 30.9.2006 eche la produzione cartacea effettuata in sede di costituzione dalla Bancacon riguardo agli estratti conto relativi al periodo 7.2.2006-25.7.2011 nonpotesse essere qualificata nuova solo perché nel fascicolo telematicomancava la specifica indicazione.Ha poi osservato che la pagina mancante rappresentava una meraincompletezza ovviabile con altre prove contabili che consentivano diricostruire il rapporto per il breve periodo quali appunto l’estratto conto ascalare.Dunque la pronuncia impugnata è conforme all'insegnamento di questaCorte, secondo cui, in breve: "l'assenza di alcuni estratti conto (inziali ointermedi) non impedisce al giudice di valutare il fondamento delladomanda laddove: a) la mancanza di una parte degli estratti conto siacolmabile altrimenti, attraverso il ricorso ad altri elementi di prova o allacondotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo acostituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; (b) l'utilizzo ditali elementi sia coerente con la distribuzione dell'onere probatorio, e nonfinisca per gravare una delle parti dell'onere di dimostrare l'eventualeinsussistenza di un credito o di un minor debito dell'altra.Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Valutazioni queste che, però, sono di pertinenza del giudice di merito, chedeve valutare, con ricognizione in fatto che gli spetta in via esclusiva -eventualmente con l'ausilio di una consulente tecnico esperto in materiacontabile - se la carenza di alcuni estratti conti sia colmabile con altrielementi di prova in funzione di un risultato attendibile in termini diricostruzione del saldo finale; detta valutazione non può essere censuratain sede di legittimità attraverso un ulteriore giudizio sulle risultanzeprobatorie, ma solo eventualmente, sotto il profilo del vizio motivazionalenei ristretti limiti in cui questo è ancora ammissibile" (così Cass. n.17151/2025; 2019 nr 11543).Censura questa che nella specie non è stata dedotta essendosi il ricorrentelimitato a denunciare una violazione di legge.Con riguardo poi alla valutazione del carattere non controverso delcomportamento processuale si tratta di una attività di indagine riservata algiudice di merito.Va ribadito infatti il principio di diritto secondo cui l'accertamento dellasussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, qualecontenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della partemedesima, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede dilegittimità se non per vizio di motivazione (c/r., oltre alla già citata Cass.n. 27490 del 2019, Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005);spetta, infatti, solo al detto giudice apprezzare, nell'ambito del giudizio difatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta dicontestazione o non contestazione dei fatti rilevanti allegati dallacontroparte (c/r. Cass. n. 3680 del 2019).Numero registro generale 6261/2022Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 17365/2026Data pubblicazione 01/06/2026Relativamente al quinto motivo con cui si censura la decisione nella partein cui la Corte di appello ha confermato la pretesa monitoria senza tuttaviaconsiderare gli esiti delle c.t.u. espletate in primo grado (che avevanorideterminato il saldo depositato in € 86.171,00 ed in € 101.003,60 inluogo del saldo debitorio pari ad € 122.470,00), si tratta di un giudizioinerente al fatto non sindacabile in questa sede se non negli stretti limitiprevisti dall’art 360 primo comma nr 5 c.p.c.qui non dedotto e come taleinammissibile.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favoredella controricorrente, che si liquidano in complessive € 6.000,00 oltre ad€ 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali ed accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma il 28.05.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Decreto Cassazione n. 17365/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris