CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 agosto 2026
Cassazione n. 24417/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E017Z), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - intimata -per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale diCatania n. 5550 del 17 novembre 2025;Numero registro generale 24910/2025Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 24417/2026Data pubblicazione 03/08/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:− [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale diCatania, la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento,ovvero la declaratoria di nullità, dei contratti stipulati il 12 maggio 2022e il 26 luglio 2022, aventi ad oggetto il noleggio di apparecchiatureestetiche denominate rispettivamente HD Laser 808 2000W e CuboBianco Profilho, nonché la restituzione delle somme corrisposte, dellecambiali rilasciate a garanzia e il risarcimento dei danni;− l’attrice esponeva che, nel maggio 2022, veniva contattata daNunzio [OSCURATO:PERSONA], agente commerciale di [OSCURATO:SOCIETA]., il quale le proponevala sottoscrizione di due contratti di noleggio relativi alle predetteapparecchiature; i macchinari venivano consegnati immediatamentedopo la conclusione dei contratti e la Catalano partecipava, nel novembre2022, a un corso di formazione organizzato a Roma; in tale occasione,secondo la prospettazione attorea, apprendeva che il laser non potevaessere utilizzato da una parrucchiera sprovvista della qualificaprofessionale di estetista; pertanto, riteneva di essere stata indotta inerrore e richiedeva l’annullamento dei contratti, contestando altresì laconformità dei macchinari alla normativa europea e alla disciplina inmateria di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008;− si costituivano in giudizio sia [OSCURATO:SOCIETA]., sia [OSCURATO:PERSONA], cheeccepivano in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale diCatania, invocando la clausola contenuta nei contratti, che attribuiva invia esclusiva la competenza al Tribunale di Torino;Numero registro generale 24910/2025Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 24417/2026Data pubblicazione 03/08/2026− all’udienza del 25 marzo 2024 la difesa dell’attrice disconosceva lasottoscrizione e il contenuto di diversi documenti prodotti dallecontroparti;− con ordinanza del 26 giugno 2024 il Tribunale disponeva ilmutamento del rito e rinviava la causa per la discussione, limitando ilcontraddittorio alla preliminare questione della competenza territoriale;− all’esito della discussione, il Tribunale, con la sentenza n. 5550 del17 novembre 2025, riteneva fondata l’eccezione di incompetenzaterritoriale: accertava che entrambi i contratti contenevano una clausolaespressa di foro esclusivo secondo cui «per eventuali controversiederivanti dall’applicazione, esecuzione, interpretazione delle presenticondizioni generali e/o dall’offerta sarà esclusivamente competente ilTribunale di Torino»; reputava detta clausola valida, specificamenteapprovata per iscritto e idonea a derogare alla competenza ordinaria;escludeva inoltre l’applicabilità del foro del consumatore, qualificandoMaria Catalano come professionista o piccola imprenditrice, che avevastipulato i contratti nell’interesse della propria attività economica;− avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso perregolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.;− resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso;− la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese; nel corso del giudizio di legittimitàveniva inoltre depositata notizia dell’apertura della liquidazione giudizialedi [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 427/2025del 21 novembre 2025;− il Pubblico Ministero concludeva per la declaratoria dellacompetenza del Tribunale di Torino;− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;Numero registro generale 24910/2025Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 24417/2026Data pubblicazione 03/08/2026− all’esito della camera di consiglio dell’8 luglio 2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− preliminarmente si osserva che la sopravvenuta liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. non assume alcun rilievo in questo grado dilegittimità, né tantomeno si determina l’interruzione del giudizio dicassazione, trattandosi di istituto non applicabile in questa sede;− col primo motivo di ricorso si deduce: «art. 360 primo comma n. 3c.p.c.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418 comma 1c.c. , 23 D.Lgs. 81/2008»; la ricorrente sostiene che i contratti dinoleggio sono nulli perché aventi ad oggetto macchinari non conformialla normativa europea e alla disciplina sulla sicurezza del lavoro; da talenullità deriverebbe anche la nullità della clausola di foro esclusivo e,quindi, la competenza del Tribunale di Catania;− col secondo motivo si deduce: «art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.-nullità delle clausole vessatorie per mancanza di specifica approvazionesu offerta commerciale prestampata 1341- 1342 ,1421 e art. 33,34 e 36comma 2 del D.Lgs. 206/2005»: ad avviso della ricorrente, la clausola dideroga della competenza territoriale sarebbe vessatoria, inserita inmoduli predisposti unilateralmente da [OSCURATO:SOCIETA]. e non validamenteapprovata in forma specifica; si sostiene inoltre l’applicabilità delle tuteleconsumeristiche e la nullità del foro esclusivo di Torino;− i primi due motivi, tra loro strettamente connessi, sono infondati:con le predette doglianze la ricorrente sostiene, da un lato, che i contrattistipulati con [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero nulli per violazione degli artt. 1346 e1418 c.c. e dell’art. 23 del d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto aventi adoggetto macchinari non conformi alla normativa dell’Unione europea ealla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, e, dall’altro, che laclausola derogatoria della competenza territoriale sarebbe invalidaNumero registro generale 24910/2025Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 24417/2026Data pubblicazione 03/08/2026perché non specificamente approvata per iscritto e comunque travoltadall’invalidità del contratto che la contiene;− le doglianze non meritano accoglimento;− quanto al primo profilo, va ribadito il principio - già affermato daquesta Corte (Cass. Sez. 3, 15 aprile 2026, n. 14317) in una controversiapressoché identica, concernente i medesimi resistenti e una fattispeciesostanzialmente sovrapponibile - secondo cui la validità ed efficacia dellaclausola derogatoria della competenza territoriale diretta ad attribuirecarattere di esclusività al foro pattizio dipende esclusivamente dal fattoche la relativa designazione risulti da un’enunciazione espressa, chiaraed inequivoca e non lasci adito a dubbi circa la comune volontà delle partidi escludere i fori ordinariamente previsti dalla legge;− ne consegue che la validità della clausola attributiva del foroconvenzionale esclusivo non è influenzata dall’allegata invalidità delcontratto nel quale essa è inserita, allorché tale invalidità non sia stataancora accertata e la relativa questione debba essere esaminata propriodal giudice convenzionalmente designato dalle parti quale competente aconoscere delle controversie inerenti all’applicazione, esecuzione edinterpretazione del contratto medesimo; diversamente opinando,verrebbe vanificata la funzione stessa della clausola derogatoria,consentendo alla parte che ne contesti la validità di sottrarsiunilateralmente al foro pattiziamente scelto attraverso la meraallegazione di vizi del rapporto negoziale;− è pertanto irrilevante, ai fini dell’individuazione del giudicecompetente, la prospettata nullità dei contratti per pretesa contrarietàalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, trattandosi di questioneriservata al giudice individuato dalla clausola di foro esclusivo;− parimenti infondato è il secondo motivo;− il Tribunale ha accertato che la clausola derogatoria dellacompetenza territoriale era stata specificamente approvata per iscrittoNumero registro generale 24910/2025Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 24417/2026Data pubblicazione 03/08/2026dalla ricorrente: tale accertamento si pone in linea con il consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui, in materia di condizionigenerali di contratto, il requisito previsto dall’art. 1341 c.c. è soddisfattoquando la clausola vessatoria formi oggetto di autonoma e specificasottoscrizione ovvero sia adeguatamente richiamata con riferimento alsuo contenuto;− nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato la presenza diuna specifica approvazione scritta della clausola che attribuiva in viaesclusiva la competenza al Tribunale di Torino, con valutazione cherisulta pienamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità; né può assumere rilievo il richiamo alle disposizioni del Codicedel consumo, avendo il Tribunale congruamente escluso la qualità diconsumatrice della ricorrente, rilevando che i contratti erano staticonclusi quale professionista o piccola imprenditrice nell’interesse dellapropria attività economica, nell’ambito della quale avrebbero dovutoessere utilizzate le tecnologie oggetto dei contratti;− deve pertanto essere confermata la correttezza della decisioneimpugnata, che ha ritenuto operante la clausola di foro esclusivo e,conseguentemente, dichiarato la competenza del Tribunale di Torino;− con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 112c.p.c., lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulladedotta nullità dei contratti, avrebbe fornito una motivazioneinsufficiente in ordine all’esclusione del foro del consumatore e avrebbe,in definitiva, violato il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato;− il motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato;− va preliminarmente ribadito che il regolamento necessario dicompetenza ha ad oggetto esclusivamente la verifica della correttezzadella statuizione sulla competenza e non può trasformarsi in unoNumero registro generale 24910/2025Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 24417/2026Data pubblicazione 03/08/2026strumento volto a censurare asseriti errores in procedendo o vizimotivazionali estranei alla questione devoluta alla cognizione della Corte;− in tale prospettiva, le censure articolate dalla ricorrente tendono asollecitare una verifica dell’iter processuale seguito dal giudice di meritoe dell’ampiezza della sua cognizione, profili che esulano dall’oggettoproprio del presente procedimento;− in ogni caso, le doglianze non colgono nel segno;− contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenzaimpugnata ha esplicitato le ragioni per le quali non poteva trovareapplicazione il foro del consumatore, evidenziando che i contratti eranostati conclusi da [OSCURATO:PERSONA] quale professionista o piccolaimprenditrice nell’interesse della propria attività economica e che leapparecchiature oggetto del rapporto erano destinate all’esercizio di taleapparente né incomprensibile, avendo il giudice di merito chiaramenteindividuato il presupposto fattuale e giuridico della decisione;− parimenti infondata è la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.;− la circoscrizione dell’esame alla questione preliminare dicompetenza risulta, infatti, pienamente conforme agli artt. 187 e 279c.p.c., che consentono al giudice di decidere separatamente unaquestione pregiudiziale di rito o una questione preliminare di meritoquando la relativa definizione sia idonea a definire il giudizio: una voltaritenuta fondata l’eccezione di incompetenza territoriale ed affermatal’operatività della clausola di foro esclusivo, il Tribunale era legittimato alimitare la propria cognizione a tale questione, senza essere tenuto adesaminare le ulteriori domande e questioni di merito il cui scrutiniorisultava impedito dall’accoglimento della questione preliminare;− né può configurarsi un’omessa pronuncia sulla dedotta nullità deicontratti, dal momento che il giudice dichiaratosi incompetente non eratenuto a procedere all’esame delle ulteriori questioni di merito, riservateNumero registro generale 24910/2025Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 24417/2026Data pubblicazione 03/08/2026al giudice individuato come competente; proprio con riferimento alla giàcitata controversia sostanzialmente identica alla presente, questa Corteha chiarito che la decisione limitata alla questione di competenza èperfettamente compatibile con il disposto degli artt. 187 e 279 c.p.c. enon dà luogo ad alcuna violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato, poiché l’esame delle ulteriori questioni restaassorbito dalla definizione della questione pregiudiziale;− il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile e,comunque, rigettato, dovendosi confermare che correttamente ilTribunale di Catania ha limitato la propria decisione all’eccezione diincompetenza territoriale, dichiarando la competenza del Tribunale diTorino in forza della valida ed efficace clausola convenzionale di foroesclusivo;− in conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato, condeclaratoria della competenza del Tribunale di Torino; di conseguenza,la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate,secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara la competenza del Tribunale di Torino, fissando termine ditre mesi per la riassunzione dalla comunicazione del deposito dellapresente ordinanza;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;Numero registro generale 24910/2025Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 24417/2026Data pubblicazione 03/08/2026ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 8 luglio 2026. Il PresidenteEmilio Iannello