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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22243/2024

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nsigliere ha pronunciato la seguente ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34723/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa, anche disgiuntamente, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo Studio PwC –TLS [OSCURATO:PERSONA] di Avvocati e Commercialisti, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29, giusta procura rilasciata su foglio separato. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, Sezione distaccata di Brescia, n. 3428/26/19, depositata in data 6 novembre 2019,non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2024, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la società ricorrente, su delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito per l’Agenzia controricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L a Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e rigettato l’appello incidentale proposto dalla società sul regolamento delle spese processuali avverso la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 28/2016, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato legittimi i due avvisi di accertamento emessi per avere illegittimamente contabilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con i quali è stata richiesta una maggiore Iva per gli anni d’imposta 2010 e 2011, oltre sanzioni ed interessi.

2. L a società [OSCURATO:SOCIETA] . ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi .

3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.. e dell'art. 116 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata errato nel procedimento di formazione della prova. 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver la sentenza impugnata tralasciato di considerare fatti quali l'assenza di qualsivoglia «ritrasferimento» e le modalità di estrinsecazione dei rapporti commerciali effettivamente esistenti tra ricorrente e fornitore. 3.Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per esser la sentenza impugnata incorsa in un errore di percezione, ritenendo non contestato un «ritrasferimento» di beni tra fornitore e cliente specificamente conteso tra le parti, nonostante il contenuto di quanto offerto e versato in atti.

4. In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 18-19 gennaio 2024, istanza di sopravvenuta cessata materia del contendere , con compensazione delle spese di lite, attesa l’intervenuta omologazione da parte del Tribunale di Bergamo, in data 17 agosto 2022, della proposta concordataria con transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare, comprensiva dei debiti tributari oggetto del presente giudizio, allegando il ricorso ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, depositato telematicamente avanti il Tribunale di Bergamo in data 6 luglio 2021 e pubblicato il 7 luglio 2021 nel Registro delle Imprese; la proposta definitiva di concordato presentata, in data 24 gennaio 2022, dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione avanti al Tribunale di Bergamo; la transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare presentata in data 24 gennaio 2022, nell’ambito della procedura di concordato preventivo; il decreto di omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale di Bergamo in data 17 agosto 2022.4.1 In proposito, deve rilevarsi che « Nel processo tributario, la transazioneex art. 182 ter legge fallimentare conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazionein parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo»(Cass., 29 aprile 2022, n. 13471) e che «Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l. f. comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c.

L'intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario»(Cass., 6 agosto 2020, n. 16755). 4.2Va, dunque, dichiarata l’estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere, attesa l’omologazione del concordato preventivo, con transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare, comprensiva dei debiti tributari oggetto del presente giudizio, giusta decreto del Tribunale di Bergamo del 17 agosto 2021, con il quale il Tribunale fallimentare ha ritenuto che l’esito del confronto tra il soddisfacimento del Fisco derivante dalla transazione concordataria e quello derivante dalla liquidazione fallimentare fosse favorevole all’approvazione della proposta di transazione fiscale, con la conseguenza che lo stesso Tribunale ha ritenuto il diniego opposto dall’[OSCURATO:PERSONA] sfavorevole alla proposta di concordato e lo ha disapplicato, con l’effetto di operare, surrogandosi all’Amministrazione finanziaria, una valutazione di convenienza. 4.3 In ragione dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali. 4.4 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P. Q. M. La Corte dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34723/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo Studio PwC –TLS [OSCURATO:PERSONA] di Avvocati e Commercialisti, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29, giusta procura rilasciata su foglio separato. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, Sezione distaccata di Brescia, n. 3428/26/19, depositata in data 6 novembre 2019,non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2024, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la società ricorrente, su delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito per l’Agenzia controricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L a Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e rigettato l’appello incidentale proposto dalla società sul regolamento delle spese processuali avverso la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 28/2016, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato legittimi i due avvisi di accertamento emessi per avere illegittimamente contabilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con i quali è stata richiesta una maggiore Iva per gli anni d’imposta 2010 e 2011, oltre sanzioni ed interessi. 2. L a società [OSCURATO:SOCIETA] . ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi . 3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.. e dell'art. 116 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata errato nel procedimento di formazione della prova. 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver la sentenza impugnata tralasciato di considerare fatti quali l'assenza di qualsivoglia «ritrasferimento» e le modalità di estrinsecazione dei rapporti commerciali effettivamente esistenti tra ricorrente e fornitore. 3.Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per esser la sentenza impugnata incorsa in un errore di percezione, ritenendo non contestato un «ritrasferimento» di beni tra fornitore e cliente specificamente conteso tra le parti, nonostante il contenuto di quanto offerto e versato in atti. 4. In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 18-19 gennaio 2024, istanza di sopravvenuta cessata materia del contendere , con compensazione delle spese di lite, attesa l’intervenuta omologazione da parte del Tribunale di Bergamo, in data 17 agosto 2022, della proposta concordataria con transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare, comprensiva dei debiti tributari oggetto del presente giudizio, allegando il ricorso ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, depositato telematicamente avanti il Tribunale di Bergamo in data 6 luglio 2021 e pubblicato il 7 luglio 2021 nel Registro delle Imprese; la proposta definitiva di concordato presentata, in data 24 gennaio 2022, dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione avanti al Tribunale di Bergamo; la transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare presentata in data 24 gennaio 2022, nell’ambito della procedura di concordato preventivo; il decreto di omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale di Bergamo in data 17 agosto 2022.4.1 In proposito, deve rilevarsi che « Nel processo tributario, la transazioneex art. 182 ter legge fallimentare conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazionein parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo»(Cass., 29 aprile 2022, n. 13471) e che «Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l. f. comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L'intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario»(Cass., 6 agosto 2020, n. 16755). 4.2Va, dunque, dichiarata l’estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere, attesa l’omologazione del concordato preventivo, con transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare, comprensiva dei debiti tributari oggetto del presente giudizio, giusta decreto del Tribunale di Bergamo del 17 agosto 2021, con il quale il Tribunale fallimentare ha ritenuto che l’esito del confronto tra il soddisfacimento del Fisco derivante dalla transazione concordataria e quello derivante dalla liquidazione fallimentare fosse favorevole all’approvazione della proposta di transazione fiscale, con la conseguenza che lo stesso Tribunale ha ritenuto il diniego opposto dall’[OSCURATO:PERSONA] sfavorevole alla proposta di concordato e lo ha disapplicato, con l’effetto di operare, surrogandosi all’Amministrazione finanziaria, una valutazione di convenienza. 4.3 In ragione dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali. 4.4 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P. Q. M. La Corte dichi
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