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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 10221/2026

Testo disponibile della fonte

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resentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 LAUDADIO;1482 - controricorrente –avverso la sentenza n. 3174/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 19/10/2022 R.G.N. 3817/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9583/20231. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CorteN umero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 10221/2026d’appello di Napoli n. 3174/2022, pubblicata il 19 ottobre 2022Da,t a pubblicazione 19/04/2026che ha respinto l’appello da lei proposto avverso la decisione diprimo grado del Tribunale di Avellino e ha così confermato ilrigetto dell’originario ricorso introduttivo, con cui la Brunoneaveva chiesto di accertare il proprio diritto all’assunzione inservizio presso la ASL di Avellino quale vincitrice del concorsobandito nell’anno 2005 e condannare l’Azienda al pagamento diuna somma di denaro corrispondente alle retribuzioni nonpercepite dalla data di ritenuta obbligatorietà della costituzionedel rapporto a quella di effettiva immissione in servizio.2.

Il ricorso è affidato a due motivi.3.

La ASL di Avellino resiste con controricorso.4.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ela falsa applicazione degli artt. 1336 e 2697 c.c., per avererroneamente ritenuto che il blocco delle assunzioni fosseopponibile alla ricorrente.In particolare, la ricorrente sostiene che i blocchi delleassunzioni succedutisi nel tempo fossero, per ammissione dellastessa Asl resistente e come riconosciuto dalla sentenzaimpugnata, parziali, in quanto limitativi di nuovi ingressi inmisure percentuali delle cessazioni dal servizio verificatesi nelcorso dell’anno precedente a ogni delibera regionale.Graverebbe pertanto sul datore di lavoro, a fronte di un dirittosoggettivo perfetto all’assunzione della vincitrice del concorso,l’onere di dimostrare il verificarsi della condizione ostativa allasua assunzione.2.

Il motivo è fondato.Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’affermazNuiomnereo r egistro generale 9583/2023Numero sezionale 1482/2026secondo la quale il superamento di una prova concorNsuumaelroe d i era ccolta generale 10221/2026l’inserimento in posizione utile nella graduatoria finaDleat a pubblicazione 19/04/2026diritto soggettivo perfetto all’assunzione, che consente al suotitolare di far valere la propria pretesa nei confrontidell’Amministrazione inadempiente e ottenerne una condannaall’ammissione in servizio (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 22566del 19/07/2022, Sez.

L, Ordinanza n. 12368 del 23/06/2020,Sez.

U, Sentenza n. 14330 del 08/07/2005).Ne scaturisce non soltanto che la giurisdizione in ordine allecontroversie aventi per oggetto l’assunzione spetta al giudiceordinario, ma anche che grava sull’amministrazione l’onere didimostrare l’esistenza di fatti impeditivi dell’assunzione,verificatisi in epoca successiva all’approvazione dellagraduatoria, tra i quali rientra certamente l’esistenza di blocchiassunzionali disposti dalla legge al ricorrere di determinatecondizioni.Se infatti, come affermato in alcuni precedenti di questa Corte,l'esistenza di un blocco delle assunzioni disposto per leggeindividua in astratto un fatto impeditivo, che del tuttolegittimamente può essere posto a base della scelta di dilazioneassunta dalla P.A. e che determina il venir meno ab origine deldiritto all’assunzione (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 19678 del21/09/2020, cui adde Sez.

L, Ordinanza n. 3250 del09/02/2025), è evidente che l’onere di dimostrare l’esistenza ela portata del fatto impeditivo spetta all’Amministrazione.Nel caso poi in cui il blocco delle assunzioni sia parziale oaltrimenti condizionato, grava sull’aspirante l’onere di allegaretempestivamente contro eccezioni idonee a far venire meno ilgià menzionato fatto impeditivo e vanificare gli effetti preclusividerivanti dall'altrimenti sussistente blocco delle assunNzuimoenroi r egistro generale 9583/2023Numero sezionale 1482/2026(Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 19678 del 21/09/2020, § 3N.1um.)er.o di raccolta generale 10221/20263.

Ora, nella specie, la Brunone ha provato di aver allegato siDnat a pubblicazione 19/04/2026dal ricorso introduttivo la parzialità del blocco assunzionale e laCorte territoriale, nella sentenza impugnata, ne ha dato atto,senza tuttavia ritenere che tale circostanza meritasse, da partedella Asl, una adeguata reazione in termini probatori.In tal modo, la Corte di merito ha violato l’art. 2697 c.c., poichéha finito con l’addossare alla Brunone un onere probatorio che,anche in nome del principio di vicinanza della prova, gravavasulla Asl controricorrente: dimostrare che, nonostante laparzialità dei blocchi, non si erano verificate le circostanzerelative ai pensionamenti che avrebbero permesso di procederecomunque all’assunzione della Brunone.4.

A diverse conclusioni non può giungersi neppure facendoleva sulla delibera aziendale n. 621/2011 che, a seguitodell’accorpamento delle precedenti [OSCURATO:PERSONA] 1 e AV 2nell’unica Asl odierna controricorrente, aveva disposto la revocadi tutte le procedure concorsuali precedenti, incluse quelle nellequali fosse stata già approvata la graduatoria finale.Come riconosce la stessa sentenza impugnata, su ricorso dellastessa odierna ricorrente tale delibera è stata annullata dal TarSalerno con sentenza n. 1316 del 2014, passata in giudicato.

Aprescindere dalle ragioni di diritto poste a base di taleannullamento, è evidente che tale ulteriore circostanzaimpeditiva dell’assunzione della Brunone è venuta meno.5.

Il motivo va pertanto accolto.6.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 7 della legge n. 241del 1990, 34 c.p.c., per avere la sentenza impugnata violato ilNumero registro generale 9583/2023giudicato amministrativo, che aveva rimosso ex tunc uno deglNi umero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 10221/2026ostacoli addotti dall’Azienda per non assumere la ricorrente.

Data pubblicazione 19/04/2026Il motivo è inammissibile, avendo ormai perso di rilevanza aseguito dell’accoglimento del primo motivo.7.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo e lasentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d’appello diNapoli in diversa composizione, la quale si atterrà ai principisopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo,inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese delgiudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizioneCosì deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 marzo2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 LAUDADIO;1482 - controricorrente –avverso la sentenza n. 3174/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 19/10/2022 R.G.N. 3817/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9583/20231. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CorteN umero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 10221/2026d’appello di Napoli n. 3174/2022, pubblicata il 19 ottobre 2022Da,t a pubblicazione 19/04/2026che ha respinto l’appello da lei proposto avverso la decisione diprimo grado del Tribunale di Avellino e ha così confermato ilrigetto dell’originario ricorso introduttivo, con cui la Brunoneaveva chiesto di accertare il proprio diritto all’assunzione inservizio presso la ASL di Avellino quale vincitrice del concorsobandito nell’anno 2005 e condannare l’Azienda al pagamento diuna somma di denaro corrispondente alle retribuzioni nonpercepite dalla data di ritenuta obbligatorietà della costituzionedel rapporto a quella di effettiva immissione in servizio.2. Il ricorso è affidato a due motivi.3. La ASL di Avellino resiste con controricorso.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ela falsa applicazione degli artt. 1336 e 2697 c.c., per avererroneamente ritenuto che il blocco delle assunzioni fosseopponibile alla ricorrente.In particolare, la ricorrente sostiene che i blocchi delleassunzioni succedutisi nel tempo fossero, per ammissione dellastessa Asl resistente e come riconosciuto dalla sentenzaimpugnata, parziali, in quanto limitativi di nuovi ingressi inmisure percentuali delle cessazioni dal servizio verificatesi nelcorso dell’anno precedente a ogni delibera regionale.Graverebbe pertanto sul datore di lavoro, a fronte di un dirittosoggettivo perfetto all’assunzione della vincitrice del concorso,l’onere di dimostrare il verificarsi della condizione ostativa allasua assunzione.2. Il motivo è fondato.Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’affermazNuiomnereo r egistro generale 9583/2023Numero sezionale 1482/2026secondo la quale il superamento di una prova concorNsuumaelroe d i era ccolta generale 10221/2026l’inserimento in posizione utile nella graduatoria finaDleat a pubblicazione 19/04/2026diritto soggettivo perfetto all’assunzione, che consente al suotitolare di far valere la propria pretesa nei confrontidell’Amministrazione inadempiente e ottenerne una condannaall’ammissione in servizio (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 22566del 19/07/2022, Sez. L, Ordinanza n. 12368 del 23/06/2020,Sez. U, Sentenza n. 14330 del 08/07/2005).Ne scaturisce non soltanto che la giurisdizione in ordine allecontroversie aventi per oggetto l’assunzione spetta al giudiceordinario, ma anche che grava sull’amministrazione l’onere didimostrare l’esistenza di fatti impeditivi dell’assunzione,verificatisi in epoca successiva all’approvazione dellagraduatoria, tra i quali rientra certamente l’esistenza di blocchiassunzionali disposti dalla legge al ricorrere di determinatecondizioni.Se infatti, come affermato in alcuni precedenti di questa Corte,l'esistenza di un blocco delle assunzioni disposto per leggeindividua in astratto un fatto impeditivo, che del tuttolegittimamente può essere posto a base della scelta di dilazioneassunta dalla P.A. e che determina il venir meno ab origine deldiritto all’assunzione (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 19678 del21/09/2020, cui adde Sez. L, Ordinanza n. 3250 del09/02/2025), è evidente che l’onere di dimostrare l’esistenza ela portata del fatto impeditivo spetta all’Amministrazione.Nel caso poi in cui il blocco delle assunzioni sia parziale oaltrimenti condizionato, grava sull’aspirante l’onere di allegaretempestivamente contro eccezioni idonee a far venire meno ilgià menzionato fatto impeditivo e vanificare gli effetti preclusividerivanti dall'altrimenti sussistente blocco delle assunNzuimoenroi r egistro generale 9583/2023Numero sezionale 1482/2026(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 19678 del 21/09/2020, § 3N.1um.)er.o di raccolta generale 10221/20263. Ora, nella specie, la Brunone ha provato di aver allegato siDnat a pubblicazione 19/04/2026dal ricorso introduttivo la parzialità del blocco assunzionale e laCorte territoriale, nella sentenza impugnata, ne ha dato atto,senza tuttavia ritenere che tale circostanza meritasse, da partedella Asl, una adeguata reazione in termini probatori.In tal modo, la Corte di merito ha violato l’art. 2697 c.c., poichéha finito con l’addossare alla Brunone un onere probatorio che,anche in nome del principio di vicinanza della prova, gravavasulla Asl controricorrente: dimostrare che, nonostante laparzialità dei blocchi, non si erano verificate le circostanzerelative ai pensionamenti che avrebbero permesso di procederecomunque all’assunzione della Brunone.4. A diverse conclusioni non può giungersi neppure facendoleva sulla delibera aziendale n. 621/2011 che, a seguitodell’accorpamento delle precedenti [OSCURATO:PERSONA] 1 e AV 2nell’unica Asl odierna controricorrente, aveva disposto la revocadi tutte le procedure concorsuali precedenti, incluse quelle nellequali fosse stata già approvata la graduatoria finale.Come riconosce la stessa sentenza impugnata, su ricorso dellastessa odierna ricorrente tale delibera è stata annullata dal TarSalerno con sentenza n. 1316 del 2014, passata in giudicato. Aprescindere dalle ragioni di diritto poste a base di taleannullamento, è evidente che tale ulteriore circostanzaimpeditiva dell’assunzione della Brunone è venuta meno.5. Il motivo va pertanto accolto.6. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 7 della legge n. 241del 1990, 34 c.p.c., per avere la sentenza impugnata violato ilNumero registro generale 9583/2023giudicato amministrativo, che aveva rimosso ex tunc uno deglNi umero sezionale 1482/2026Numero di raccolta generale 10221/2026ostacoli addotti dall’Azienda per non assumere la ricorrente. Data pubblicazione 19/04/2026Il motivo è inammissibile, avendo ormai perso di rilevanza aseguito dell’accoglimento del primo motivo.7. Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo e lasentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d’appello diNapoli in diversa composizione, la quale si atterrà ai principisopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo,inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese delgiudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizioneCosì deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 marzo2026.La PresidenteIrene Tricomi
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