CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 46572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catania che aveva applicato allo stesso [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di tentata estorsione pluriaggravata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] (suocero del [OSCURATO:PERSONA]). Secondo l'imputazione provvisoria, tale reato era stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] perché, in concorso con le altre due persone sopra indicate, «durante un incontro fissato da [OSCURATO:PERSONA] con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], ex titolare della pizzeria "[OSCURATO:PERSONA]" sita in [OSCURATO:PERSONA] G. Leopardi n. 3, per la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto prestazioni lavorative, incontro al quale si presentavano anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con minaccia consistita nell'intimare alla vittima di pagare un importo non meglio specificato per le prestazioni ricevute, nonostante non fosse più amministratore né socio della citata attività e quindi nonostante fosse soggetto diverso dal debitore, proferendo nei suoi confronti le seguenti farsi: "ora poche chiacchiere, ci vogliono i soldi entro le cinque sennò saliamo in pizzeria e ti spacchiamo la testa. Noi conosciamo te per questi soldi e te la sbrighi tu. Diamo fuoco alla pizzeria... "trova i soldi sennò non sai come ti finisce", ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere la somma di denaro indebitamente pretesa, non riuscendo nell'intento a causa del rifiuto della vittima. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, nonché con metodo e modalità mafiose, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che derivava dall'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan Santapaola-Ercolano nell'articolazione operante nel quartiere "Picanello"». 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Catania, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla ritenuta insussistenza, a carico del [OSCURATO:PERSONA], dei gravi indizi di colpevolezza del contestato reato di tentata estorsione in concorso. Il pubblico ministero ricorrente rappresenta: la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alle ragioni della reputata inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuta valorizzando «circostanze secondarie» - in particolare, le chat intercorse tra lo stesso Lanzafame e il [OSCURATO:PERSONA], «il cui tenore inevitabilmente risente di pregressi rapporti di conoscenza nel corso dei quali nemmeno si erano create significative situazioni di contrasto tra i due» - laddove il nucleo essenziale del fatto, cioè l'assenza di ragioni creditorie del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Lanzafame e lo svolgimento della riunione nel corso della quale erano state profferite le minacce estorsive, era «pienamente riscontrat[o]»; che il Tribunale di Catania ha inspiegabilmente svalutato il riconoscimento fotografico, effettuato dal Lanzafame, dello Scuderi e dell'[OSCURATO:PERSONA], soggetti che la persona offesa non conosceva e che non aveva motivo di accusare, e, in particolare, il riconoscimento dello Scuderi, suocero del [OSCURATO:PERSONA], che non si comprenderebbe come potesse essere stato operato dal Lanzafame, atteso che questi non aveva mai visto lo Scuderi (come asserito da tutti gli indagati e dal [OSCURATO:PERSONA] anche nella chat); che la considerazione del Tribunale di Catania secondo cui i messaggi diretti dal Lanzafame al [OSCURATO:PERSONA] dopo la denuncia sporta dal primo sarebbero stati «strumentali», non tiene conto del fatto che «il soggetto maggiormente interessato a non lasciare traccia scritta dell'avvenuto incontro era proprio il [OSCURATO:PERSONA], e in questo senso appare spiegabile la decisa negazione di quanto avvenuto»; che lo stesso Tribunale ha valorizzato il tono spavaldo del Lanzafame, «quando non si spiega il motivo per cui avrebbe dovuto contestare al [OSCURATO:PERSONA] l'indebita presenza di un soggetto identificato in fotografia nell'[OSCURATO:PERSONA], il quale poneva in essere minacce esplicite facendo valere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la sua caratura criminale con modalità chiaramente mafiose»; l'irrilevanza dell'equivoco, emerso dalle prime sommarie informazioni rese dal Lanzafame, dovuto al fatto che questi aveva descritto l'[OSCURATO:PERSONA] come il capo della zona Borgo (mentre l'[OSCURATO:PERSONA] fa parte del gruppo che opera nel quartiere "Picanello"), essendo stato tale equivoco chiarito nelle successive sommarie informazioni rese dallo stesso Lanzafame. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale di Catania qualificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone anziché come tentata estorsione. Il pubblico ministero ricorrente rappresenta al riguardo «l'assenza, in capo al Lanzafame, della qualifica di debitore [del [OSCURATO:PERSONA]], circostanza certamente nota al [OSCURATO:PERSONA] il quale era stato reso edotto del cambiamento di amministrazione e titolarità delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.», sicché non si comprenderebbe «come il [OSCURATO:PERSONA] potesse insistere nel pretendere alcunché dal denunciante», atteso che «N'eventuale pretesa creditoria poteva sussistere in capo ad una società di capitali [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. né può rilevare il fatto che in passato il Lanzafame sia stato socio» e che quest'ultimo aveva «più volte precisato all'indagato la propria posizione». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv.253214-01cit.; più di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609- 01), circostanza, quest'ultima, che deve ritenersi assente nel caso di specie. In particolare, in questo caso, il Tribunale di Catania ha ritenuto la non sicura attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'insussistenza della necessaria gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA], sulle considerazioni che, posto che dette dichiarazioni non potevano ritenersi confermate da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] (padre della persona offesa) e da [OSCURATO:PERSONA] (ex socio della persona offesa), i quali non erano presenti ai fatti: dagli acquisiti tabulati telefonici, nei giorni precedenti all'incontro del 28 dicembre 2021, non erano risultati contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, secondo quanto dichiarato dal Lanzafame, avrebbero partecipato allo stesso incontro, né erano stati acquisiti riscontri circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] conoscesse l'[OSCURATO:PERSONA] o che questi conoscesse lo Scuderi; il tenore dei messaggi whatsapp tra il Lanzafame e il [OSCURATO:PERSONA] prodotti dalla difesa di quest'ultimo appariva poco coerente con le minacce riferite dal Lanzafame, atteso che, in tali messaggi, il [OSCURATO:PERSONA], pur insistendo nella richiesta di essere pagato, non aveva mai rivolto minacce al Lanzafame, né aveva mai assunto toni aggressivi o intimidatori all'indirizzo dello stesso; il Lanzafame aveva mentito in ordine alla data in cui il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva avanzato le richieste di pagamento; nello scambio di messaggi whatsapp successivo all'incontro del 28 dicembre 2021, il [OSCURATO:PERSONA] si era mostrato sorpreso delle accuse mossegli dal Lanzafame di essersi presentato all'incontro insieme al suocero e all'[OSCURATO:PERSONA] e di averlo minacciato, affermando di essere andato da solo all'incontro e negando che fossero state profferite minacce, assumendo, nell'ultimo messaggio, un atteggiamento del tutto remissivo nei confronti del Lanzafame. Tale valutazione di non sicura attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] risulta priva di manifeste contraddizioni, sicché, in quanto questione di fatto, secondo quanto statuito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, non può essere rivalutata in questa sede di legittimità. Né il pubblico ministero ricorrente ha fornito evidenza dell'invocata individuazione fotografica, atto del quale non vi è cenno nell'ordinanza impugnata. 2. Il secondo motivo è inammissibile. In primo luogo, tale doglianza deve ritenersi assorbita dalla ritenuta (da parte del Tribunale di Catania) - e qui non sindacabile, per le ragioni che si sono dette - insussistenza della gravità indiziaria circa la configurabilità di una condotta minacciosa da parte del [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'uso della minaccia (o della violenza) alle persone è un elemento costitutivo anche del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.In secondo luogo, si deve osservare che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, il Tribunale di Catania non ha qualificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ma si è limitato a prospettare, in via di mera ipotesi, tale qualificazione, avendo invece prioritariamente rilevato la necessità di approfondimenti delle indagini, anzitutto, in ordine alla sussistenza di condotte intimidatorie, «mancando [allo stato] la prova della ricorrenza dell'ulteriore elemento costitutivo dei reati in esame [cioè, sia di quello di estorsione sia di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone] consistente nella violenza o nella minaccia". 3. Pertanto