CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado del 18 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.317 cod. pen., per avere, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pentone, abusando a più riprese della sua qualità, costretto [OSCURATO:PERSONA] - la quale nell'agosto del 2003 aveva presentato una richiesta per il rilascio di un permesso di costruire - ad accettare una serie di richieste illecite di carattere patrimoniale, presentandosi personalmente a casa della donna e ponendola di fronte alla scelta di acconsentire alle sue richieste per poter ottenere il predetto permesso e in seguito per non subirne la revoca; in particolare, l'imputato - dopo avere costretto nell'agosto 2003 la persona offesa a sottoscrivere due preliminari di vendita di altrettanti terreni, rispettivamente uno in suo favore e l'altro in favore della di lui moglie, facendo risultare falsamente l'avvenuta percezione da parte della promissaria venditrice della somma di 5.000 euro; il 25 e 26 novembre 2003 a consegnargli la somma di 6.549 euro (di cui parte in contanti), indicata come necessaria per il completamento della pratica e per uno 'sconto', quale condizione per poter ottenere il rilascio del permesso di costruire, in precedenza datole in copia incompleta di alcun dati; ed ancora, il 12 febbraio 2008 a stipulare nuovamente un preliminare di vendita riguardante quei due lotti, con l'indicazione della consegna di 5.000 euro alla promissaria venditrice - aveva costretto la Tarantino, prospettandole la possibilità di revocare il permesso a costruire, a stipulare il contratto notarile definitivo di compravendita, nel quale era stato falsamente riportato che la donna aveva ricevuto la somma di 10.000 euro. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Tarantino, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 522 e 604 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione difensiva di nullità della sentenza di primo grado contenente la statuizione di condanna con riferimento al reato del capo d'imputazione A), benché in calce allo stesso fosse stata inserita la dicitura "condotte prescritte rilevanti solo ai fini descrittivi", elemento che aveva indotto la difesa a concentrare ogni impegno per contrastare l'azione penale esercitata per altre imputazioni riportate nei capi B) e C) (dalle quali il Tarantino era stato poi mandato assolto). 2.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente valutato le prove in atti e, conseguentemente, per avere giudicato attendibile, sulla base di mere presunzioni e congetture, la parola accusatrice della persona offesa: in particolare, i giudici di merito avevano trascurato di considerare che la parte civile era portatrice di interessi patrimoniali contrapposti a quelli dell'imputato, dunque era dichiarante scarsamente credibile sotto il profilo soggettivo; inoltre, le sue propalazioni, poco attendibili dal punto di vista intrinseco perché inverosimili e non costanti nel tempo, erano risultate contraddette dalle indicazioni fornite da altri testimoni escussi in primo grado (tra cui [OSCURATO:PERSONA], figlio della denunciante). Testi che avevano ricordato come la Tarantino non fosse mai stata finanziariamente in grado di realizzare l'opera per la quale aveva ottenuto il permesso a costruire, ragione per la quale aveva maturato un sentimento negativo nei riguardi del funzionario comunale; come i rapporti tra l'imputato e la persona offesa fossero stati ottimi, e la seconda non avesse mai subito alcuna minaccia in occasione del comune viaggio in auto per recarsi presso lo studio notarile; e come la stipula del contratto definitivo di compravendita non avrebbe in alcun modo pregiudicato la possibilità per la Tarantino di realizzare la costruzione per cui aveva ottenuto il permesso: opera per la cui progettazione la predetta si era rivolta a più tecnici, tutti diversi dall'odierno ricorrente (che, peraltro, dal 2004 non era più responsabile dell'ufficio tecnico comunale e, perciò, non avrebbe potuto in alcun modo influire sulla pratica amministrativa avviata dalla donna: con la conseguenza che la sua iniziativa avrebbe al più potuto integrare gli estremi di una truffa), risultando così nuovamente smentita la narrazione al riguardo fornita della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di Catanzaro ha chiarito in termini univoci come la formula "condotte prescritte rilevanti ai fini della descrittivi", contenuta tra parentesi dopo la precisazione della data di commissione del reato ("in Pentone, fino al 14 giugno 2010) in calce all'imputazione contestata all'imputato con il capo A) della rubrica, dovesse essere riferita alla parte di condotte illecite addebitate al prevenuto più risalenti nel tempo, indicate come commesse tra l'agosto e il novembre 2003, per le quali, alla data della emissione del decreto che aveva disposto il giudizio, era già spirato il termine massimo di prescrizione. In altri termini, il Pubblico Ministero aveva scelto di mantenere ferma l'originaria descrizione delle iniziative delittuose contestate all'imputato, comprese quelle per le quali era intervenuta la predetta causa di estinzione per le porzioni del reato continuato ascritto, per rendere più intellegibili i fatti più recenti per i quali l'azione penale era stata esercitata: situazione, questa, che era stata esplicitata in termini netti anche nella motivazione della conforme sentenza di primo grado (v. pag. 5) Sotto questo punto di vista, escluso che possa considerarsi violato il principio della necessaria correlazione tra il fatto contestato e il fatto della decisione di cui all'art. 522 cod. proc. pen., appare legittima la decisione della Corte distrettuale che ha negato la configurabilità di alcuna nullità di ordine generale per un asserito pregiudizio al diritto di difesa, essendo • stato accertato come il patrocinatore dell'imputato avesse esercitato appieno le sue facoltà difensive di contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado, tanto da partecipare all'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di prove dichiarative anche con riferimento ai fatti accaduti nel lontano 2003 e da formulare le proprie conclusioni pure in relazione all'addebito contestato al capo A). 3. Il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in parte perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge e, in parte, perché manifestamente infondato. 3.1. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali e, in particolare, alla documentazione acquisita e agli esiti delle prove dichiarative. I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale è riconoscibile una puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. Ed infatti, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità. La Corte di merito ha puntualizzato come, a fronte della scarsamente attendibile ricostruzione dell'accaduto offerta dall'imputato (il quale aveva sostenuto di essere stato denunciato solo per il risentimento che la persona offesa aveva maturato nei suoi riguardi per essersi la stessa trovata nell'impossibilità economica di edificare l'opera per cui aveva ottenuto il permesso di costruire), la parola della accusatrice, oltre a risultare lineare e sufficientemente logica, fosse risultata riscontrata da una serie di dati oggettivi: la circostanza che ella aveva stipulato una polizza fideiussoria ed aveva già effettuato il versamento della gran parte di quanto dovuto per gli oneri di urbanizzazione, sicché non vi era alcuna ragione che l'imputato pretendesse la consegna dell'assegno di 6.246 euro, da lui indebitamente messo all'incasso nel dicembre 2003; ed il fatto che il Tarantino non aveva fornito la prova documentale né della restituzione di tale prima somma, né della consegna alla donna della somma di 5.000 euro quale corrispettivo stabilito nel preliminare di vendita, importo che la denunciante aveva infatti riferito di non avere mai ricevuto e di essere stata costretta ad indicare come percepito in quell'atto. In tale contesto, nel quale la Corte distrettuale, senza operare alcuno strappo nel proprio iter argonnentativo, aveva dato una congrua risposta a tutte le doglianze che erano state formulate con l'atto di appello (in specie con riferimento al confronto tra la deposizione della Tarantino e quelle dei testi Marino, Greco e Miriello: v. pagg. 6-9 sent. impugn.), le questioni poste con il ricorso appaiono chiaramente finalizzate solo ad offrire una lettura alternativa degli elementi di conoscenza a disposizione. 3.2. La doglianza inerente ad una errata qualificazione giuridica dei fatti accertati (censura peraltro formulata in maniera incidentale con il secondo motivo, senza alcuna prospettazione di una violazione di legge nella relativa rubrica) è del tutto priva di pregio. La Corte di appello di Catanzaro, facendo corretta applicazione delle norme di diritto penale sostanziale contestate e dei canoni interpretativi al riguardo offerti dalla giurisprudenza di legittimità - con i quali la difesa ha sostanzialmente omesso di confrontarsi - aveva congruamente spiegato (v. pagg. 9-11, sent. impugn.), per un verso, come all'imputato fosse stato contestato un comportamento prevaricatore basato non sull'abuso di specifiche funzioni bensì sull'abuso delle qualità inerenti alla sua veste di dipendente comunale addetto all'ufficio tecnico di quel municipio (abuso che pacificamente consiste nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica: così, tra le altre, Sez. 6, n. 7971 del 06/02/2020, Gatti, Rv. 278353). E, per altro verso, come l'iniziativa del prevenuto avesse integrato gli estremi del delitto di concussione e non anche quelli del meno grave reato di truffa, dato che la persona offesa non era stata affatto tratta in inganno dall'azione decettiva del pubblico agente, ma aveva sempre mantenuto la piena consapevolezza della natura indebita delle prestazioni patrimoniali che le erano state sollecitate dall'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 41317 del 15/07/2015, Rosatelli, Rv. 265005). 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; nonché la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel tt, presente giudizio, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come indicato in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel prese