Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2021

Cassazione n. 01781/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2019 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 16/01/20219 la Corte di Appello di Messina ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Messina il 20/02/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di danneggiamento seguito da incendio di cui agli artt. 424 e 425 n. 2 cod. pen. e di violazione di domicilio aggravata di cui all'art. 614, comma 4, cod. pen., per avere, in qualità di mandante, incendiato l'abitazione estiva di [OSCURATO:PERSONA], introducendosi all'interno della stessa forzando la porta di ingresso; l'azione esecutiva veniva posta in essere dai concorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen., eccependo l'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, in quanto il flusso remotizzato risulterebbe instradato presso la sala ascolti della Polizia di Stato, ubicata nei locali della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Messina, anziché presso la Caserma P.S.

"Calipari" di Messina, dove era stato autorizzato con decreto esecutivo del P.M. del 25/03/2014.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio.

Sostiene che la Corte territoriale abbia incentrato la propria analisi sul contributo dichiarativo del testimone assistito [OSCURATO:PERSONA], ritenendo il narrato parzialmente attendibile, valorizzando solo l'ammissione relativa alla provenienza del 'pizzino' consegnatogli da [OSCURATO:PERSONA] per conto del Turiano, e ritenendo inverosimile il riferimento al contenuto dello stesso; deduce che gli elementi di riscontro (il ritrovamento della lettera presso l'abitazione della sorella [OSCURATO:PERSONA], la mancata menzione dell'incendio nel corso dei colloqui in carcere) siano privi di autonoma valenza indiziaria.

2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'aggravante del metodo mafioso, omettendo di considerare che le dichiarazioni accusatorie del Crupi erano state rese il 13/02/2013 ed erano già note all'imputato, e sostenendo che manchino elementi da cui desumere la valenza intimidatrice.

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 442 cod. proc. pen., in relazione all'omesso riconoscimento della riduzione di pena per l'ingiustificato rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, così come formulato in udienza preliminare.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto le dichiarazioni del Panarello essenziali nel complessivo quadro probatorio per fondare il ruolo di mandante del Turiano, e la reiterazione della richiesta di abbreviato rigettata può essere proposta solo per le stesse ragioni; la decisività dell'audizione del Panarello risiederebbe nel fatto che aveva riferito che il biglietto contenente il mandato incendiario gli sarebbe stato consegnato da [OSCURATO:PERSONA], nipote del Turiano, circostanza non emersa dall'attività investigativa.

2.5. Con il quinto motivo deduce l'omessa motivazione sulle ragioni per cui la pena irrogata si è attestata ben al di sopra la media edittale, e lamenta che non sia stata motivata la riconosciuta recidiva e la conseguente limitazione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7

I. 203/91 nei limiti di cui all'art. 63 cod. pen. 2.6.

Con memoria pervenuta il 12/10/2021 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, a sostegno del quarto motivo, copia del verbale dell'udienza preliminare del 3 aprile 2015, contenente la richiesta di abbreviato condizionato all'esame di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Il primo motivo, concernente la remotizzazione dell'ascolto delle intercettazioni, è manifestamente infondato.

Come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nel 2008, condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez.

U, n. 36359 del 26/06/2008 Carli, Rv. 240395, che, in motivazione, ha precisato, con riguardo all'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario -, che trattasi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali).

Pertanto, in tema di captazione di flussi comunicativi, la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, senza che, in questo caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., in quanto le intercettazioni non possono essere considerate come eseguite per mezzo di impianti esterni all'ufficio requirente (Sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015, Biondo, Rv. 263430); sono utilizzabili le intercettazioni di conversazioni eseguite mediante gli apparecchi esistenti negli uffici della Procura della Repubblica anche quando l'ascolto avvenga "in sede remota" da parte degli organi di polizia giudiziaria, in quanto il mezzo di prova è costituito esclusivamente dalla registrazione delle conversazioni che viene effettuata presso gli uffici di Procura e non dall'ascolto delle stesse che viene eseguito contestualmente dalla P.G. in luogo diverso, ai fini della prosecuzione delle indagini (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260008); la "remotizzazione" delle intercettazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria non esclude la piena utilizzabilità dei risultati di tale mezzo di ricerca della prova, essendo sufficiente che la "registrazione" sia avvenuta per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica, anche se le operazioni di "ascolto", verbalizzazione e riproduzione dei dati così registrati siano eseguite negli uffici della polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 35643 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240988).

Tanto premesso, non rileva, dunque, il luogo dove concretamente sia stato 'remotizzato' l'ascolto, che, infatti, non è oggetto dell'autorizzazione del Gip; e, soprattutto, non è prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità in caso di remotizzazione presso un luogo diverso da quello indicato dal P.M., atteso che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., che ha tipizzato le ipotesi di patologia processuale con riferimento alle intercettazioni, menziona l'inosservanza degli artt. 267 (riguardante presupposti e forme del provvedimento autorizzativo) e 268, commi 1 (registrazione e verbalizzazione delle operazioni) e 3 (esecuzione delle registrazioni per mezzo di impianti della Procura, o, in caso di insufficienza o inidoneità, per mezzo di impianti della polizia) cod. proc. pen.: nel caso in esame, invero, la 'registrazione' risulta avvenuta per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica, e soltanto l'ascolto risulta 'rernotizzato' presso i locali della Polizia; sicché non viene in rilievo una inosservanza del comma 3 dell'art. 268 cit.

3. Il secondo ed il terzo motivo, che meritano una valutazione congiunta, sono inammissibili, perché propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritannente sbagliata in merito alla attendibilità delle dichiarazioni del testimone assistito Panarello e dei riscontri, nonché alla capacità intimidatrice dell'azione criminosa.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

3.1. Al riguardo, invero, la sentenza impugnata ha congruamente e logicamente motivato in ordine alla responsabilità del Turiano, con il ruolo di determinatore e 'mandante' del danneggiamento mediante incendio e della violazione di domicilio aggravata materialmente eseguita dai complici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore: l'esecuzione del delitto è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, ritraente tre soggetti incappucciati che, con due taniche di benzina, hanno dato fuoco all'abitazione del Crupi, dopo essere entrati forzando la porta; all'esito delle intercettazioni venivano identificati gli autori materiali, e uno di loro, [OSCURATO:PERSONA], ammetteva che il 'pizzino' mostrato in una stalla ai due complici, i fratelli Arena, per spiegare il proposito ritorsivo dell'azione - in ragione della collaborazione del Crupi in un procedimento penale per traffico di stupefacenti che aveva determinato l'arresto del Turiano -, proveniva da [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, sulla provenienza del 'pizzino' e, soprattutto, del mandato delittuoso, la sentenza impugnata ha compiutamente evidenziato, motivando in ordine alle censure dell'appellante, che: non si comprenderebbe il motivo per il quale il Panarello avrebbe dovuto bruciare il 'pizzino' se questo avesse avuto effettivamente ad oggetto - come riferito dal dichiarante in maniera ritenuta inattendibile - la neutra richiesta di accompagnare la sorella dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA]; né si comprenderebbe la necessità di darsi appuntamento per leggere il biglietto in un luogo isolato e ritenuto sicuro quale la stalla del quartiere CEP; peraltro, la decisiva smentita alla versione del contenuto neutro del 'pizzino' deriva proprio dalle dichiarazioni rese dal Panarello nell'immediatezza dei fatti, la notte del 7 maggio 2013 alle 01.23, allorquando l'imputato riferiva ai suoi due complici, i fratelli Arena, circostanze di cui gli stessi non potevano avere conoscenza (non avendo gli stessi presenziato alla lettura del 'pizzino' in data 28 aprile 2013), allorquando dichiarava di avere ricevuto mandato per mezzo di una lettera da parte di un soggetto detenuto da 11 mesi di incendiare proprio quella abitazione che in effetti avevano appena dato alle fiamme.

In assenza di motivi verosimili che possano fondare l'ipotesi di una menzogna del Panarello ai fratelli Arena, è stato ritenuto accertato che il 'pizzino' contenesse la richiesta di un 'favore' da parte del Turiano al Panarello.

Del resto, nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] veniva rinvenuta una lettera manoscritta su carta bianca, attribuita al [OSCURATO:PERSONA], che dimostra come l'odierno ricorrente veicolasse i propri messaggi all'esterno tramite i familiari.

Infine, non è stata ravvisata alcuna ragione per la quale il biglietto con il mandato incendiario avrebbe dovuto essere stato scritto direttamente da [OSCURATO:PERSONA] o, addirittura, da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto veicolare il messaggio oralmente - e dunque in maniera più sicura -, non essendo detenuti, come l'imputato.

Ulteriore riscontro di ordine logico è stato, infine, ravvisato nel riferimento del Panarello, nel corso della conversazione intercettata nella stalla, al fatto che il mandante avesse atteso infruttuosamente 11 mesi per l'esecuzione della ritorsione, trattandosi appunto del periodo decorso dalla sottoposizione del Turiano alla misura cautelare in carcere (eseguita il 24/06/2013) in seguito alle dichiarazioni accusatorie rese dal Crupi (nell'operazione c.d. 'Refriger');movente ritorsivo che, al contrario, non è risultato sussistente anche in capo al [OSCURATO:PERSONA], nonostante la coincidenza del periodo di detenzione.

Ebbene, a fronte di tale completo e univoco quadro indiziario il ricorso si è limitato a contestarne la valenza dimostrativa.

3.2. Altrettanto immune da censure è la motivazione con cui è stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso, concretizzatosi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900), essendo stato accertato che l'incendio della casa del Crupi avesse una chiara finalità ritorsiva ed intimidatoria tipica dell'agire mafioso, determinata dalle dichiarazioni accusatorie che quest'ultimo aveva reso nell'ambito di un'operazione investigativa, e che avevano fondato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Turiano; anche la circostanza che il fatto sia stato riqualificato come danneggiamento seguito da incendio è stata ritenuta dotata di capacità intimidatoria, dimostrando le conseguenze di una collaborazione con le forze dell'ordine; infine, la finalità intimidatrice è stata altresì ravvisata nella scelta dell'obiettivo, la residenza estiva della vittima, disabitata al momento del fatto.

Al riguardo, la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.), ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (ex multis, Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190, che, nella fattispecie, ha rigettato il ricorso degli imputati volto a contestare la sussistenza dell'aggravante citata, ritenendo che il delitto di sequestro di persona commesso dagli stessi fosse un chiaro "messaggio" intimidatorio nei confronti dei familiari della vittima, finalizzato a far cessare comportamenti lesivi del prestigio criminale dell'associazione).

Modalità della condotta che, come illustrato, evocano in maniera inequivoca la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.

4. Il quarto motivo, concernente il mancato riconoscimento della riduzione di pena per il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, è infondato.

La Corte territoriale ha rigettato la richiesta, ritenendo che non fosse stato assolto l'onere di allegare, in modo circostanziato, che la richiesta di integrazione probatoria fosse diretta ad acquisire elementi diversi rispetto a quelli già in atti.

Con memoria depositata successivamente al ricorso per cassazione il ricorrente ha prodotto copia del verbale dell'udienza preliminare, nel corso della quale aveva presentato la richiesta di abbreviato condizionato all'audizione di [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, l'onere di allegazione risulterebbe comunque assolto tardivamente, rendendo immune da censure la decisione della Corte territoriale.

Tuttavia, va evidenziato che, in realtà, la sentenza impugnata ha motivato il rigetto sulla base del rilievo che l'appellante non aveva assolto all'onere di allegazione concernente l'oggetto della richiesta di integrazione, ovvero gli "elementi diversi" rispetto a quelli già in atti che avrebbe inteso acquisire.

E tale onere non risulta comunque essere stato assolto.

Al riguardo, va rammentato che, in tema di giudizio abbreviato condizionato, la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito e non "ex post", in base ai tempi del dibattimento tenutosi a seguito del rigetto della stessa (Sez. 3, n. 3993 del 01/12/2020, dep. 2021, Trapanese, Rv. 280873); invero, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata. (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Ziu, Rv. 276311).

Inoltre, la richiesta di integrazione probatoria deve essere "necessaria" ai fini della decisione, e dunque decisiva, e "compatibile con le finalità di economia processuale": nel caso in esame, il ricorso risulta generico, in quanto non deduce alcunché sulla pretesa decisività dell'audizione di [OSCURATO:PERSONA] e sugli elementi ulteriori che avrebbe potuto fornire alla ricostruzione dei fatti rispetto al compendio probatorio già acquisito (costituito, giova ribadirlo, non soltanto dalle sue dichiarazioni, ma altresì dal contenuto univoco di immagini e conversazioni intercettate).

E neppure il verbale dell'udienza preliminare prodotto contribuisce ad illustrare la necessità e decisività dell'audizione, atteso che risulta formulata la richiesta di "essere ammesso al rito abbreviato condizionato alla escussione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]/lo Giovanni, per il quale si è proceduto separatamente", senza alcuna specifica indicazione della necessità e decisività.

5. Il quinto motivo è generico e manifestamente infondato.

Quanto alla recidiva, non risulta che fosse stata devoluta alcuna censura, con i motivi di appello, il cui riepilogo contenuto nella sentenza impugnata non è stato oggetto di contestazione; sicché non sussiste omessa motivazione.

Al riguardo, va rammentato che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066), in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627).

Quanto alla applicazione dell'art. 63 cod. pen., dal calcolo della pena formulato, in riforma del più grave trattamento sanzionatorio di 6 anni e 6 mesi di reclusione, non risulta che sia stato calcolato l'aumento per la recidiva, in quanto la pena base per il più grave reato di violazione di domicilio aggravata è stata determinata in 3 anni di reclusione (dunque, nella media edittale), aumentata per l'aggravante del metodo mafioso ad anni quattro, e di sei mesi per la continuazione; in altri termini, il giudice di appello non ha applicato l'aumento facoltativo per la recidiva, previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. in caso di concorso di circostanze ad effetto speciale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, a prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata nella media edittale di 3 anni di reclusione, è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Inoltre, nel rammentare che, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464), o anche al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato, quali indici fattuali di commisurazione della pena, desumibili anche dal complesso argomentativo della sentenza, la gravità del fatto e la capacità criminale dell'imputato, desunta non soltanto dai diversi precedenti penali, ma altresì dalla programmazione del delitto e dal proposito ritorsivo perseguito.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene eq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2019 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 16/01/20219 la Corte di Appello di Messina ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Messina il 20/02/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di danneggiamento seguito da incendio di cui agli artt. 424 e 425 n. 2 cod. pen. e di violazione di domicilio aggravata di cui all'art. 614, comma 4, cod. pen., per avere, in qualità di mandante, incendiato l'abitazione estiva di [OSCURATO:PERSONA], introducendosi all'interno della stessa forzando la porta di ingresso; l'azione esecutiva veniva posta in essere dai concorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen., eccependo l'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, in quanto il flusso remotizzato risulterebbe instradato presso la sala ascolti della Polizia di Stato, ubicata nei locali della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Messina, anziché presso la Caserma P.S. "Calipari" di Messina, dove era stato autorizzato con decreto esecutivo del P.M. del 25/03/2014. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio. Sostiene che la Corte territoriale abbia incentrato la propria analisi sul contributo dichiarativo del testimone assistito [OSCURATO:PERSONA], ritenendo il narrato parzialmente attendibile, valorizzando solo l'ammissione relativa alla provenienza del 'pizzino' consegnatogli da [OSCURATO:PERSONA] per conto del Turiano, e ritenendo inverosimile il riferimento al contenuto dello stesso; deduce che gli elementi di riscontro (il ritrovamento della lettera presso l'abitazione della sorella [OSCURATO:PERSONA], la mancata menzione dell'incendio nel corso dei colloqui in carcere) siano privi di autonoma valenza indiziaria. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'aggravante del metodo mafioso, omettendo di considerare che le dichiarazioni accusatorie del Crupi erano state rese il 13/02/2013 ed erano già note all'imputato, e sostenendo che manchino elementi da cui desumere la valenza intimidatrice. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 442 cod. proc. pen., in relazione all'omesso riconoscimento della riduzione di pena per l'ingiustificato rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, così come formulato in udienza preliminare. La Corte territoriale ha infatti ritenuto le dichiarazioni del Panarello essenziali nel complessivo quadro probatorio per fondare il ruolo di mandante del Turiano, e la reiterazione della richiesta di abbreviato rigettata può essere proposta solo per le stesse ragioni; la decisività dell'audizione del Panarello risiederebbe nel fatto che aveva riferito che il biglietto contenente il mandato incendiario gli sarebbe stato consegnato da [OSCURATO:PERSONA], nipote del Turiano, circostanza non emersa dall'attività investigativa. 2.5. Con il quinto motivo deduce l'omessa motivazione sulle ragioni per cui la pena irrogata si è attestata ben al di sopra la media edittale, e lamenta che non sia stata motivata la riconosciuta recidiva e la conseguente limitazione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 I. 203/91 nei limiti di cui all'art. 63 cod. pen. 2.6. Con memoria pervenuta il 12/10/2021 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, a sostegno del quarto motivo, copia del verbale dell'udienza preliminare del 3 aprile 2015, contenente la richiesta di abbreviato condizionato all'esame di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Il primo motivo, concernente la remotizzazione dell'ascolto delle intercettazioni, è manifestamente infondato. Come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nel 2008, condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008 Carli, Rv. 240395, che, in motivazione, ha precisato, con riguardo all'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario -, che trattasi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali). Pertanto, in tema di captazione di flussi comunicativi, la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, senza che, in questo caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., in quanto le intercettazioni non possono essere considerate come eseguite per mezzo di impianti esterni all'ufficio requirente (Sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015, Biondo, Rv. 263430); sono utilizzabili le intercettazioni di conversazioni eseguite mediante gli apparecchi esistenti negli uffici della Procura della Repubblica anche quando l'ascolto avvenga "in sede remota" da parte degli organi di polizia giudiziaria, in quanto il mezzo di prova è costituito esclusivamente dalla registrazione delle conversazioni che viene effettuata presso gli uffici di Procura e non dall'ascolto delle stesse che viene eseguito contestualmente dalla P.G. in luogo diverso, ai fini della prosecuzione delle indagini (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260008); la "remotizzazione" delle intercettazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria non esclude la piena utilizzabilità dei risultati di tale mezzo di ricerca della prova, essendo sufficiente che la "registrazione" sia avvenuta per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica, anche se le operazioni di "ascolto", verbalizzazione e riproduzione dei dati così registrati siano eseguite negli uffici della polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 35643 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240988). Tanto premesso, non rileva, dunque, il luogo dove concretamente sia stato 'remotizzato' l'ascolto, che, infatti, non è oggetto dell'autorizzazione del Gip; e, soprattutto, non è prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità in caso di remotizzazione presso un luogo diverso da quello indicato dal P.M., atteso che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., che ha tipizzato le ipotesi di patologia processuale con riferimento alle intercettazioni, menziona l'inosservanza degli artt. 267 (riguardante presupposti e forme del provvedimento autorizzativo) e 268, commi 1 (registrazione e verbalizzazione delle operazioni) e 3 (esecuzione delle registrazioni per mezzo di impianti della Procura, o, in caso di insufficienza o inidoneità, per mezzo di impianti della polizia) cod. proc. pen.: nel caso in esame, invero, la 'registrazione' risulta avvenuta per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica, e soltanto l'ascolto risulta 'rernotizzato' presso i locali della Polizia; sicché non viene in rilievo una inosservanza del comma 3 dell'art. 268 cit. 3. Il secondo ed il terzo motivo, che meritano una valutazione congiunta, sono inammissibili, perché propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritannente sbagliata in merito alla attendibilità delle dichiarazioni del testimone assistito Panarello e dei riscontri, nonché alla capacità intimidatrice dell'azione criminosa. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 3.1. Al riguardo, invero, la sentenza impugnata ha congruamente e logicamente motivato in ordine alla responsabilità del Turiano, con il ruolo di determinatore e 'mandante' del danneggiamento mediante incendio e della violazione di domicilio aggravata materialmente eseguita dai complici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore: l'esecuzione del delitto è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, ritraente tre soggetti incappucciati che, con due taniche di benzina, hanno dato fuoco all'abitazione del Crupi, dopo essere entrati forzando la porta; all'esito delle intercettazioni venivano identificati gli autori materiali, e uno di loro, [OSCURATO:PERSONA], ammetteva che il 'pizzino' mostrato in una stalla ai due complici, i fratelli Arena, per spiegare il proposito ritorsivo dell'azione - in ragione della collaborazione del Crupi in un procedimento penale per traffico di stupefacenti che aveva determinato l'arresto del Turiano -, proveniva da [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, sulla provenienza del 'pizzino' e, soprattutto, del mandato delittuoso, la sentenza impugnata ha compiutamente evidenziato, motivando in ordine alle censure dell'appellante, che: non si comprenderebbe il motivo per il quale il Panarello avrebbe dovuto bruciare il 'pizzino' se questo avesse avuto effettivamente ad oggetto - come riferito dal dichiarante in maniera ritenuta inattendibile - la neutra richiesta di accompagnare la sorella dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA]; né si comprenderebbe la necessità di darsi appuntamento per leggere il biglietto in un luogo isolato e ritenuto sicuro quale la stalla del quartiere CEP; peraltro, la decisiva smentita alla versione del contenuto neutro del 'pizzino' deriva proprio dalle dichiarazioni rese dal Panarello nell'immediatezza dei fatti, la notte del 7 maggio 2013 alle 01.23, allorquando l'imputato riferiva ai suoi due complici, i fratelli Arena, circostanze di cui gli stessi non potevano avere conoscenza (non avendo gli stessi presenziato alla lettura del 'pizzino' in data 28 aprile 2013), allorquando dichiarava di avere ricevuto mandato per mezzo di una lettera da parte di un soggetto detenuto da 11 mesi di incendiare proprio quella abitazione che in effetti avevano appena dato alle fiamme. In assenza di motivi verosimili che possano fondare l'ipotesi di una menzogna del Panarello ai fratelli Arena, è stato ritenuto accertato che il 'pizzino' contenesse la richiesta di un 'favore' da parte del Turiano al Panarello. Del resto, nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] veniva rinvenuta una lettera manoscritta su carta bianca, attribuita al [OSCURATO:PERSONA], che dimostra come l'odierno ricorrente veicolasse i propri messaggi all'esterno tramite i familiari. Infine, non è stata ravvisata alcuna ragione per la quale il biglietto con il mandato incendiario avrebbe dovuto essere stato scritto direttamente da [OSCURATO:PERSONA] o, addirittura, da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto veicolare il messaggio oralmente - e dunque in maniera più sicura -, non essendo detenuti, come l'imputato. Ulteriore riscontro di ordine logico è stato, infine, ravvisato nel riferimento del Panarello, nel corso della conversazione intercettata nella stalla, al fatto che il mandante avesse atteso infruttuosamente 11 mesi per l'esecuzione della ritorsione, trattandosi appunto del periodo decorso dalla sottoposizione del Turiano alla misura cautelare in carcere (eseguita il 24/06/2013) in seguito alle dichiarazioni accusatorie rese dal Crupi (nell'operazione c.d. 'Refriger');movente ritorsivo che, al contrario, non è risultato sussistente anche in capo al [OSCURATO:PERSONA], nonostante la coincidenza del periodo di detenzione. Ebbene, a fronte di tale completo e univoco quadro indiziario il ricorso si è limitato a contestarne la valenza dimostrativa. 3.2. Altrettanto immune da censure è la motivazione con cui è stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso, concretizzatosi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900), essendo stato accertato che l'incendio della casa del Crupi avesse una chiara finalità ritorsiva ed intimidatoria tipica dell'agire mafioso, determinata dalle dichiarazioni accusatorie che quest'ultimo aveva reso nell'ambito di un'operazione investigativa, e che avevano fondato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del Turiano; anche la circostanza che il fatto sia stato riqualificato come danneggiamento seguito da incendio è stata ritenuta dotata di capacità intimidatoria, dimostrando le conseguenze di una collaborazione con le forze dell'ordine; infine, la finalità intimidatrice è stata altresì ravvisata nella scelta dell'obiettivo, la residenza estiva della vittima, disabitata al momento del fatto. Al riguardo, la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.), ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (ex multis, Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190, che, nella fattispecie, ha rigettato il ricorso degli imputati volto a contestare la sussistenza dell'aggravante citata, ritenendo che il delitto di sequestro di persona commesso dagli stessi fosse un chiaro "messaggio" intimidatorio nei confronti dei familiari della vittima, finalizzato a far cessare comportamenti lesivi del prestigio criminale dell'associazione). Modalità della condotta che, come illustrato, evocano in maniera inequivoca la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. 4. Il quarto motivo, concernente il mancato riconoscimento della riduzione di pena per il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, è infondato. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta, ritenendo che non fosse stato assolto l'onere di allegare, in modo circostanziato, che la richiesta di integrazione probatoria fosse diretta ad acquisire elementi diversi rispetto a quelli già in atti. Con memoria depositata successivamente al ricorso per cassazione il ricorrente ha prodotto copia del verbale dell'udienza preliminare, nel corso della quale aveva presentato la richiesta di abbreviato condizionato all'audizione di [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, l'onere di allegazione risulterebbe comunque assolto tardivamente, rendendo immune da censure la decisione della Corte territoriale. Tuttavia, va evidenziato che, in realtà, la sentenza impugnata ha motivato il rigetto sulla base del rilievo che l'appellante non aveva assolto all'onere di allegazione concernente l'oggetto della richiesta di integrazione, ovvero gli "elementi diversi" rispetto a quelli già in atti che avrebbe inteso acquisire. E tale onere non risulta comunque essere stato assolto. Al riguardo, va rammentato che, in tema di giudizio abbreviato condizionato, la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito e non "ex post", in base ai tempi del dibattimento tenutosi a seguito del rigetto della stessa (Sez. 3, n. 3993 del 01/12/2020, dep. 2021, Trapanese, Rv. 280873); invero, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata. (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Ziu, Rv. 276311). Inoltre, la richiesta di integrazione probatoria deve essere "necessaria" ai fini della decisione, e dunque decisiva, e "compatibile con le finalità di economia processuale": nel caso in esame, il ricorso risulta generico, in quanto non deduce alcunché sulla pretesa decisività dell'audizione di [OSCURATO:PERSONA] e sugli elementi ulteriori che avrebbe potuto fornire alla ricostruzione dei fatti rispetto al compendio probatorio già acquisito (costituito, giova ribadirlo, non soltanto dalle sue dichiarazioni, ma altresì dal contenuto univoco di immagini e conversazioni intercettate). E neppure il verbale dell'udienza preliminare prodotto contribuisce ad illustrare la necessità e decisività dell'audizione, atteso che risulta formulata la richiesta di "essere ammesso al rito abbreviato condizionato alla escussione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]/lo Giovanni, per il quale si è proceduto separatamente", senza alcuna specifica indicazione della necessità e decisività. 5. Il quinto motivo è generico e manifestamente infondato. Quanto alla recidiva, non risulta che fosse stata devoluta alcuna censura, con i motivi di appello, il cui riepilogo contenuto nella sentenza impugnata non è stato oggetto di contestazione; sicché non sussiste omessa motivazione. Al riguardo, va rammentato che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066), in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627). Quanto alla applicazione dell'art. 63 cod. pen., dal calcolo della pena formulato, in riforma del più grave trattamento sanzionatorio di 6 anni e 6 mesi di reclusione, non risulta che sia stato calcolato l'aumento per la recidiva, in quanto la pena base per il più grave reato di violazione di domicilio aggravata è stata determinata in 3 anni di reclusione (dunque, nella media edittale), aumentata per l'aggravante del metodo mafioso ad anni quattro, e di sei mesi per la continuazione; in altri termini, il giudice di appello non ha applicato l'aumento facoltativo per la recidiva, previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. in caso di concorso di circostanze ad effetto speciale. Quanto al trattamento sanzionatorio, a prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata nella media edittale di 3 anni di reclusione, è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Inoltre, nel rammentare che, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464), o anche al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato, quali indici fattuali di commisurazione della pena, desumibili anche dal complesso argomentativo della sentenza, la gravità del fatto e la capacità criminale dell'imputato, desunta non soltanto dai diversi precedenti penali, ma altresì dalla programmazione del delitto e dal proposito ritorsivo perseguito. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene eq
Sentenza Cassazione n. 01781/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris