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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20544/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02153KV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto alla sussistenza di atti univocamente diretti alla consumazione dell'ipotizzato furto - è manifestamente infondato in quanto gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563) e sono tali anche quelli che, pur classificabili come preparatori, siano in qualche modo tipici, siano cioè corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata e la Corte territoriale ha valutato il contesto nel quale la condotta posta in essere si è inserita e ha accertato, alla luce di ciò, il fine perseguito dall'agente (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto non tiene conto del chiaro dato normativo e della rilevata "abitualità" della condotta desunta dai precedenti penali emersi a carico dell'imputato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02153KV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto alla sussistenza di atti univocamente diretti alla consumazione dell'ipotizzato furto - è manifestamente infondato in quanto gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563) e sono tali anche quelli che, pur classificabili come preparatori, siano in qualche modo tipici, siano cioè corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata e la Corte territoriale ha valutato il contesto nel quale la condotta posta in essere si è inserita e ha accertato, alla luce di ciò, il fine perseguito dall'agente (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto non tiene conto del chiaro dato normativo e della rilevata "abitualità" della condotta desunta dai precedenti penali emersi a carico dell'imputato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dic P.Q.M
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