CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 08732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7406-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 19/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Cosenza, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], invocando l’accertamento dell’inesistenza del diritto di servitù di passaggio e parcheggio a carico del loro fondo, ed a favore di quello dei convenuti, nonché la loro condanna al risarcimento del danno. Resistevano i convenuti, proponendo eccezione di usucapione del diritto reale e domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno. Con sentenza n. 1368/2017 il Tribunale accoglieva la negatoria servitutis, rigettando invece ambedue le domande risarcitorie. Con la sentenza impugnata, n. 19/2022, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva il gravame proposto dagli originari convenuti avverso la decisione di prima istanza, rigettando la domanda di negatoria servitutis ed accogliendo l’eccezione di usucapione del diritto reale. Propongono ricorso per la cassazione della decisione di seconde cure [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ambo le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare che l’eccezione di usucapione del diritto di servitù, rigettata in prime cure, non era stata riproposta in appello, onde sulla stessa si era formato il giudicato interno. La censura è infondata. Come indicato dagli stessi ricorrenti (cfr. pag. 13 del ricorso), gli originari convenuti avevano proposto gravame lamentando il mancato riconoscimento del diritto di accesso all’area scoperta di cui si discute e di parcheggio sulla stessa. In tal modo, essi avevano evidentemente riproposto lo stesso tema oggetto dell’eccezione di usucapione, come risulta del resto dal contenuto dell’atto introduttivo dell’appello, ed in particolare dal primo motivo di impugnazione con esso proposto, con il quale gli odierni controricorrenti avevano precisato che l’eccezione di usucapione aveva ad oggetto accesso e parcheggio all’area, per effetto dell’esercizio continuato e pacifico nel tempo di dette attività, a decorrere dal 1964, ovverosia dall’apertura del forno da loro gestito (cfr., sul punto, pag. 4 del controricorso). L’eccezione di usucapione, dunque, era stata riproposta anche in appello. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1061, 1158, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’eccezione di usucapione sulla sola scorta dell’esercizio nel tempo dell’accesso e del parcheggio, senza indicare alcuna opera visibile posta a servizio del presunto diritto reale di cui anzidetto. La censura è fondata. L’acquisto per usucapione degli iura in re aliena è limitato per legge alle sole servitù apparenti (art. 1061, primo comma, c.c.), e dunque postula la verifica dell’esistenza di “… opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio” (art. 1061, secondo comma, c.c.). Nulla viene indicato, sul punto, dalla sentenza impugnata; anzi, le dichiarazioni rese dalla Trotta in sede di interpello, riportate a pag. 5 della decisione, evidenziano che la stessa aveva dichiarato che “… il carico e sc arico comunque avveniva come cosa provvisoria, nel senso che caricavano e scaricavano e tutto finiva lì …”. La Corte distrettuale, dunque, avrebbe dovuto condurre una verifica circa l’esistenza, in concreto, di opere apparenti a servizio della servitù di cui si discute, cosa che in effetti è mancata. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027, 1028, c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente anche omesso qualsiasi accertamento in relazione alla utilitas del diritto reale di cui è causa. La censura è infondata. La Corte di merito ha ritenuto che la servitù di cui è causa fosse idonea ad “… agevolare l’attività spiegata nell’immobile adibito a forno …”, sulla base del rilievo –pienamente condivisibile –che la utilitas comprenda qualsiasi vantaggio, anche non proprio economico, del fondo dominante (cfr. pag. 4 della sentenza). La statuizione coincide con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “ In tema di servitù prediali, il concetto di utilitas è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitù possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 18465 del 04/09/2020, Rv. 659129; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 23839del 21/12/2012, Rv. 624614). In definitiva, vanno rigettati il primo ed il terzo motivo del ricorso, mentre va accolto il secondo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione. PQM la Corte rigetta il primo e terzo motivo del ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in