CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 agosto 1989
Cassazione n. 04748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1989 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Pr [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 1.12.2020, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui all'art. 337 c.p. e artt. 582,585 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - violazione dell'art. 337 c.p. in ordine alla correlativa affermazione di responsabilità trattandosi di solo oltraggio a p.u., mancandosi condotta oppositiva. - mancanza della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 c.p. rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sussistendo uno iato temporale tra la minaccia ed il pugno al volto del Micelli, essendosi esaurito l'atto del p.u. con il diniego di salire sul treno. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono genericamente proposti per ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della assenza di prova circa la mera valenza reattiva della condotta del ricorrente che, invece, risulta aver colpito la parte offesa mente questa era sul predellino del convoglio e per superare l'opposizione di questa alla sua salita sul treno. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSC. I