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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 25563/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4370/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRIESTE n. 688/2018 depositata il19/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Trieste (odierni resistenti), per vedere accertata la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., eventualmente in concorso con il Comune di Trieste, per il danno cagionato al veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi nell’area antistante il passo carraio di proprietà dell’Assicurazione.

2. Il g iudice di p ace di Trieste rigettò le domande attoree, sulla base, tra le altre, della considerazione che la condotta di guida dello [OSCURATO:PERSONA] fosse da considerarsi illecita e integrasse la causa esclusiva del sinistro, sanzionabile ai sensi dell’art. 141 CdS.

In particolare, il giudice di primo grado ritenne che l’attore avrebbe dovuto astenersi dall’intraprendere la manovra di ingresso nel cortile con un mezzo pesante, potendo rappresentarsi la pericolosità della stessa per la presenza di un altro veicolo lasciato di traverso sulla carreggiata a causa di un incidente avvenuto la sera prima a causa del ghiaccio e del vento di bora.

3. Con sentenza n. 688/2018, depositata in data 19 /11/ 2018, oggetto di ricorso, il Tribunale di Trieste ha rigettato l’appello proposto dalloStrippoli e condannandolo alla rifusione delle spese processuali.

4. A fondamento della decisione, il Tribunale, dichiarata l’inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. d el primo motivo di appello, ha posto la circostanza della imprudenza della condotta dello [OSCURATO:PERSONA], il quale, come già affermato dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto astenersi dall’eseguire una manovra di svolta su una strada in discesa, attesa la presenza di ghiaccio sulla strada, del forte vento e della pioggia.

5. Con riferimento alle spese, il tribunale ha affermato che il giudice di primo grado ha fatto buon governo della regola della soccombenza, condannando l’attore a rifondere le spese di lite, e ha condannato l’appellante soccombente a rifondere le spese del grado di appello.

6. Avverso la predetta sen tenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattromotivi, cui resistono con separati controricorsi il Comune di [OSCURATO:SOCIETA].

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art . 380 bis 1 cod. proc. civ.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 115 c.p.c.”, laddove il T ribunale ha dichiarato inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.il primo motivo di appello, nonostante, in linea con la giurisprudenza di legittimità, non sia necessario che l’atto di gravame contenga un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, e nonostante l’atto contenesse a suo dire censure precise e puntuali alla sentenza di primo grado, nonché una elencazione analitica dei fatti certi e non contestati che emergevano nel giudizio di primo grado e che il giudice non aveva valutato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del cod. civile, dell’art. 115 c.p.c.”, affermando che i giudici del merito sono incorsi in un error in iudicandoladdove, tra gli elementi a cui è stata data rilevanza per ritenere che l’attore avrebbe dovuto rappresentarsi la pericolosità della strada, è stata posta la circostanza della presenza di un veicolo fermo di traverso sulla carreggiata, circostanza che, tuttavia, non è stata provata nel corso dell’istruttoria in primo grado.

Infatti, osserva il ricorrente, dal verbale della polizia municipale non si poteva desumere che il veicolo in questione fosse posizionato in senso trasversale lungo la carreggiata, essendo stato accertato esclusivamente che il veicolo fosse appoggiato contro il muro di cinta e non in mezzo alla carreggiata.

Il Tribunale, dunque, essendosi limitato a confermare la bontà della ricostruzione del giudice di pace, sarebbe incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,laddove ha omesso di valutare le risultanze emerse dal verbale della [OSCURATO:PERSONA].

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza di appello, ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 111, co. 4, Cost. e art. 132, comma 4, c.p.c.”, laddove la sentenza, nel conformarsi alla decisione del giudice di primo grado, ha erroneamente ritenuto che il richiamo contenuto nella sentenza gravata alle condizioni atmosferiche si riferisse a condizioni che avrebbe dovuto percepire lo [OSCURATO:PERSONA], mentre il giudice di primo grado avrebbe intesoriferirsi a ciò che il conducente del secondo veicolo aveva percepito.

4. Con il quar to motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c.”per essere il Tribunale “andato ultra ed extra petita presumendo una condotta incauta del sig. [OSCURATO:PERSONA], la cui prova incombeva sul custode della strada e/o titolare del passo carraio”.

La sentenza, pertanto, risulterebbeviziata per aver violato il combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 cod. c iv . in materia di riparto dell’onere della prova per l’ipotesi di danni da cose in custodia, avendo il giudice agli atti tutti gli elementi per poter pronunciare una sentenza di condanna delle convenute.

5. I l secondo motivo pone la questione del travisamento d ella prova (prospettata in relazione all’art. 115 c . p . c . ) in merito all’informazione probatoria risultante dal verbale della [OSCURATO:PERSONA] sulla posizione (se di traverso o regolarmente in sosta) della vettura che venne urtata dallo [OSCURATO:PERSONA]; posizi one considerata decisiva dal primo giudice e poi dal Tribunale per ritenere che lo [OSCURATO:PERSONA] dovesse desumerne la scivolosità della strada; un ulteriore errore percettivo sul contenuto della prova viene evidenziato col terzo motivo (in merito alle condizioni meteo avverse, che la sentenza riferisce al momento dell’incidente dello [OSCURATO:PERSONA], mentre, stando al verbale della Polizia, concernerebbero la sera precedente).

Siccome si tratta di circostanze che hanno assunto una rilevanza decisiva nell’economia de lla sentenza impugnata , sussiste la necessità di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla questione della deducibilità deltravisamento della prova in sede di legittimità, come rimessa dalla Sez.

Lavoro con ord.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4370/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRIESTE n. 688/2018 depositata il19/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Trieste (odierni resistenti), per vedere accertata la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., eventualmente in concorso con il Comune di Trieste, per il danno cagionato al veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi nell’area antistante il passo carraio di proprietà dell’Assicurazione. 2. Il g iudice di p ace di Trieste rigettò le domande attoree, sulla base, tra le altre, della considerazione che la condotta di guida dello [OSCURATO:PERSONA] fosse da considerarsi illecita e integrasse la causa esclusiva del sinistro, sanzionabile ai sensi dell’art. 141 CdS. In particolare, il giudice di primo grado ritenne che l’attore avrebbe dovuto astenersi dall’intraprendere la manovra di ingresso nel cortile con un mezzo pesante, potendo rappresentarsi la pericolosità della stessa per la presenza di un altro veicolo lasciato di traverso sulla carreggiata a causa di un incidente avvenuto la sera prima a causa del ghiaccio e del vento di bora. 3. Con sentenza n. 688/2018, depositata in data 19 /11/ 2018, oggetto di ricorso, il Tribunale di Trieste ha rigettato l’appello proposto dalloStrippoli e condannandolo alla rifusione delle spese processuali. 4. A fondamento della decisione, il Tribunale, dichiarata l’inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. d el primo motivo di appello, ha posto la circostanza della imprudenza della condotta dello [OSCURATO:PERSONA], il quale, come già affermato dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto astenersi dall’eseguire una manovra di svolta su una strada in discesa, attesa la presenza di ghiaccio sulla strada, del forte vento e della pioggia. 5. Con riferimento alle spese, il tribunale ha affermato che il giudice di primo grado ha fatto buon governo della regola della soccombenza, condannando l’attore a rifondere le spese di lite, e ha condannato l’appellante soccombente a rifondere le spese del grado di appello. 6. Avverso la predetta sen tenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattromotivi, cui resistono con separati controricorsi il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art . 380 bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 115 c.p.c.”, laddove il T ribunale ha dichiarato inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.il primo motivo di appello, nonostante, in linea con la giurisprudenza di legittimità, non sia necessario che l’atto di gravame contenga un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, e nonostante l’atto contenesse a suo dire censure precise e puntuali alla sentenza di primo grado, nonché una elencazione analitica dei fatti certi e non contestati che emergevano nel giudizio di primo grado e che il giudice non aveva valutato. 2. Con il secondo motivo il ricorrente il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del cod. civile, dell’art. 115 c.p.c.”, affermando che i giudici del merito sono incorsi in un error in iudicandoladdove, tra gli elementi a cui è stata data rilevanza per ritenere che l’attore avrebbe dovuto rappresentarsi la pericolosità della strada, è stata posta la circostanza della presenza di un veicolo fermo di traverso sulla carreggiata, circostanza che, tuttavia, non è stata provata nel corso dell’istruttoria in primo grado. Infatti, osserva il ricorrente, dal verbale della polizia municipale non si poteva desumere che il veicolo in questione fosse posizionato in senso trasversale lungo la carreggiata, essendo stato accertato esclusivamente che il veicolo fosse appoggiato contro il muro di cinta e non in mezzo alla carreggiata. Il Tribunale, dunque, essendosi limitato a confermare la bontà della ricostruzione del giudice di pace, sarebbe incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,laddove ha omesso di valutare le risultanze emerse dal verbale della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza di appello, ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 111, co. 4, Cost. e art. 132, comma 4, c.p.c.”, laddove la sentenza, nel conformarsi alla decisione del giudice di primo grado, ha erroneamente ritenuto che il richiamo contenuto nella sentenza gravata alle condizioni atmosferiche si riferisse a condizioni che avrebbe dovuto percepire lo [OSCURATO:PERSONA], mentre il giudice di primo grado avrebbe intesoriferirsi a ciò che il conducente del secondo veicolo aveva percepito. 4. Con il quar to motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c.”per essere il Tribunale “andato ultra ed extra petita presumendo una condotta incauta del sig. [OSCURATO:PERSONA], la cui prova incombeva sul custode della strada e/o titolare del passo carraio”. La sentenza, pertanto, risulterebbeviziata per aver violato il combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 cod. c iv . in materia di riparto dell’onere della prova per l’ipotesi di danni da cose in custodia, avendo il giudice agli atti tutti gli elementi per poter pronunciare una sentenza di condanna delle convenute. 5. I l secondo motivo pone la questione del travisamento d ella prova (prospettata in relazione all’art. 115 c . p . c . ) in merito all’informazione probatoria risultante dal verbale della [OSCURATO:PERSONA] sulla posizione (se di traverso o regolarmente in sosta) della vettura che venne urtata dallo [OSCURATO:PERSONA]; posizi one considerata decisiva dal primo giudice e poi dal Tribunale per ritenere che lo [OSCURATO:PERSONA] dovesse desumerne la scivolosità della strada; un ulteriore errore percettivo sul contenuto della prova viene evidenziato col terzo motivo (in merito alle condizioni meteo avverse, che la sentenza riferisce al momento dell’incidente dello [OSCURATO:PERSONA], mentre, stando al verbale della Polizia, concernerebbero la sera precedente). Siccome si tratta di circostanze che hanno assunto una rilevanza decisiva nell’economia de lla sentenza impugnata , sussiste la necessità di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla questione della deducibilità deltravisamento della prova in sede di legittimità, come rimessa dalla Sez. Lavoro con ord.
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