CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22423/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ovanni EnricoArcieri unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 25386/2024depositata il 23/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. GE.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione avversol’ordinanza di questa Corte n. 25386/2024, pubblicata in data 23settembre 2024, la quale ha respinto il ricorso proposto dallamedesima GE.[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appellodi Catania, n. 875/2023, pubblicata in data 15 maggio 2023.2. Riferisce, infatti, il ricorso in premessa che:− all’esito di un precedente giudizio, definito con sentenzapassata in giudicato, era stata dichiarata la nullità sia delcontratto di compravendita stipulato in data 15 aprile 1994, fraLucia Bozzanca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da unaparte, e la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta GE.[OSCURATO:PERSONA]),dall’altra - con il quale erano stati trasferiti gli immobili siti inSiracusa [OSCURATO:PERSONA] nn. 86- 88-90-92 – sia del contratto conil quale tali beni erano stati concessi in locazione alla societàBozzanca e [OSCURATO:SOCIETA]. dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA].;− a seguito della dichiarazione di fallimento della Bozzanca eal passivo per crediti a titolo di: anticipi conto curatela;pagamenti TARSU per gli anni 1995/2015; versamentoimposte e tasse sugli immobili; quota spese straordinarie permigliorie per euro 237.122,23; prezzo dellacompravendita/mutuo per € 258.228,449; interessi legali;quote oneri condominiali per gli anni 1995/2015;Sez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 2 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicazione 30/06/2026− il Fallimento si era costituto chiedendo sia il rigetto delladomanda di ammissione al passivo sia, in via riconvenzionale,la condanna della stessa società odierna ricorrente allarestituzione della somma € 876.908,03, pari, tra l’altro, aifrutti civili corrisposti - sotto forma di canoni di locazione - dallasocietà fallita quando era ancora in bonis;− all’esito del giudizio di primo grado – nel corso del quale, aseguito dell’omologazione del concordato fallimentare, eraintervenuta l’assuntore [OSCURATO:PERSONA] - il Tribunale diSiracusa aveva accolto l’insinuazione limitatamente ai solicrediti per migliorie mentre aveva accolto la domandariconvenzionale originariamente proposta dal Fallimento,condannando l’odierna ricorrente – previo accertamentocontabile delle contrapposte partite di dare ed avere – allacorresponsione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della sommadi € 398.100,47, oltre accessori.− l’appello dell’odierna ricorrente era stato disatteso dalla Corted’appello di Catania, la quale – come riferito nella stessaordinanza qui impugnata e per quanto ancora rileva nellapresente sede – aveva osservato: ”a) che, conformemente aquanto statuito dal Tribunale, il credito restitutorio dellavendita immobiliare dichiarata nulla vantato da Gefin eraprescritto in quanto il termine di prescrizione dell’azione diripetizione dell’indebito iniziava a decorrere dal giorno dellaintervenuta esecuzione della prestazione; ed in ogni caso,anche a voler individuare diversamente il dies a quo nelgiudizio di nullità dell’atto, questo andava computato dalladomanda della detta declaratoria e, dunque, al più tardi nel1996, con la conseguenza che era comunque prescrittaSez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 3 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicazione 30/06/2026l’azione, proposta il 4 novembre 2015; (…) c) che la domandariconvenzionale spiegata dalla curatela nella fase contenziosadella verifica dello stato passivo, che è un normale giudizio dicognizione, era ammissibile siccome oggettivamente connessacon la domanda principale; d) che lo stato di mala fedederivava dal contratto stipulato in violazione del divieto delpatto commissorio, sicché era del tutto irrilevante che lacuratela avesse concesso al possessore di continuare apossedere l’immobile, peraltro in attesa della definizione delprocedimento avente ad oggetto la domanda di nullità coltivatadalla curatela medesima”;− era stato pertanto proposto dall’odierna ricorrente ricorso percassazione affidato a sei motivi, con i quali – sempre perquanto ancora rileva nella presente sede e sempre comesintetizzato dalla decisione qui impugnata – erano statidedotti:“1) violazione degli artt. 99, 112 c.p.c., 24 Cost., 98 e 101 l.fall., in relazione all’art 360 1° comma nr 4 c.p.c., per avere laCorte d’ Appello completamente omesso di pronunciarsi sullacontroeccezione di decadenza dall’eccezione di prescrizione,sollevata dalla curatela il giorno prima dell’udienza dicomparizione delle parti in sede di cognizione ordinaria;3) violazione degli artt. 99,112 c.p.c , 24 Cost, in relazioneall’art. 360 1° comma nr. 4 c.p.c., per avere la Corte d’ Appellocompletamente omesso di pronunciarsi sull’eccezione didecadenza della domanda riconvenzionale proposta dallacuratela il giorno prima dell’udienza di comparizione delle partiin sede di cognizione ordinaria;Sez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 4 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicazione 30/06/20266) violazione degli artt. 2967 c.c. e dell’articolo 1147 c.c., inrelazione all’art. 360 1° comma nr. 3 e 4 c.p.c., perchè la Corteavrebbe errato nel far gravare sulla convenuta in viariconvenzionale l’onere di dimostrare il proprio stato soggettivodi buona fede”;− questa Corte, con il provvedimento di cui ora viene chiesta larevocazione, aveva invece dichiarato inammissibili sia(unitariamente) il primo ed il terzo motivo - osservando che “ilmancato esame da parte del giudice di una questionepuramente processuale non è suscettibile di dar luogo al viziodi omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamentenel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito,ma può configurare un vizio della decisione per violazione dinorme diverse dall'art. 112 c.p.c. (qui non dedotto), se, ed inquanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmentecensurata, la soluzione implicitamente data dal giudice allaproblematica prospettata dalla parte (Cass. 321/2016)” – siail sesto motivo – rilevando che il ricorso aveva dedotto non unanon corretta distribuzione degli oneri probatori, bensì un noncorretto apprezzamento delle risultanze istruttorie.3. Al ricorso di GE.[OSCURATO:PERSONA] resistono unitariamenteBOZZANCA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BOZZANCAGAETANO, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.Sez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 5 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicazione 30/06/2026CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce “errore di fattorevocatorio ex art. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. in relazione ai capi dipronunzia sub 3 e sub 3.1 dell’ordinanza qui impugnata”.Si deduce errore di fatto revocatorio in relazione ai capi sub 3 e sub3.1 dell’ordinanza impugnata, con i quali questa Corte ha dichiaratoinammissibili i motivi di ricorso nn. 1 e 3 dell’originario ricorso,affermando che l’odierna ricorrente aveva dedotto esclusivamente unvizio di omissione di pronuncia su questioni processuali, senzadenunciare la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. e senzacensurare la “soluzione implicitamente data dal giudice” alla questioneprocessuale.La ricorrente richiama il contenuto testuale dei due motivi diricorso, argomentando che questa Corte avrebbe erroneamenteescluso la formulazione di censure in relazione ad altre violazioni dilegge ed evidenziando che tali censure invece erano stateespressamente formulate; che risultavano chiaramente individuabili;che non avevano costituito oggetto di contestazione tra le parti.In particolare, la ricorrente sottolinea che nella rubrica era statadedotta la violazione non solo dell’art. 112 c.p.c. ma anche degli artt.99 c.p.c.; 24 Cost.; 98 e 101 R.D. 267/1942 mentre nel corpo deimotivi era stata contestata in modo esplicito la soluzioneimplicitamente adottata dal giudice di merito.Deduce, pertanto, che l’ordinanza di questa Corte sarebbe viziatada una falsa percezione del contenuto degli atti e che da ciò sarebbederivato un errore decisivo, in quanto lo stesso avrebbe preclusol’esame nel merito delle censure con diversa definizione del giudizio.Sez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 6 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicazione 30/06/20261.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce “errore di fattorevocatorio ex art. 391 bis c.p.c. e 395, n. 4, c.p.c. in relazione al capodi pronunzia sub 7 dell’ordinanza qui impugnata”.Si deduce errore di fatto revocatorio in relazione al capo sub. 7dell’ordinanza impugnata, con il quale questa Corte ha dichiaratoinammissibile il sesto motivo dell’originario ricorso, affermando chel’odierna ricorrente non aveva denunciato una effettiva violazionedell’art. 2697 c.c., limitandosi a censurare il concreto apprezzamentodelle risultanze istruttorie, senza dedurre una erronea attribuzionedegli oneri probatori.La ricorrente richiama il contenuto testuale del motivo di ricorso,argomentando che questa Corte avrebbe erroneamente confuso unacensura riferita alla distribuzione dell’onere probatorio con una censurariferita alla valutazione delle prove, laddove il motivo di ricorso avrebbeinvece dedotto proprio una erronea applicazione della regola di giudiziosull’onere della prova.Deduce di avere argomentato nel motivo che la Corte di appelloaveva posto a suo carico l’onere di provare la propria buona fede inviolazione degli artt. 1147 e 2697 c.c., essendo invece onere dellacuratela, che agiva in riconvenzionale quello di provare la mala fededella ricorrente.Deduce che la censura era pienamente riconducibile alla violazionedell’art. 2697 c.c., individuando un’erronea attribuzione dell’onereprobatorio, e non sollecitando una rivalutazione delle prove.Deduce, pertanto, che l’ordinanza di questa Corte sarebbe viziatada una falsa percezione del contenuto degli atti e che da ciò sarebbederivato un errore decisivo, in quanto lo stesso avrebbe preclusol’esame nel merito delle censure con diversa definizione del giudizio.Sez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 7 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicaz ion e 30/06/20262. Esaminando, in primo luogo, il profilo del rescindente, il ricorsoè da ritenersi solo parzialmente fondato.2.1. Fondato, infatti, è il primo motivo.Giova rammentare che questa Corte ha già chiarito che è esperibile,ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazioneper l'errore di fatto nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli attiinterni al giudizio di legittimità - errore che presuppone l'esistenza didivergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; - in cui sia incorso ilgiudice di legittimità e che abbia comportato la mancata decisione suuno o più motivi di ricorso, mentre deve escludersi il vizio revocatoriotutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta- anche se con motivazione che non abbia preso specificamente inesame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura delpunto - perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (qualesvista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errataconsiderazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, unerrore di giudizio (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 16297 del 17/06/2025;Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 10040 del 29/03/2022; Cass. Sez. U -Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019).Venendo al caso ora in esame, si osserva che la letturadell’originario ricorso proposto dall’odierna ricorrente consente dipervenire alla conclusione per cui l’ordinanza di questa Corte n.25386/2024 non ha, semplicemente, disatteso alcune delleargomentazioni della parte ma è venuta ad operare una letturaincompleta del ricorso stesso, giungendo ad una ricostruzione delcontenuto di quest’ultimo che risulta divergente da quello evidenziatodall’esame diretto dell’atto.Sez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 8 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicazione 30/06/2026Nel ricorso, infatti, l’odierna ricorrente, non si era limitata a dedurre– in relazione al primo ed al terzo motivo – un vizio di omissione dipronuncia su questioni processuali, ma era venuta a dedurre veri epropri errores in iudicando e quindi la diretta violazione di regoleprocessuali.Così era in relazione al primo motivo, col quale (pagg. 25 segg.)veniva dedotta in rubrica “Nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. e quindi del principio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato / Nullità della decisione per violazione dell’art. 99 c.p.c. equindi del principio della domanda / Nullità della decisione perviolazione dell’art. 24 Cost. e quindi della garanzia della difesa. Omessapronuncia sulla eccezione di tardività dell’eccezione di prescrizione deldiritto alla restituzione dell’indebito. Violazione degli articoli 98 e 101del r.d. 267/1942. Violazione del sistema delle preclusioni.” e sicensurava la diretta violazione delle regole processuali in tema dipreclusioni nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo –secondo la disciplina anteriore alle modifiche apportate alla Leggefallimento nel 1997 – e quindi non solamente l’omessa pronuncia inordine alla replicatio relativa alla tardività dell’eccezione diprescrizione.Così era in relazione al terzo motivo, col quale (pagg. 33 segg.)veniva dedotta in rubrica “(…) inammissibilità per tardività delladomanda riconvenzionale proposta dalla curatela fallimentare. Motivodi ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi del principio della corrispondenzatra il chiesto ed il pronunciato / Nullità della decisione per violazionedell’art. 99 c.p.c. e quindi del principio della domanda / Nullità delladecisione per violazione dell’art. 24 Cost. e quindi della garanzia dellaSez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 9 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicaz ion e 30/06/2026difesa. Omessa pronuncia sull’eccezione di tardività della domandariconvenzionale da parte della curatela fallimentare. Violazione degliarticoli 98 e 101 del r.d. 267/1942. Violazione del sistema dellepreclusioni.” e si censurava la decisione della Corte d’appello di Cataniaper aver ritenuto ammissibile la domanda proposta dalla Curatela delaspetto, questo, che verrà valutato nel rescissorio – risulta però chiaroche l’originario ricorso veniva a formulare in modo sufficientementechiaro non solamente un vizio di omessa pronuncia su eccezioniprocessuali – anche se è in tale direzione che si proiettava il baricentrodei due motivi di ricorso – ma anche la diretta violazione di regoleprocessuali in tema di preclusioni.L’inesatta ricostruzione del contenuto del ricorso, quindi, hacomportato che l’ordinanza di questa Corte n. 34855/2024 non si èlimitata a disattendere quelle che dovevano intendersi come mereargomentazioni della parte ma è pervenuta a travisare il contenutoeffettivo del ricorso, in tal modo omettendo di statuire concretamentesu quest’ultimo, evidenziandosi, conseguentemente, anche il caratteredecisivo dell’errore medesimo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9396 del21/04/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7127 del 29/03/2006).2.2. A diverse conclusioni si deve pervenire, invece, in relazione alsecondo motivo di ricorso.Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di revocazionedelle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, nel caso incui la declaratoria di inammissibilità, contenuta nella sentenzarevocanda, si regga su due autonome rationes decidendi, una sola dellequali revocabile perché viziata da errore percettivo, la permanenzadella seconda comporta il venir meno del requisito indispensabile dellaSez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 10 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicaz ion e 30/06/2026decisività dell'errore revocatorio, ossia dell'idoneità a travolgere laragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata, che, exart. 395 n. 4 c.p.c., è richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. per larevocazione delle sentenze della Cassazione (Cass. Sez. 1 - Sentenzan. 25871 del 31/10/2017).Tornando, a questo punto, al secondo motivo del presente ricorso,si deve rilevare sia che il sesto motivo dell’originario ricorso (pag. 41),veniva a censurare la decisione assunta dalla Corte d’appello di Cataniain relazione allo stato soggettivo - di buona a mala fede - del possessodell’odierna ricorrente sia che tale motivo si poneva dichiaratamente“sotto una differente prospettiva”, rispetto al “precedente motivo”, cioèrispetto al quinto motivo, dichiarato da questa Corte parimentiinammissibile (§ 6).In relazione al quinto motivo, tuttavia, questa Corte avevaosservato (sempre § 6) che la decisione impugnata “confermando intoto quanto già affermato dal giudice di prime cure, ha tratto laconvinzione della sussistenza dello stato soggettivo della mala fede delpossesso del bene conseguito dalla ricorrente dal fatto stesso dellastipula del contratto in violazione del divieto del patto commissorio” eche la censura mossa con il medesimo quinto motivo era meramentedi merito “e, come tale, insuscettibile di trovare ingresso incassazione”, dal momento che con essa – “mascherata dai riferimentiagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.” – veniva ad essereinammissibilmente dedotto un inadeguato esercizio del potere diprudente apprezzamento della prova da parte del giudice di merito.È evidente, allora, che, una volta esclusa la fondatezza dellecensure mosse alla valutazione compiuta dal giudice di merito in ordinealla sussistenza della prova dello stato di mala fede (quinto motivo),ogni disquisizione sulla corretta applicazione della regola diSez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 11 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicazione 30/06/2026distribuzione degli oneri probatori (sesto motivo) risultavaradicalmente ultronea, dal momento che – come è noto – l’art. 2697c.c. è regola residuale che opera nell’ipotesi in cui in ordine al fattodedotto non sia addotta prova alcuna.Da ciò consegue che, anche a voler ipotizzare che questa Corte,nell’esaminare il sesto motivo, abbia operato una lettura parziale edinadeguata del motivo medesimo, la ratio esposta da questa Corte inrelazione al quinto motivo varrebbe di per sé a sorreggere la decisione,privando l’ipotetico errore dell’imprescindibile requisito della decisività.Constatazione, questa, che esime questa Corte dal rilevarel’ulteriore infondatezza del motivo di ricorso, atteso che il sesto motivo,nella sua radicale apoditticità, costituiva effettivamente uninammissibile sindacato sulla valutazione delle prove, come dimostratodal suo dichiarato collegamento con il precedente quinto motivo.2.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza dellaCorte Suprema di Cassazione n. 25386/2024 deve essere revocata pererrore di fatto ex artt. 391-bis e 395 c.p.c. in relazione al solo primomotivo di ricorso.3. A ben diverse conclusioni si deve, invece, pervenire quanto alrescissorio, in relazione al quale deve invece essere nuovamenteformulato un giudizio di inammissibilità del primo e del terzo motivodell’originario ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello diCatania, n. 875/2023.Ciò per un duplice ordine di ragioni.La prima ragione è costituita dalla carenza di specificità del ricorsoper quanto riguarda la ricostruzione della scansione delle prime fasi delprocedimento di insinuazione tardiva allo stato passivo.Si è già evidenziato che, essendo stato dichiarato il fallimento nel1997, il procedimento di insinuazione allo stato passivo veniva adSez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 12 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicaz ion e 30/06/2026essere regolato dalla disciplina anteriore alle modifiche apportate allaLegge Fallimentare dal D. Lgs. n. 5/2006.In particolare, risultando pacifico il fatto che l’insinuazione eratardiva, a trovare applicazione era l’art. 101 l. fall. che, nella versionevigente ratione temporis, stabiliva:“Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non sianoesaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possonochiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatoredevono comparire davanti a lui nonché il termine perentorio per lanotificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti sisostituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono interveniregli altri creditori.Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovocredito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto;altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degliarticoli 175 e seguenti del codice di procedura civile.Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda,salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.”.Orbene, come evidenziato anche dal controricorso, questa Corte hachiarito in passato che il giudizio avente ad oggetto l'ammissionetardiva del credito al passivo fallimentare, nella disciplina antecedentel'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, è caratterizzato da una primafase, non contenziosa, e da una successiva fase contenziosa, regolatadalla disciplina ordinaria del codice di rito ma connotata da specialità,visto il richiamo al solo art. 175 c.p.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7473del 14/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 689 del 18/01/2001; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 11437 del 12/11/1998), da tale ricostruzionetraendo la conseguenza che, stante la continuità sussistente tra laSez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 13 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicaz ion e 30/06/2026prima e la seconda fase, non trovano applicazione le preclusioni di cuiall'art. 167 c.p.c., secondo un principio che è applicabile anche alleeccezioni in senso stretto, quali la prescrizione, che sia stata introdottatardivamente nella fase contenziosa (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.26530 del 09/11/2017).Operata tale premessa, si deve osservare che l’originario ricorso, alfine di supportare la tesi della tardività e conseguente inammissibilitàdelle difese sollevate dal Fallimento, avrebbe dovuto specificamenteargomentare – indicando le relative sedi processuali – che sial’eccezione di prescrizione sia la domanda riconvenzionale erano statearticolate dalla Curatela non solo nell’ambito della fase a cognizioneordinaria ma, ulteriormente, solo dopo che erano maturate lepreclusioni secondo le regole del rito ordinario (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 835 del 16/01/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 689 del18/01/2001).Per contro si deve rilevare che la ricostruzione offerta sul puntodall’originario ricorso risulta lacunosa e tale da precludere la possibilitàdi stabilire con certezza in quale sede specifica siano state formulate ledifese del Fallimento.Il ricorso originario, infatti, opera (pag. 11 segg.) una ricostruzionedel tutto sommaria dello sviluppo del procedimento successivo alricorso per insinuazione tardiva, richiamando due documenti (docc. 7e 8 del “fascicoletto”), dai quali non solo non emerge in modo univocoche l’eccezione di prescrizione e la domanda riconvenzionale delpreclusioni processuali ormai già maturate ma anche sembra risaltareun quadro processuale addirittura opposto, con formulazione delledifese del Fallimento già nella fase sommaria e non nella fase acognizione ordinaria.Sez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 14 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicaz ion e 30/06/2026Al di là di tale ultima considerazione, il profilo che conduce alladeclaratoria di inammissibilità del primo e del terzo motivodell’originario ricorso è costituita, appunto, dalla constatazione delleineliminabili carenze che caratterizzano il ricorso sotto il profilo delrispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.La seconda ragione deriva, questa volta, dalla constatazione dellatotale novità ed inammissibilità delle questioni che venivano sollevatecon i due motivi di ricorso che in questa sede devono esserenuovamente esaminati.Secondo il principio reiteratamente enunciato da questa Corte,qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità dellacensura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudicedi merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare inquale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché imotivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel themadecidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sededi legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez.L - Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n.20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del30/01/2020; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenzan. 23675 del 18/10/2013).Il richiamo a tale principio si giustifica, invero, con unafondamentale constatazione preliminare: la decisione della Corted’appello di Catania oggetto dell’originario ricorso non risulta averaffrontato in alcun modo il tema della tardività né dell’eccezione diprescrizione né della domanda riconvenzionale del Fallimento.Sez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 15 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicazione 30/06/2026La decisione, invero, si occupa sia dell’eccezione di prescrizione siadella domanda riconvenzionale ma sotto profili ben diversi e del tuttoautonomi, e cioè, da un lato, l’individuazione del momento iniziale didecorrenza del termine prescrizionale (pag. 7 segg.) e, dall’altro lato,l’ammissibilità della domanda riconvenzionale del Fallimento nelgiudizio di opposizione allo stato passivo (pag. 9).Per contro, nell’intero corpo della decisione della Corte catanese,non viene in alcun modo affrontato ex professo il complessivo tema delmaturarsi di preclusioni processuali tali da precludere la proponibilitàdelle difese effettivamente articolate dal Fallimento.Conseguenza di tale constatazione è che la ricorrente risultavagravata dell’onere di dedurre di aver sollevato tale tematica neiprecedenti gradi di giudizio, individuando, in ossequio all’art. 366c.p.c., l’atto o gli atti nei quali era avvenuta tale deduzione.Orbene, l’originario ricorso viene a richiamare il contenuto siadell’originario “reclamo” proposto alla Corte d’appello (qualificazione lacui improprietà risulta rilevata ma superata dalla stessa decisioneimpugnata) sia delle “note di trattazione” che sarebbero statedepositate prima della prima udienza innanzi alla Corte.Quanto al “reclamo” (doc. 14), tuttavia, la lettura del medesimonon evidenzia in alcun modo che i profili in questione siano statieffettivamente sollevati ed anzi risulta confermare appieno lacorrettezza della ricostruzione del “reclamo” operata dalla decisionedella Corte d’appello di Catania.Quanto alle “note di trattazione” (doc. 16), le stesse recanoeffettivamente – pagg. 3 e 4 – dei telegrafici accenni alla tardivitàdell’eccezione di prescrizione e della domanda riconvenzionale, maappare evidente che tali profili – disattesi dal giudice di prime cure -avrebbero dovuto essere proposti tempestivamente con l’atto diSez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 16 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicaz ion e 30/06/2026gravame, senza alcuna possibilità di essere veicolati solo con un attointegrativo successivo e, conseguentemente, tardivo.La constatazione conclusiva è che – come del resto dedotto anchenel controricorso depositato in sede di impugnazione della sentenzadella Corte d’appello di Catania, n. 875/2023 - non essendo statoproposto un tempestivo motivo di appello avverso la decisione di primecure che aveva invece accolto sia l’eccezione di prescrizione sia ladomanda riconvenzionale del Fallimento, le deduzioni dell’odiernaricorrente sia risultavano del tutto tardive ed inammissibili nel giudizioinnanzi alla Corte d’appello sia risultano, parimenti, inammissibilinell’ambito del giudizio di legittimità innanzi a questa Corte.In relazione al rescissorio, dunque, la conclusione è che il primo eterzo motivo del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello diCatania, n. 875/2023, pubblicata in data 15 maggio 2023 devonoessere dichiarati entrambi inammissibili.4. Pertanto, se, da un lato, l’ordinanza di questa Corte n.25386/2024, pubblicata in data 23 settembre 2024 deve essererevocata, dall’altro lato, il ricorso avverso la sentenza della Corted’appello di Catania, n. 875/2023, pubblicata in data 15 maggio 2023deve essere dichiarato inammissibile.5. Quanto al regime delle spese, questa Corte è chiamata a statuiresia, nuovamente, sulle spese dell’originario ricorso la sentenza dellaCorte d’appello di Catania, n. 875/2023, sia sulle spese del presentericorso.In entrambi i casi le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti esono liquidate direttamente in dispositivo.5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diSez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 17 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicaz ion e 30/06/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,pronunciando in sede rescindente, revoca l'ordinanza della CorteSuprema di Cassazione n. 25386/2024, pubblicata in data 23settembre 2024;decidendo in sede rescissoria, dichiara inammissibile il ricorsoavverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 875/2023,pubblicata in data 15 maggio 2023.condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese delgiudizio di Cassazione in relazione al ricorso avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Catania, n. 875/2023, che liquida in € 8.200,00, dicui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori dilegge;condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese delgiudizio per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n.25386/2024, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi,oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titoloSez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 18 di 19Numero registro generale 7799/2025Numero sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 22423/2026Data pubblicazione 30/06/2026di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 giugno 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 7799/2025 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 19 di 19