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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28977/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; p letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso prospetta motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare perchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti dal giudice di merito sia in relazione al dolo e alla corretta configurazione del fatto ( si vedano le assorbenti considerazioni spese alla pagina 4 delkdecisione gravata alla luce del portato offerto dalla condotta materiale riscontrata nel caso), sia con riferimento alla negata applicazione alla specie dell'art. 131 bis (esclusa con puntuale motivazione diretta a disvelare le oggettive connotazioni della condotta e l'intensità del dolo siccome ostative alla positiMio accoglimento della richiesta difensiva) mentre, per altro verso, introduce temi di giudizio ( la contestazione inerente alla recidiva) non prospettati con l'appello ( che contrastava solo il giudizio di bilancpamento tra circostanze) e dunque non rilevabili per la prima volta in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; p letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso prospetta motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare perchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti dal giudice di merito sia in relazione al dolo e alla corretta configurazione del fatto ( si vedano le assorbenti considerazioni spese alla pagina 4 delkdecisione gravata alla luce del portato offerto dalla condotta materiale riscontrata nel caso), sia con riferimento alla negata applicazione alla specie dell'art. 131 bis (esclusa con puntuale motivazione diretta a disvelare le oggettive connotazioni della condotta e l'intensità del dolo siccome ostative alla positiMio accoglimento della richiesta difensiva) mentre, per altro verso, introduce temi di giudizio ( la contestazione inerente alla recidiva) non prospettati con l'appello ( che contrastava solo il giudizio di bilancpamento tra circostanze) e dunque non rilevabili per la prima volta in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno
Sentenza Cassazione n. 28977/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris