CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48935/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA /. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 582 e 585 c.p., nonché per il delitto di cui all'art. 612, co. 2 c.p. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione delle predette fattispecie di reato, è inammissibile. Come noto, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr.., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7110/2015, Musso, Rv. 265482). 2.1. Rilevato che, nel caso di specie, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura violazione di legge per mancata applicazione del minimo della pena e delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. In particolare, per quanto riguarda la pena, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della stessa, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 2 della sentenza); 3.1. Rilevato che, argomentazioni sostanzialmente analoghe valgono per la censura sulle attenuanti generiche; al riguardo va ricordato il consolidato principio di questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rillevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; nel caso di specie l'onere motivazionale è stato correttamente assolto dalla Corte d'Appello (pag. 2 della sentenza). 4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., è manifestamento infondato oltreché reiterativo; in particolare, il ricorrente rileva un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, il quale, invece ha fatto buon governo dei principi logico-giuridici sottesi all'applicazione della norma in questione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata). 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dee