CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 04838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2019 del TRIBUNALE di VERBANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato es il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Verbania confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Verbania, in data 3.7.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 595, c.p., in rubrica ascrittole, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge processuale, in quanto il tribunale ha errato nel rigettare l'eccezione di incompetenza per materia, con la quale la ricorrente, previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 595, co. 3, c.p., trattandosi di diffamazione commessa mediante l'affissione di volantini stampati, contestava la competenza del giudice di pace, avendo uno specifico interesse a che i fatti venissero giudicati in primo grado dal tribunale, posto che nel procedimento innanzi al giudice di pace non può essere attivato l'istituto della messa alla prova, non si può pervenire al patteggiamento della pena, non si può chiedere la sostituzione della pena detentiva e, soprattutto, la sospensione condizionale della pena irrogata. 2.1. Con requisitoria scritta del 19.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 22.10.2021 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputata, insiste per l'accoglimento del ricorso, eccependo inoltre l'intervenuta estinzione del reato per compiuto decorso del relativo termine di prescrizione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Ritiene il Collegio di condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato che deduca l'incompetenza del giudice di pace rispetto al tribunale, ritenendo la sussistenza di un reato più grave, in quanto, in tal caso, l'accoglimento del motivo di ricorso, comportando la riqualificazione del fatto in termini più gravi, non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7064 del 21/12/2010, Rv. 249947; Cass., Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Rv. 266887). Non ignora il Collegio l'esistenza di un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale il suddetto interesse sussiste limitatamente all'ipotesi in cui l'imputato invochi la concessione del beneficio della sospensione condizionale, escluso nel procedimento davanti al giudice di pace (cfr. Cass., Sez. 5, n. 25947 del 22/07/2020, Rv. 279448). Tuttavia, ove anche si volesse aderire a tale impostazione, non può non rilevarsi l'assoluta genericità delle censure difensive, già nella proposizione dei motivi di appello articolati con l'atto di impugnazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui l'appellante ha circoscritto la sua doglianza sul punto al riconoscimento della competenza per materia del tribunale, previa diversa qualificazione del fatto originariamente contestatogli, senza indicare le ragioni che avrebbero consentito di concedere in suo favore il beneficio della sospensione condizionale della pena. Genericità replicata nei motivi di ricorso. L'originaria inammissibilità del ricorso, cristallizzando l'affermazione di responsabilità dell'imputato alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado (27.2.2019), rende del tutto irrilevante il decorso del termine di prescrizione del reato di cui si discute, compiutosi dopo tale pronuncia. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021. [OSCURATO:PERSONA],re E nsore [OSCURATO:PERSONA] iSSAZIONE COIRTCV SEZIONE