Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 42965/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Motivi della decisione Considerato che con provvedimento in data 25.7.2024 il GIP del Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'istante.

Ritenuto di condividere quanto osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, nel senso che l'impugnazione proposta debba essere qualificata come ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002.

Osservato in effetti che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto (cfr. Sez. 4, n. 47812 del 08/10/2019, Rv. 277558 - 01; Sez. 4, n. 18592 del 19/3/2013, Rv. 255816 - 01) Rilevato, pertanto, che la presente impugnazione debba essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli.

Così deciso il 14 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Motivi della decisione Considerato che con provvedimento in data 25.7.2024 il GIP del Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'istante. Ritenuto di condividere quanto osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, nel senso che l'impugnazione proposta debba essere qualificata come ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002. Osservato in effetti che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto (cfr. Sez. 4, n. 47812 del 08/10/2019, Rv. 277558 - 01; Sez. 4, n. 18592 del 19/3/2013, Rv. 255816 - 01) Rilevato, pertanto, che la presente impugnazione debba essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli, per quanto di competenza. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli. Così deciso il 14 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e esten
Sentenza Cassazione n. 42965/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris