CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 1986
Cassazione n. 08667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/07/2022 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22/07/2022 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta dal Mendoza proposta avverso l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Roma del 28/06/2022, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato ascritto in concorso ai sensi degli artt. 110, 628, comma primo e terzo, n.1 e 3-ter cod.pen. 2. Mendoza, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso è stato dedotto violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina, in assenza del requisito qualificante della violenza; non sussistono i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto contestato atteso che i leggeri spintonamenti erano assolutamente normali e da riferire all'ordinario trasporto su mezzi; ricorre quindi eventualmente un furto con destrezza e non una rapina. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto con motivo manifestamente infondato, generico e non consentito. 2. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Diana tenuto conto delle contestazioni elevate. In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). 2.1. Nel motivo di ricorso proposto, il ricorrente pone in discussione la consistente provvista indiziaria analizzata dal Tribunale e la contesta proponendo, in sostanza, una lettura alternativa dei chiari dati evidenziati dal Tribunale del riesame. Quanto alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza il ricorrente si limita a richiamare le argomentazioni dallo stesso già spese, esattamente negli stessi termini, dinnanzi al Tribunale del riesame sia quanto alla qualificazione giuridica che quanto al ruolo effettivamente svolto quale autore materiale del fatto (pur in presenza delle dichiarazioni spontanee, ampiamente ammissive, dell'Aleman e dello stesso ricorrente, che confermavano di essere saliti sul treno e di avere sottratto il portafogli per poi consegnarlo proprio al Mendoza) pur insistendo sulla necessità di giungere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto e, dunque, supponendo la ricorrenza di un erroneo ragionamento del Tribunale del riesame sul punto. Tuttavia, appare evidente come sia stata correttamente considerata, con motivazione logica e persuasiva, la condotta posta in essere dal ricorrente concretizzatasi nella valutazione del Tribunale del riesame in forme di violenza sulla persona offesa, con spinte e pressioni che sono state ricostruite in modo analitico al fine di ritenere la violenza quale elemento costitutivo del delitto di rapina, avendo l'azione impedito la reazione della vittima al fine di procurarsi un ingiusto profitto. Tutti gli elementi richiamati dalla difesa sono stati letti all'evidenza in modo parziale, proponendo una lettura alternativa alla logica considerazione del Tribunale del riesame ed ampiamente smentita da una serie di elementi obiettivi, documentali e testimoniali di estrema pregnanza . Il Tribunale del riesame ha poi fornito una risposta specifica quanto al tema della violenza esercitata sulla persona offesa all'interno del vagone ed al tema delle riprese video all'interno dello stesso in seguito acquisite, chiarendo come le stesse apparissero non direttamente rilevanti, dovendo essere riferite al momento successivo all'impossessamento. Con tale motivazione, priva di aporie o illogicità, il ricorrente non si confronta. Così come non considera la chiara riflessione resa in ordine alle caratteristiche e modalità della violenza subita nella testimonianza della persona offesa e della moglie, anche in considerazione della concitazione del momento vissuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma