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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 47974/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Livorno per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) sono inammissibili.

Il primo motivo è, invero, costituito da doglianze che, oltre ad invocare una inammissibile rivalutazione del fatto, si appalesa aspecifica perché non si confronta con le argomentazioni a base della sentenza impugnata (p. 4, ove si richiamano i significativi elementi investigativi, precisandosi altresì che la circostanza che il Pannullo sia un assuntore della sostanza è una mera affermazione difensiva, neppure dichiarata dall'imputato, il quale è peraltro privo di occupazione).

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del secondo motivo di ricorso, è congruamente motivato (pp. 4 e 5: la Corte territoriale ha valorizzato, in senso negativo, la genericità delle argomentazioni a sostegno delle stesse), secondo un percorso argomentativo non manifestamente illogico e come tale insindacabile in Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Livorno per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) sono inammissibili. Il primo motivo è, invero, costituito da doglianze che, oltre ad invocare una inammissibile rivalutazione del fatto, si appalesa aspecifica perché non si confronta con le argomentazioni a base della sentenza impugnata (p. 4, ove si richiamano i significativi elementi investigativi, precisandosi altresì che la circostanza che il Pannullo sia un assuntore della sostanza è una mera affermazione difensiva, neppure dichiarata dall'imputato, il quale è peraltro privo di occupazione). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del secondo motivo di ricorso, è congruamente motivato (pp. 4 e 5: la Corte territoriale ha valorizzato, in senso negativo, la genericità delle argomentazioni a sostegno delle stesse), secondo un percorso argomentativo non manifestamente illogico e come tale insindacabile in Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 47974/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris