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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 27519/2022

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11128-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] II,n. 18, presso lo Studio GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè nei confronti di Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 2196/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13.10.2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.06.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ricorso in riassunzione di fronte alla [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Livorno - a valle di una complessa vicenda giudiziaria avviata dall’odierno ricorrente in data 27.05.1992 dinanzi al Tribunale Ordinario di Livorno -il sig. [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], convenuto nella sua qualità di utilista di terreni concessi «in livello» nel 1849 e 1852 dall’avo dell’attuale ricorrente proprietario dei terreni dati in concessione .

Il ricorrente chiedeva: a) la devoluzione in suo favore dei fondi non ancora affrancati e il pagamento dei canoni enfiteutici scaduti e non corrisposti(a partire dal 1970) dal COMUNE ; b) la declaratoria di nullità delle 43 affrancazioni intercorse tra il 1965 e il 1976,e la devoluzione dei relativi fondi; in subordine: il risarcimento del danno per l’illiceità di dette affrancazioni.

2. La pretesa attorea traeva origine dalla stipulazione di due contratti risalenti al 09.01.1849 (a cura del [OSCURATO:PERSONA]) e al 23.06.1852 (a cura del [OSCURATO:PERSONA]) denominati « concessione in livello e affitto perpetuo» con i quali il [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 3 - Gherardesca, del quale l’odierno ricorrente è erede unitamente ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e altri eredi, concedeva «in livello» alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] ) taluni fondi (1.500 saccate di terreno, corrispondenti a 758,7288 ettari) appartenenti alla famiglia Della Gherardesca, in cambio di lire toscane 9.750 e altre debenz e. [OSCURATO:PERSONA] impegnava, inoltre, a dividere i terreni in «preselle», e così assegnarli alle famiglie residenti n el territorio, con obbligo di coltivazione e corresponsione dei canoniliberamente determinati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima, a sua volta , tratteneva una percentuale pari all’8% dei canoni enfiteutici raccolti, a compensazione del rischio di inadempimento da parte dei livellari, gravante sulla [OSCURATO:PERSONA]; l’eccedenza (rispetto al canone concordato con la proprietà) sarebbe stata incassata dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa, salvo conguaglio(pari al 2% del canone concordato con la proprietà) da corrispondere ogni 15 anni a favore della famigliaDella Gherardesca.

Il contratto del 1849 (art. 10) prevedeva l’impegno della [OSCURATO:PERSONA], in caso di int ervenuta affrancazioneda parte dei subaffittuari, ad affrancare contestualmente la medesima porzione di terreno presso la famiglia Della Gherardesca.

In tal caso, gli accordi prevedevano la diminuzione del canone concordato con la proprietà, in ragione della riduzione complessiva dei terreni in concessione.

2.1. In data07.08.1913, con atto del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] (ente successore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) procedeva ad affrancare terreni a loro volta affrancati da taluni sub-livellari, versando alla proprietà i corrispettivi dei canoni di affranco riscossi, con riduzione del canone enfiteutico convenuto originariamente tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ([OSCURATO:PERSONA]) gli erediDella Gherardesca (tra cui l’attuale ricorrente) procedevano alla divisione dei terreni di cui ai Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 4 - contratti del secolo precedente, l’odiernoricorrente risultando pertanto proprietariodelle particelle oggetto del presente giudizio.

2.2. Negli anni tra il 1965 e il 1976 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto a 43 ulteriori affrancazioni sulle particelle di proprietà dell’esponente, senza affrancare a sua volta a favore di quest’ultimo, e senza riconoscergli alcun prezzodi affra nco .

Pertanto, in data 20.11.1990 l’odierno ricorrente – ritenendo risolti i contratti ottocenteschi di costituzion e della concessione enfiteutica per inadempimento del resistente, chiedeva la devoluzione dei terreni eil versamento dei canoni enfiteutici fino ad allora riscossi .

C on atto di citazione del 27.05.1992il sig.

DELLA GHERARDESCA adiva il Tribunale Ordinario di Livorno, il quale dichiarava la sua incompetenza, rimettendo il giudizio alla propria [OSCURATO:PERSONA].

Riassunto il giudizio, il Tribunale di Livorno, [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava l’estinzione del giudizio per il mancato rispetto dell’ordine di integrazione del contraddittorio disposto dallo stesso Tribunale nei confronti di tutti gli eredi del [OSCURATO:PERSONA].

Con nuovo ricorso, il sig.

DELLA GHERARDESCA avviava una nuova azione giudiziaria dinanzi al Tribunale di Lucca, il quale con ordinanza del 17.01.2015 dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Livorno, [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale il deducente, conricorso del 19.03.2015, avanzava le richieste esposte al punto 1.

3. Con sentenza n. 391/2017, la [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale diLivorno respingeva le domande attoree affermando : a) i l difetto di legittimazione passiva del C [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle domande di contenuto reale.Riteneva il Giudice di prime cure che –dai contratti ottocenteschi di costituzione dei livelli e dalle vicende che li avevano preceduti e accompagnati - la comune volontà delle parti fosse quella di concedere i fondi in enfiteusi Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 5 - direttamente agli abitanti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e che essa rivestisse, pertanto, la qualifica di inte rmediario/mandatario, non già di enfiteuta, non vantando alcun diritto reale minore nei confronti del latifondo, ma solo il mandato a compiere una serie di attività (ripartizione dei terreni in preselle, da subaffittare in p er petuo alle famiglie e abitantidella [OSCURATO:PERSONA]; riscossione dei canoni e versamento a favore della proprietà, con trattenuta dell’8% a beneficio della [OSCURATO:PERSONA], la quale si accollava i rischi di mancata corresponsione dell’onere da parte dei singoli livellari; procedura di affrancazione a richiesta dei livellari, con trattenuta dell’4% sopra il canone realmente pagabile alla comunità, ossia ridotto dell’8%, alla quale doveva seguire contestuale affrancazione della stessa parte di fondo nei confronti della proprietà).

L’interposizione della [OSCURATO:PERSONA] tra il latifondo e gli abitanti del territorio assumeva storicamente il significato sociale di un’intermediazione tra le ragioni in diritto della proprietà sulle terre e le ragioni economico-sociali degli abitanti-coltivatori appartenenti al la [OSCURATO:PERSONA], proprio in quel torno di tempo insorti contro i diritti del dominio utile, militando a favore del riconoscimento dei diritti del dominio diretto.

L’intermediazione della [OSCURATO:PERSONA] mandataria, inoltre, semplificava la riscossione e il versamento dei canoni dovuti dai molteplici livellari, così come dei prezzi delle affrancazioni man mano richiestedagli utilisti. b) la sussistenza della legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda relativa a l versamento dei canoni riscossi sui fondi non affrancati, nonché con riferimento alla domanda risarcitoria.

Tuttavia, riteneva il Giudice di prime cure non dovuti i canoni maturati a decorrere dal 1974, in quanto l’art. 1 l. 29 gennaio 1974, n. 16 aveva dichiarato l’estinzione dei rapporti perpetui, reali e personali, in forza dei quali le amministrazioni e aziende autonome dello Stato traevano il dirittodi riscuotere canoni enfiteutici, livelli, etc., per un importo inferiore a L. 1.000.Per il periodo Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 6 - antecedenteal 1974, d’altra parte, non risultava l’asserita morosità del [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, doveva ritenersi prescritta larichiesta del versamento dei canoni riscossi , ex art. 2948 cod. civ., in assenza di atti interruttivi della prescrizione.Infine, quanto alla richiesta di risarcimento dei danniper le affrancazioni illecitamente effettuate dall’odierno resistente, essa veniva considerata prescritta, ritenendo provato che l’ultima affrancazione aveva avuto luogo nel 1976.

Pertanto, il Tribunalerigettava l’istanza e condannava gli attori alle spese.

4. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello presso la Corte d’Appello di Firenze, Sezione Agraria, insistendo sulla riqualificazione del rapporto intercorrente tra la proprietà e i l [OSCURATO:PERSONA] quale enfiteus i e non quale mandato , e quindi sulla sussistenza della legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità dienfiteuta primario.

Chiedeva quindi: a) il versamento dei canoni riscossi dal COMUNE sudetti fondi per oltre cinquant’anni e la devoluzione dei fondi non ancora affrancati; a) la pronuncia di nullità delle affrancazioni effettuate illecitamente dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 1965 e il 1976, avendo il COMUNEproceduto senza preventivo consenso dell’odierno ricorrente e senza, poi, darne a questi comunicazione né versarne il prezzo di affranco; c) il ricono scimento dei danni subìti per abusiva affrancazione.

Il COMUNE appellato eccepiva l’invalidità delle avverse domande per mancata chiamata in giudizio dei sub-livellari, litisconsorti necessari, sia già affrancati sia non affrancati; il difetto di legittimazione passiva del COMUNE.

Con appello incidentale chiedeva dichiararsi la nullità o inammissibilità del la domanda di appello principale per mutatio libellie per indeterminabilità del petitum , ossia dei terreni in questione.

Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 7 -

5. La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’istanza dell’appellante , ritenendoinammissibili - ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. - due dei tre motivi di appello e assorbendo il primo, poiché risulterebbe impossibile l’individuazione di una coerente, chiara ed esaustiva prospettazione giuridica da contrapporre alla sentenza di prime cure.

La Corte territoriale ha, poi , esaminato nel merito i motivi d’appello , «in modo sostanzialmente superfluo» e per sola «completezza di motivazione», confermando le p rospettazioni del Giudice di primo grado, riducendo le spese e compensandole nella misura di un quinto.

Osservava la Corte che: - al rapporto di sub - enfiteusi può applicarsi la disciplina del sub-contratto: ciò implica che la sub-affrancazione determina il consolidarsi nell’originario sub-enfiteuta di ogni diritto-dovere di cui era titolare il sub-concedente nei confronti del concedente; - se fosse intercorso un rapporto di enfiteusi tra l’appellante e l’appellato, i sub-enfiteuti che avessero esercitato il diritto potestativo dell’affrancazione sarebbero divenuti essi stessi enfiteuti, con parte concedente il sig.

DELLA GHERARDESCA, così dovendo affrancare nuovamente il fondo nei confronti di quest’ultimo; - invece, l’art. 10 del contratto del 1849 attribuiva alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] un obbligo di affrancazione consequenziale alla «corrispondente rata di canone» riscossa a seguito dell’esercizio del diritto potestativo di affrancazione da parte dei livellari; - solo attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di mandatario si perviene ad un’interpretazione logica sia della volontà espressa dalle parti di imporre all’appellato un dovere di affrancazione pro quota ; sia della posizione contrattuale del concedente-appellante il quale, una volta Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 8 - costituita l’enfiteusi, non avrebbe avuto alcun diritto - se non appunto a mezzo di mandato - sulla posizione giuridica attiva dell’enfiteuta primario, invece tenuto contrattualmente a procedere alle concessioni in sub-enfiteusi.

6. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Firenze, Sezione Agraria, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Resiste il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Non si difendono i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rimasti contumaci nel giudizio di appello.

Restano contumaci anche altri eredi Della Gherardesca, nei confronti dei quali sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano autorizzato la notifica per pubblici proclami.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Il ricorrente presenta procura speciale con la costituzione del nuovo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che affianca, congiuntamente e disgiuntamente, il precedente Avv. [OSCURATO:PERSONA].

7. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a sei motivi di doglianza.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. c iv . , per avere la Corte d’Appello di Firenze ritenuto inammissibili il secondo e terzo motivo di appello dichiarando assorbito il primo.

A giudizio del ricorrente, le censure prospettavano una tesi interpretativa coerente, benché difforme da quella del Tribunale.

In particolare, nei motivi d’appello l’appellante Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 9 - ricostruiva nuovamente il rapporto tra le parti , qualificandolo quale enfiteusi primaria (qualificandoconseguentemente come sub-enfiteusi i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] sub-concedente e i numerosi livellari), e non quale mandato, come invece erroneamente ritenuto nella sentenza di primo grado.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale; violazione e falsa applicazione degli artt. 29 disp. trans. del codice civile del 1865 e 142 disp. att. cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ.; violazione dei principi in materia di sub-contratto.

In particolare, il motivo denuncia il fatto che nel giudicare l’assetto contrattuale del 1849-1852, la Corte territoriale non ha applicato la disciplina vigente all’epoca, vale a dire i [OSCURATO:PERSONA]: in violazione del principio iura novit curia, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse onere dell’attore illustrare in giudizio il contenuto di detti Regolamenti.

Pertanto, i Giudici di seconde cure hanno qualificato il rapporto tra l’appellante e l’appellato in termini di mandato con rappresentanza, valutandolo non in base alla normativa applicabile ratione temporis, bensì in base a non meglio precisati principi del sub-contratto.

La corte territoriale avrebbe, invece, dovuto decidere la controversia sulla base della disciplina della sub-enfiteusi contenuta nei c.d. [OSCURATO:PERSONA], ovvero della legislazione all’epoca vigente rimasta in vigore anche dopo l’introduzione della disciplina codicistica unitaria perché da essa recepita espressamente, come prescritto dall’art. 11, comma 1, Disposizioni sulla legge in generale, dall’art. 29 disp. trans.

Cod. civ. e dall’art. 142 disp. att. cod. civ.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1704, 1705, 1711, 1362, 1367, 1369 cod. civ.; Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 10 - violazione dei principi in materia di sub-contratto; omesso esame di fatti decisivi oggetto di contraddittorio tra le parti, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la corte di appello di Firenze qualificato il rapporto instauratosi tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in termini di mandato con rappresentanza, in spregio della normativa dell’epoca, e senza valutare il comportamento successivo e le modalità con cui le parti hanno dato attuazione agli accordi del 1849 e del 1852.

Secondo il ricorrente, èpacifico, nell’ambito del presente giudizio, che i sub- livelli sono stati costituitidirettamente dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e che i rapporti instaurati tra la [OSCURATO:PERSONA] e i singoli livellari sono stati da essa conclusi autonomamente, senza spendere il nome del Conte.

Inoltre, il ricorrente sostiene che la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di compiere atti dispositivi, ossia le affrancazioni, non si concilia neanche con la disciplina del rapporto come mandato senza rappresentanza.

Parimenti non si concilia con tale ultima disciplina il meccanismo contrattuale del doppio affranco (dei livellari nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Conte): se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata mandataria senza rappresentanza, l’unico affranco possibile sarebbe dovuto intervenire tra i livellari e il Conte.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale; violazione e falsa applicazione degli art. 113 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1371 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Firenze fornito un’interpretazione degli accordi ottocenteschi stipulati tra le parti, qualificati come mandati, inidonea a garantire un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Più precisamente, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello, nell’interpretazione del contratto del 1849 si sia discostata dal principio espresso dall’art. 1371 Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 11 - cod. civ., che impone l’interpretazione del contratto a titolo oneroso rimasto oscuro nel senso di realizzare l’equo bilanciamento degli interessi delle parti.

In particolare, lamenta il deducente che qualificando il rapporto de quocome un mandato verrebbe a delinearsi un assetto economico privo di senso, poiché la [OSCURATO:PERSONA] presunta mandataria avrebbe anche diritto di poter trattenere tutti i futuri aumenti del canone, oltre alla percentuale dell’8% già concordata.

In realtà, conclude il deducente, la clausola n. 7 del contratto del 1849, laddove contiene la rinuncia del [OSCURATO:PERSONA] ad ogni ulteriore debenza proveniente dai livellari, assicurandola al dominio diretto della [OSCURATO:PERSONA], altro non significa se non la dichiarata e ribadita estraneità della proprietà rispetto alle pattuizioni economiche intervenute tra enfiteuta primario e sub-enfiteuti.

5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 969 cod. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ.; omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Firenze ricostruito l’intenzione trasfusa dalle parti nei contratti del 1849 e del 1852, qualificandoli come mandati, senza valutare il comportamento successivo delle stesse, compreso l’atto di transazione e di ricognizione dei diritti di concedente del Conte stipulato con atto notarile del 07.08.1913.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, nel ricostruire la comune intenzione delle parti in merito al rapporto intercorrente tra la famiglia Della Gherardesca e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di valutare detta successiva pattuizione con cui le parti hanno regolato nuovamente il medesimo rapporto, chiarendone la portata enfiteutica, e hanno effettuato la ricognizione a tale data dei terreni in concessione alla [OSCURATO:PERSONA], richiamando altresì il precedente obbligo di ripeterla ogni 29 anni.

Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 12 -

6. Con il sesto e ultimo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1713 cod. civ., e di ogni altra norma e principio di cui si è denunciata la violazione e la falsa applicazione nei precedenti motivi secondo, terzo, quarto e quinto, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di versamento dei canoni arretrati, in quanto avrebbe dovuto agire ex art 1713 cod. civ.

Il ricorrente, asserendo la ricostruzione del rapporto come enfiteusi, chiede il riconoscimento dei canoni arretrati non attraverso l’azione di rendiconto del mandato exart. 1713 cc.

7. Il primo motivo è fondat o.

Non può considerarsi aspecifico, e deve quindi essere considerato ammissibile, il motivo di appelloche esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, stabilito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. (nel testo riformulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, escludendosi che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. Sez.

U., 16.11.2017, n. 27199; più di recente: Cass. 6 - 3 civ., 17.12.2021, n. 40560).

D’altra parte, l'individuazione del carattere di specificità del motivo di appello deve essere ispirata ad un principio di simmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche in Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 13 - rapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettanto puntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridiche utilizzate dall'appellante per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure (Cass. 2 civ., 27.07.2022, n. 23405; Cass. 1 civ., 27.01.2014, n. 1651).

Né occorreche l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass. 2 civ., 19.03.2019, n. 7675).

Nel caso di specie, dal raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di appello puntualmente riportata nel presente ricorso , emerge che i l ricorrente aveva contrastato, argomentandole, le ragioni addotte dal Giudice di prime cure, insistendo nella richiesta di riqualificazione del rapporto tra le parti in causa come enfiteusi primaria, da ciò derivando le successive istanze ribadite in appello (come si leggono nella parte narrativa di questa pronuncia, punto 4.). 8.I restanti motivi devono dichiararsi inammissibili.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, una volta cassata la declaratoria di inammissibilità del gravame della sentenza impugnata, le considerazioni di merito comunque svolte dal Giudice del gravame ad abundantiamrestano irrimediabilmente fuori dalla decisione, in quanto provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si era già spogliato della potestas iudicandiin relazione al merito della fattispecie controversa.

Pertanto, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tali considerazioni di merito.

Con la conseguenza che mentre è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla statuizione pregiudiziale, non è ammissibile (per difetto di interesse) l’impugnazione del provvedimento nella parte in cui si pretenda un sindacato in sede di legittimità anche in ordine alla motivazione sul merito svolta ad abundantiam nella sentenza gravata Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 14 - (Cass. Sez.

U., 20.02.2007, n. 3840, conf. ex plurimis: Cass. Sez.

U, 01.02.2021, n. 2155; Cass. 1 civ., 16.06.2020, n. 11675; Cass. 6-5 civ., 19.12.2017, n. 30393; Cass. 3 civ., 20.08.2015, n. 17004). 9.A seguito della cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze nella parte in cui dichiara l’inammissibilità del ricorso, il Collegio procede d’ufficio nella valutazione della sussistenza o meno della legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], la quale consiste nella titolarità del potere e del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (Cass. 1 civ., 10.01.2008, n. 355; più di recente: Cass. 2 civ., 03.08.2022, n. 24049; Cass. 1 civ., 30.11.2021, n. 37659).

La titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo attiene, invece, al merito della causa, dunque alla fondatezza della domanda: le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio e rilevabili d’ufficio se risultanti dagli atti di causa, in questa sede esaminabili nei limiti del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U., 16.02.2016, n. 2951; più di recente: Cass. 2 civ., 27.07.2022, n. 23405; Cass. 6 - 2, 18.07.2022, n. 22500; Cass. 3 civ., 29.09.2021, n. 26325; Cass. 2 civ., 08.10.2020, n. 21716; Cass. 2 civ., 16.10.2019, n. 26211; Cass. 2 civ., 24.04.2018, n. 10052).

La questione relativa alla legittimazione passiva del comune di [OSCURATO:PERSONA] è già stata ampiamente trattata dalle parti in entrambi i gradi di merito: pertanto, essa non necessita di procedere ai sensi degli artt. 101, comma 2, 384, comma 3, cod. proc. civ.

Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 15 -

9.1. Per affrontare la questione della legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], occorre preliminarmente chiarire la questione di successione di leggi nel tempo, ribadita dall’odierno ricorrente nel secondo motivo di ricorso.Alla disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] si sono succedute dapprima le norme sull’enfiteusi contenute nel codice civile del 1865; poi quelle del codice civile del 1942 (artt. 957-977), a loro volta modificate e integrate dalla legislazione speciale avvicendatasi in materia (L. 25 febbraio 1963, n. 327, «Norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio»; L. 22 luglio 1966, n. 607, «Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue»; L. 18 dicembre 1970, n. 1138, «Nuove norme in materia di enfiteusi»; L. 14 giugno 1974, n. 270, «Norme in materia di enfiteusi»; L. 22 maggio 1980,n. 233, «Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio»).

La locuzione tempus regit actum richiamata dal deducente esprime un principio - guida del nostro ordinamento, in base al quale ciascun fatto o atto giuridicamente rilevante deve essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica.

C ostituisce risvolto del medesimo concetto la regola di irretroattività della legge, contenuta all'art. 11 delle Disposizionisulla legge in generale, la quale, anche in ragione dellasua collocazione, assurge anch’essa a principio generale del nostro ordinamento: « ».

Entrambi i principi sopra richiamati, tempus regit actum e irretroattività delle leggi, in quant o privi di rango costituzionalepossono, tuttavia , essere discrezionalmente dero gati dal legislatore ordinario, il quale può ritenere opportuno estendere gli effetti di una legge anche al passato.

A completamento della regolamentazione della successione delle leggi , l’ art. 15 D isposizioni sulla legge in generale regola l’abrogazione espressa e tacita delle Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 16 - norme: «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilitàtra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia giàregolata dalla legge anteriore».

La volontà del legislatore del 1942 di rivedere interamente la materia dei diritti reali in generale e dell’enfiteusi in particolare, alla luce della rivalutazione del lavoro, appare già evidente dalla Relazione al cod. civ. ( v. nn. 402, 447).

Tuttavia, è nella legislazione speciale innanzi menzionata che il legislatorepiù recente, alla luce di nuove esigenze sociali, ha espresso chiaramente la volontà di attribuire efficacia immediata alla nuova regolamentazione della materia, estendendola ai fatti compiuti sotto il vigore delladisciplina preesistente.

Nel caso specifico delle concessioni in enfiteusi, occo rre ricordare che l’ ar t. 142 D isp. att. cod. civ. , richiamato dal ricorrente, in virtù del quale: «Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime, salvo quanto é disposto negli articoli seguenti» è stato abrogato dall’art. 18, comma1, L. n. 607/1966, entrata in vigore il 7 agosto 1966, il quale oggi recita: «Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge».

Tale disposizione è stata, peraltro, confermata dall’art. 1, L. n. 1138/1970: «Le norme contenute nell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano alle enfiteusi rustiche costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 [data di entrata in vigore del libro III del cod. civ., sulla proprietà]»: v. anche Corte Cost.21.03.1969, n. 37; Corte cost., 28.06.1973, n. 145.

9.1.1. In conclusione, i rapporti regolati dagli accordi ottocenteschi instauratisi tra il [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rinnovati con l’atto notarile del

07.08. 1913, all’epoca affidati ai [OSCURATO:PERSONA], devono ormai intendersi disciplinati Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 17 - dalla normativa vigente in materia di enfiteusia far data dal 7 agosto 1966,e ad essa devono essere oggi adattati.

9.2. Le questioni da decidersi d’ufficio attinenti alla legittimazione passiva dell’odierno resistente e alla sua titolarità del rapporto controverso affonda no le loro radici negli accordi negoziali del 09.01.1849, del 23.06.1852 e del 07.08.1913: pertanto, il Collegio procederà alla qualificazione dei rapporti contrattuali di cui è causa.

Giova al riguardo precisare che l’attività di qualificazione, affidandosi al metodo della sussunzione, si risolve nell’applicazione di norme giuridiche e può formare oggetto di verifica in sede di legittimità sia per la descrizione del modello tipico cui si riferisce, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto accertati in sede di merito, sia, infine, con riferimento all’individuazione degli effetti conseguenti alla sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. 3 civ., 07.06.2022, n. 18320; Cass. 3 civ., 15.10.2021, n. 28424; Cass. 5 civ., 04.10.2017, n. 23171; Cass. 3 civ., 14.07.2016, n. 14355).

9.2.1. E’ indiscusso il riferimento costante nei tre atti citati all’enfiteusi (benché sia utilizzata l’espressione « livello » , oramai divenuta sinonimo della prima: Cass. n. 1682 /1963 ) , all’«affitto perpetuo» da concedersi alle famiglie della [OSCURATO:PERSONA], nonché ai [OSCURATO:PERSONA] che disciplinavano tali rapporti all’epoca della stipulazione dei primi due contratti.

Con cessione livellaria che la proprietàtrovò conveniente che si facesse direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (p. 6 contratto 1849).

Valutando l’istituto dell’enfiteusi con riferimento aifatti storici antecedenti alla stipulazione dei contratti, risulta chiara la funzione dell’istituto al quale le parti si affidarono per risolvere le conflittualità in atto.

Il declino del latifondo e la valorizzazione del dominio diretto, frutto del pensiero illuminista che aveva capitanato i l superamento dell’ assetto socio - economico Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 18 - dell’ancien régime, ispirarono i moti contadini locali del 1848, a seguito dei quali la famiglia Della Gherardesca fu indotta a concedere ildominio diretto delle terre alle famiglie abitanti nel territorio al fine di assicurare la redditività dei fondi a favore dei lavoratori dei terreni agricoli , e a vantaggio dell’industria agricola altrimenti paralizza ta dalla notevole estensionee quindi dall’incuria delle terre .

9.2.2. E’ utile ricordare che l ’istituto dell’enfiteusi, di immemori origini romane ed elleno-orientali, è un diritto reale su cosa altrui che ha subìto alterne vicende e discipline giuridiche, ma che nel tempo ha mantenuto taluni elementi caratteristici essenziali: l’obbligo di coltivare, ovvero di migliorare il fondo, e di corrispondere un canone, a carico del livellario; la lunghez za/perpetuità della concessione; la tenuità del canone; il diritto potestativo di affrancazione del fondo a favore del concessionario, a fronte del quale si colloca il diritto alla sua devoluzione a favore del concedente.

Caratteristiche, queste, già esistenti nei [OSCURATO:PERSONA], la cui disciplina regolava i contratti in oggetto; confermate da lla legislazione vigente, che trova oggi applicazione al rapporto in esame ( v. punto 9.1 . ).

Ne l periodo storico scosso dallecontestazioni contadine (espressamente richiamate nell’atto notarile del 1849) l’enfiteusi avrebbe offerto una soluzione ottimale, affinché i Conti – pur non spogliandosi della proprietà – dividessero tra gli abitanti del territorio una definitaquantità di terre ai fini di promuoverne la produttività e procurarne miglioramenti . [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ebbe all’epoca il ruolo strategico di forza interposta tra i Conti e le famiglie residenti nel territorio;ruolo conferito anch’esso attraverso lo strumento giuridico dell’enfiteusi che all’epoca della sottoscrizione degli accordi beneficiava ancora della possibilità di interporre, appunto, un unico soggetto terzo (la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) affinché garantisse non s olo una serie di operazioni (sicuramente volte a semplificare la riscossione dei redditi fondiari e le Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 19 - procedure di affrancazione) ma anche la pacificazione sociale, quest’ultima a sua volta affidata ad un ente pubblico, che assume la qualità di enfiteuta primario,anche sotto il profilo di assicurare, benché indirettamente attraverso il lavoro altrui, il rilancio dell’industria agricola, sporzionando e affidando le «preselle» ai lavoratori locali , controllandone le attività produttive (art. 15 contratto 1852 ) .

Ciò in linea con la funzione essenziale dell’enfiteusi mantenuta nei secoli, ossia conciliare il dominio utile con il dominio diretto, valorizzando soprattutto il lavoro e il miglioramento della produttività dei campi .

Funzioni e disciplina a ffidate, dunque, ad una tutela di natura r eale, non meramente obbligatoria: sì che l’obiettivo di valorizzare il lavoro agricolo si raggiungeva tramite l’esercizio del diritto potestativo di affrancazione;mentre l’inadempimento degli obblighi di pagamento dei canoni e di miglioramento era sanzionato con la richiesta di devoluzione dei fondi.

La tutela reale era rafforzata dalla posizione assunta dall’enfiteuta primario ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), la quale in tale qualità assumeva rischi legati alla lavorazione e al miglioramento della terra (altrimenti incomprensibile nell’ambito di un rapporto obbligatorio): il mancato pagamento da parte dei sub-livellari sia dei canoni annui, sia del capitale di affranco; l’inadempimento dell’obbligo di assicurare la produttività dei terreni.

9.2.3. Proprio questa funzione di garanzia dell’enfiteuta primario (la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) rispetto al lavorodei sub-enfiteuti sarebbe caduta in disgrazia in epoca successiva ai [OSCURATO:PERSONA], fino ad indurre già il legislatore del 1865 (comunque maldisposto nei riguardi dell’antico istituto), e poi del 1942(al contrario, fiducioso nelle rinnovate potenzialitàdell’enfiteusi di promuovere la collaborazione tra lavoro e capitale agricolo) a vietare espressamente la costituzione della sub-enfiteusi( art. 968 cod. civ. ) , con l’obiettivo dichiarato (v.

Rel cod. civ., n. 454) di evitare possibili spec ulazioni da parte di enfiteuti Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 20 - primari/sub-concedenti, indotti a trascurare il miglioramento dei terreni stante la loro posizione di possessori mediati.

Della tutela del possesso mediato dei fondi da parte dell’enfiteuta ( primario ) resta traccia anche nell’enfiteusi contemporanea, nel caso in cui l’utilitarista si avvalga del lavoro altrui. (“Invero, l'enfiteuta che, pur non utilizzando il fondo, si fa sostituire da altri nell'attività coltivatrice migliorativa e nel godimento di esso - continuando peraltro a corrispondere al concedente il canone dovuto - conserva il possesso, quanto meno nudo animo”: Cass. 2 civ., 08.02.1989, n. 782).

9.2.4. Infine, l’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA] conferma lo schema negoziale iniziale: la concessione in livello ivi richiamata veniva attribuita direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale rinnovava l’impegno: a distribui re ed assegnar e le preselle residue a titolo di affitto perpetuo alle famiglie ed abitanti del territorio di [OSCURATO:PERSONA], alcune delle quali, invece, ancora vegliavano in conto del [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dell’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ad effettuare il versamento dei canoni di affranco; ad effettuare il versamento del conguaglio dei munuscoli pagati dai livellari e spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] in perpetuo, nella misura del 2% ogni 15 anni a favore della proprietà; a provvedere alla ricognizione e nuova descrizione, a spese del [OSCURATO:PERSONA], del dominium dei fondi ogni 29 anni.

9.3. Tale ricostruzione della qualificazione del rapporto tra le attuali parti in causa quale enfiteusi trova ulteriore conferma ne i sostanziosi riconoscimenti economici riconosciuti al ruolo attivo esercitato dall’allora [OSCURATO:PERSONA] nella su a qualità di enfiteuta primario; nonché nella stessa procedura di affranco, la quale nei contratti ottocenteschi prevedeva la massima semplificazione: non già un doppio passaggio, anche economicoma, al contrario, la contestualità del duplice affranco (dei sub-livellari, prima, e della [OSCURATO:PERSONA], a seguire: art. 10 contratto Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 21 - 1849), in tal modo sancendo da un lato il diritto del concedente primario (la famiglia Della Gherardesca) alla riscossione del canone di affranco quantificato sulla base del canone principale, con trattenuta dell’4% a favore dell’enfiteuta primario sopra il canone realmente pagabile alla [OSCURATO:PERSONA], ossia ridotto dell’8%; dall’altro lato, il diritto dell’enfiteuta primario (la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) di trattenere la differenza tra tale importo e la maggior somma effettivamente versata dal sub-enfiteuta a titolo di capitale di affranco, in considerazione della maggior misura del canone sub-enfiteutico. 10.

Ricostruitala qualificazione del rapporto attualmente in essere tra la proprietà , il [OSCURATO:PERSONA] (enfiteuta primario) e le famiglie appresellatarie (sub-enfiteuti/utilisti) nell’unico perimetro giuridico del diritto reale su cosa altrui , si dovrà ad oggi applicare al rapporto in essere tra le parti la normativa vigente,dettata dal codice civile e leggi speciali (v. punto 9.1.).

10.1. Abrogato l’istituto del la sub - enfiteusi dall’art. 968 cod. civ. , scompare la figura del [OSCURATO:PERSONA] T O CARDUCCI , insieme alruolo giuridico (e politico ) a suo tempo assegnatogli dalla storia quale enfiteuta primario: così scongiurando(eventuali) speculazioni da parte di quest’ultimo,e valorizzando al massimo il lavoro degli utilisti.

In virtù della sopravvenuta illiceità del rapporto di sub-enfiteusi voluta dal legislatore del 1942, applicabile dal 07.08.1966 ai rapporti enfiteutici in corso ma posti in essere prima del 28 ottobre 1941, e alla luce dei recenti orientamenti normativi nel senso della valorizzazione della destinazione tipica della terra agricola, che è quella di dare produzione e ricchezza, anche nell’interesse della collettività, si consolida nell’originario sub-enfiteuta ogni diritto-dovere di cui era titolare il sub- concedente nei confronti del concedente.

Tale ricostruzione è in linea con l’atteggiamento del legislatore contemporaneo , il quale – sia attraverso la normativa speciale riferita all’istituto dell’enfiteusi ( v.

Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 22 - punto 9.1.); sia attraverso la politica dell e riform e agrari e (v. infra , punto 10.3.)- ha inteso promuovere il razionale sfruttamento del suolo stabilendo equi rapporti sociali (art. 44 Cost.) attraverso la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme (art. 35, comma 1, Cost.).E’ palese il criterio che ha orientato il legislatore contemporaneo verso ilriassetto dei rapporti enfiteutici agrari: «correggere il vetusto apparato dell'istituto, conformando il nuovo assetto alla tendenza di incentivare lo sfruttamento della terra, riconducendo ad equa socialità i rapporti che ineriscono alla proprietà terriera: nella specie, i rapporti tra chi si limita a concedere la terra perché sia lavorata da altri e rimane, poi, assenteista, e chi vi appresta invece diuturne forze di lavoro» (Corte Cost., sent. n. 37/1969, punto3).

10.2. In questa prospettivacostituzionalmente orientata, persino i vetusti contratti associativi, soprattutto di mezzadria, destinati ad essere infatti banditi dagli interventi legislativi susseguitisi a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, erano stati assimilati dal codice civile ai contratti di lavoro, e inseriti nel Titolo II del Libro V – Del Lavoro; tanto che l’abrogato art. 2079 cod. civ. contemplava l’estensione dell’applicazione dei contratti collettivi ai rapporti di associazione agraria.

10.3. Lacopertura costituzionale (artt. 35, 44 Cost.) ha consentito al legislatore contemporaneo di mettere in atto una complessa riforma agraria,avviata con L. 12 maggio 1950, n. 230 – ( c.d. legge Sila ), L. 21 ottobre 1950, n. 841 –(«Norme per l’espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l’assegnazione di terreni ai contadini» - c.d. legge stralcio).

L’obiettivo di favorire la collaborazione tra capitale e lavoro trova, oggi,immediata corrispondenza nei rapporti agrari di scambio, quali lavoro subordinato e affitto.

In quest’ottica sono state varate: la L. 15 settembre 1964, n. 756 (che ha introdotto il divieto di rinnovo dei contratti di mezzadria, ed espressodisfavore verso i contratti agrari Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 23 - innominati); la L. 22 luglio 1966, n. 606 («Disposizioni in materia di affittoa conduttori non coltivatori diretti»); la L. 1971/11 nonché la l.

L. 1982/203.

I tratti essenziali degli ultimi interventi citati vanno nel senso di cancellare i contratti associativi (mezzadria, colonia parziaria), conpreferenza per i contratti di scambio (soprattutto affitto ) , sempre in un’ottica di valorizzazione del lavoro agricolo.

In tale prospettiva è degna di nota la disciplina speciale di nullità “impropria” riservata ai contratti di mezzadria nelle leggi citate .

Seguendo uno schema interpretativo accreditato, che ricalca quello dell’art. 2126 cod. civ. (a norma del quale: «La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa»),gli effetti propri della mezzadria non sono prodotti dal consenso prestato dalle parti, bensì possono sorgere solo in virtù di una spontanea esecuzione del rapporto.

Tra le norme imperative dirette a proteggere il lavoro di mezzadri e coloni, merita menzione l’art. 2113 cod. civ., il quale, anche nella sua formulazione attuale, decreta l’invalidità di rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 cod. proc. civ.; tra i quali rapporti la norma elenca i vecchi cont ratti agrari associativi, mezzadria e colonia parziaria.

Ancoranello stesso senso di valorizzazionedel lavoro agricolo si era mosso il legislatore con il D.L. 5 luglio 1971, n. 431, il quale consentiva financo la proroga legale dei contratti di mezzadria, benché costituiti successivamente alla l. 1964/756.

Infine, a nche la nuova formula dell’ art. 2135 cod. civ., ricollegabile all’art. 2082 cod. cov., si rivolge all’imprenditore agricolo non quale semplice produttore, ma quale soggetto che svolge attività economica organizzata di utilità per il mercato.

Ric. 2018 n. 11128 sez.

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10.4. La politica legislativa più recente, improntata come si è visto alla valorizzazione dei contratti agrari di scambio e al sacrificio dei contratti associativi, contiene però una sostanziale esclusione dalla riforma dei contratti miglioratari (peraltro già as similati alla concessione in enfiteusi dalla Corte cost., sent. 28.10.1966, n. 30) e di tipo enfiteutico, in quanto tali rapporti offrono condizioni incomparabilmente migliori ai concessionari destinati - salvo improbabili eccezioni - ad acquisire sulla te rra avuta in godimento addirittura il diritto di proprietà, con adempimenti di peso economico assai modesto.

Con lo scopo, quindi, di rendere affittuari e mezzadri proprietari delle terre da essi lavorate.

Valga per tutti ricordare l’art. 1, comma terzo, l. n. 606/1966, a norma del quale nel caso di concessione in enfiteusi del fondo, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva.

10.5. La riforma dell’istituto dell’enfiteusi, in combinazione con i numerosiinterventi di riforma agraria alla luce della cooperazione tra lavoro e proprietà, ha dunque operato una lenta trasformazione - dapprima osteggiata dalle codificazioni, e invece ripresa dal legislatore contemporaneo- del diritto obbligatorio in diritto reale, avendo cura di contenerla in situazioni tipiche e determinate, ed estromettendo sospette forme di interposizione tra terra e lavoro.

11. A valle di quanto si n qui argomentato, debbono considerarsi parti del rapporto enfiteutico in atto il sig.

DELLA GHERARDESCA, erede e attuale proprietario delle particelle concesse in livello nel 1850, nonché gli eredi dei livellari che, a diverso titolo, oggi utilizzano e incrementano la produttività delle preselle di un tempo , anche mutandone la destinazione.

Sulla scorta di detta qualificazione del rapporto, si deve comunque escludere nel presente giudizio la legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] , il Ric. 2018 n. 11128 sez.

S2 -ud. 15-06-2022 - 25 - quale – a far data del 7 agosto 1966 – rivestire bbe illeci tamente la qualità di enfiteuta primario, oramai spettante ai singoli appresellatari.

12. La sentenza vapertanto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11128-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] II,n. 18, presso lo Studio GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè nei confronti di Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 2196/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13.10.2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.06.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ricorso in riassunzione di fronte alla [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Livorno - a valle di una complessa vicenda giudiziaria avviata dall’odierno ricorrente in data 27.05.1992 dinanzi al Tribunale Ordinario di Livorno -il sig. [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], convenuto nella sua qualità di utilista di terreni concessi «in livello» nel 1849 e 1852 dall’avo dell’attuale ricorrente proprietario dei terreni dati in concessione . Il ricorrente chiedeva: a) la devoluzione in suo favore dei fondi non ancora affrancati e il pagamento dei canoni enfiteutici scaduti e non corrisposti(a partire dal 1970) dal COMUNE ; b) la declaratoria di nullità delle 43 affrancazioni intercorse tra il 1965 e il 1976,e la devoluzione dei relativi fondi; in subordine: il risarcimento del danno per l’illiceità di dette affrancazioni. 2. La pretesa attorea traeva origine dalla stipulazione di due contratti risalenti al 09.01.1849 (a cura del [OSCURATO:PERSONA]) e al 23.06.1852 (a cura del [OSCURATO:PERSONA]) denominati « concessione in livello e affitto perpetuo» con i quali il [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 3 - Gherardesca, del quale l’odierno ricorrente è erede unitamente ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e altri eredi, concedeva «in livello» alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] ) taluni fondi (1.500 saccate di terreno, corrispondenti a 758,7288 ettari) appartenenti alla famiglia Della Gherardesca, in cambio di lire toscane 9.750 e altre debenz e. [OSCURATO:PERSONA] impegnava, inoltre, a dividere i terreni in «preselle», e così assegnarli alle famiglie residenti n el territorio, con obbligo di coltivazione e corresponsione dei canoniliberamente determinati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, a sua volta , tratteneva una percentuale pari all’8% dei canoni enfiteutici raccolti, a compensazione del rischio di inadempimento da parte dei livellari, gravante sulla [OSCURATO:PERSONA]; l’eccedenza (rispetto al canone concordato con la proprietà) sarebbe stata incassata dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa, salvo conguaglio(pari al 2% del canone concordato con la proprietà) da corrispondere ogni 15 anni a favore della famigliaDella Gherardesca. Il contratto del 1849 (art. 10) prevedeva l’impegno della [OSCURATO:PERSONA], in caso di int ervenuta affrancazioneda parte dei subaffittuari, ad affrancare contestualmente la medesima porzione di terreno presso la famiglia Della Gherardesca. In tal caso, gli accordi prevedevano la diminuzione del canone concordato con la proprietà, in ragione della riduzione complessiva dei terreni in concessione. 2.1. In data07.08.1913, con atto del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] (ente successore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) procedeva ad affrancare terreni a loro volta affrancati da taluni sub-livellari, versando alla proprietà i corrispettivi dei canoni di affranco riscossi, con riduzione del canone enfiteutico convenuto originariamente tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ([OSCURATO:PERSONA]) gli erediDella Gherardesca (tra cui l’attuale ricorrente) procedevano alla divisione dei terreni di cui ai Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 4 - contratti del secolo precedente, l’odiernoricorrente risultando pertanto proprietariodelle particelle oggetto del presente giudizio. 2.2. Negli anni tra il 1965 e il 1976 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto a 43 ulteriori affrancazioni sulle particelle di proprietà dell’esponente, senza affrancare a sua volta a favore di quest’ultimo, e senza riconoscergli alcun prezzodi affra nco . Pertanto, in data 20.11.1990 l’odierno ricorrente – ritenendo risolti i contratti ottocenteschi di costituzion e della concessione enfiteutica per inadempimento del resistente, chiedeva la devoluzione dei terreni eil versamento dei canoni enfiteutici fino ad allora riscossi . C on atto di citazione del 27.05.1992il sig. DELLA GHERARDESCA adiva il Tribunale Ordinario di Livorno, il quale dichiarava la sua incompetenza, rimettendo il giudizio alla propria [OSCURATO:PERSONA]. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Livorno, [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava l’estinzione del giudizio per il mancato rispetto dell’ordine di integrazione del contraddittorio disposto dallo stesso Tribunale nei confronti di tutti gli eredi del [OSCURATO:PERSONA]. Con nuovo ricorso, il sig. DELLA GHERARDESCA avviava una nuova azione giudiziaria dinanzi al Tribunale di Lucca, il quale con ordinanza del 17.01.2015 dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Livorno, [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale il deducente, conricorso del 19.03.2015, avanzava le richieste esposte al punto 1. 3. Con sentenza n. 391/2017, la [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale diLivorno respingeva le domande attoree affermando : a) i l difetto di legittimazione passiva del C [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle domande di contenuto reale.Riteneva il Giudice di prime cure che –dai contratti ottocenteschi di costituzione dei livelli e dalle vicende che li avevano preceduti e accompagnati - la comune volontà delle parti fosse quella di concedere i fondi in enfiteusi Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 5 - direttamente agli abitanti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e che essa rivestisse, pertanto, la qualifica di inte rmediario/mandatario, non già di enfiteuta, non vantando alcun diritto reale minore nei confronti del latifondo, ma solo il mandato a compiere una serie di attività (ripartizione dei terreni in preselle, da subaffittare in p er petuo alle famiglie e abitantidella [OSCURATO:PERSONA]; riscossione dei canoni e versamento a favore della proprietà, con trattenuta dell’8% a beneficio della [OSCURATO:PERSONA], la quale si accollava i rischi di mancata corresponsione dell’onere da parte dei singoli livellari; procedura di affrancazione a richiesta dei livellari, con trattenuta dell’4% sopra il canone realmente pagabile alla comunità, ossia ridotto dell’8%, alla quale doveva seguire contestuale affrancazione della stessa parte di fondo nei confronti della proprietà). L’interposizione della [OSCURATO:PERSONA] tra il latifondo e gli abitanti del territorio assumeva storicamente il significato sociale di un’intermediazione tra le ragioni in diritto della proprietà sulle terre e le ragioni economico-sociali degli abitanti-coltivatori appartenenti al la [OSCURATO:PERSONA], proprio in quel torno di tempo insorti contro i diritti del dominio utile, militando a favore del riconoscimento dei diritti del dominio diretto. L’intermediazione della [OSCURATO:PERSONA] mandataria, inoltre, semplificava la riscossione e il versamento dei canoni dovuti dai molteplici livellari, così come dei prezzi delle affrancazioni man mano richiestedagli utilisti. b) la sussistenza della legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda relativa a l versamento dei canoni riscossi sui fondi non affrancati, nonché con riferimento alla domanda risarcitoria. Tuttavia, riteneva il Giudice di prime cure non dovuti i canoni maturati a decorrere dal 1974, in quanto l’art. 1 l. 29 gennaio 1974, n. 16 aveva dichiarato l’estinzione dei rapporti perpetui, reali e personali, in forza dei quali le amministrazioni e aziende autonome dello Stato traevano il dirittodi riscuotere canoni enfiteutici, livelli, etc., per un importo inferiore a L. 1.000.Per il periodo Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 6 - antecedenteal 1974, d’altra parte, non risultava l’asserita morosità del [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, doveva ritenersi prescritta larichiesta del versamento dei canoni riscossi , ex art. 2948 cod. civ., in assenza di atti interruttivi della prescrizione.Infine, quanto alla richiesta di risarcimento dei danniper le affrancazioni illecitamente effettuate dall’odierno resistente, essa veniva considerata prescritta, ritenendo provato che l’ultima affrancazione aveva avuto luogo nel 1976. Pertanto, il Tribunalerigettava l’istanza e condannava gli attori alle spese. 4. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello presso la Corte d’Appello di Firenze, Sezione Agraria, insistendo sulla riqualificazione del rapporto intercorrente tra la proprietà e i l [OSCURATO:PERSONA] quale enfiteus i e non quale mandato , e quindi sulla sussistenza della legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità dienfiteuta primario. Chiedeva quindi: a) il versamento dei canoni riscossi dal COMUNE sudetti fondi per oltre cinquant’anni e la devoluzione dei fondi non ancora affrancati; a) la pronuncia di nullità delle affrancazioni effettuate illecitamente dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 1965 e il 1976, avendo il COMUNEproceduto senza preventivo consenso dell’odierno ricorrente e senza, poi, darne a questi comunicazione né versarne il prezzo di affranco; c) il ricono scimento dei danni subìti per abusiva affrancazione. Il COMUNE appellato eccepiva l’invalidità delle avverse domande per mancata chiamata in giudizio dei sub-livellari, litisconsorti necessari, sia già affrancati sia non affrancati; il difetto di legittimazione passiva del COMUNE. Con appello incidentale chiedeva dichiararsi la nullità o inammissibilità del la domanda di appello principale per mutatio libellie per indeterminabilità del petitum , ossia dei terreni in questione. Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 7 - 5. La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’istanza dell’appellante , ritenendoinammissibili - ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. - due dei tre motivi di appello e assorbendo il primo, poiché risulterebbe impossibile l’individuazione di una coerente, chiara ed esaustiva prospettazione giuridica da contrapporre alla sentenza di prime cure. La Corte territoriale ha, poi , esaminato nel merito i motivi d’appello , «in modo sostanzialmente superfluo» e per sola «completezza di motivazione», confermando le p rospettazioni del Giudice di primo grado, riducendo le spese e compensandole nella misura di un quinto. Osservava la Corte che: - al rapporto di sub - enfiteusi può applicarsi la disciplina del sub-contratto: ciò implica che la sub-affrancazione determina il consolidarsi nell’originario sub-enfiteuta di ogni diritto-dovere di cui era titolare il sub-concedente nei confronti del concedente; - se fosse intercorso un rapporto di enfiteusi tra l’appellante e l’appellato, i sub-enfiteuti che avessero esercitato il diritto potestativo dell’affrancazione sarebbero divenuti essi stessi enfiteuti, con parte concedente il sig. DELLA GHERARDESCA, così dovendo affrancare nuovamente il fondo nei confronti di quest’ultimo; - invece, l’art. 10 del contratto del 1849 attribuiva alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] un obbligo di affrancazione consequenziale alla «corrispondente rata di canone» riscossa a seguito dell’esercizio del diritto potestativo di affrancazione da parte dei livellari; - solo attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di mandatario si perviene ad un’interpretazione logica sia della volontà espressa dalle parti di imporre all’appellato un dovere di affrancazione pro quota ; sia della posizione contrattuale del concedente-appellante il quale, una volta Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 8 - costituita l’enfiteusi, non avrebbe avuto alcun diritto - se non appunto a mezzo di mandato - sulla posizione giuridica attiva dell’enfiteuta primario, invece tenuto contrattualmente a procedere alle concessioni in sub-enfiteusi. 6. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Firenze, Sezione Agraria, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Resiste il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Non si difendono i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rimasti contumaci nel giudizio di appello. Restano contumaci anche altri eredi Della Gherardesca, nei confronti dei quali sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano autorizzato la notifica per pubblici proclami. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il ricorrente presenta procura speciale con la costituzione del nuovo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che affianca, congiuntamente e disgiuntamente, il precedente Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a sei motivi di doglianza. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. c iv . , per avere la Corte d’Appello di Firenze ritenuto inammissibili il secondo e terzo motivo di appello dichiarando assorbito il primo. A giudizio del ricorrente, le censure prospettavano una tesi interpretativa coerente, benché difforme da quella del Tribunale. In particolare, nei motivi d’appello l’appellante Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 9 - ricostruiva nuovamente il rapporto tra le parti , qualificandolo quale enfiteusi primaria (qualificandoconseguentemente come sub-enfiteusi i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] sub-concedente e i numerosi livellari), e non quale mandato, come invece erroneamente ritenuto nella sentenza di primo grado. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale; violazione e falsa applicazione degli artt. 29 disp. trans. del codice civile del 1865 e 142 disp. att. cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ.; violazione dei principi in materia di sub-contratto. In particolare, il motivo denuncia il fatto che nel giudicare l’assetto contrattuale del 1849-1852, la Corte territoriale non ha applicato la disciplina vigente all’epoca, vale a dire i [OSCURATO:PERSONA]: in violazione del principio iura novit curia, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse onere dell’attore illustrare in giudizio il contenuto di detti Regolamenti. Pertanto, i Giudici di seconde cure hanno qualificato il rapporto tra l’appellante e l’appellato in termini di mandato con rappresentanza, valutandolo non in base alla normativa applicabile ratione temporis, bensì in base a non meglio precisati principi del sub-contratto. La corte territoriale avrebbe, invece, dovuto decidere la controversia sulla base della disciplina della sub-enfiteusi contenuta nei c.d. [OSCURATO:PERSONA], ovvero della legislazione all’epoca vigente rimasta in vigore anche dopo l’introduzione della disciplina codicistica unitaria perché da essa recepita espressamente, come prescritto dall’art. 11, comma 1, Disposizioni sulla legge in generale, dall’art. 29 disp. trans. Cod. civ. e dall’art. 142 disp. att. cod. civ. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1704, 1705, 1711, 1362, 1367, 1369 cod. civ.; Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 10 - violazione dei principi in materia di sub-contratto; omesso esame di fatti decisivi oggetto di contraddittorio tra le parti, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la corte di appello di Firenze qualificato il rapporto instauratosi tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in termini di mandato con rappresentanza, in spregio della normativa dell’epoca, e senza valutare il comportamento successivo e le modalità con cui le parti hanno dato attuazione agli accordi del 1849 e del 1852. Secondo il ricorrente, èpacifico, nell’ambito del presente giudizio, che i sub- livelli sono stati costituitidirettamente dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e che i rapporti instaurati tra la [OSCURATO:PERSONA] e i singoli livellari sono stati da essa conclusi autonomamente, senza spendere il nome del Conte. Inoltre, il ricorrente sostiene che la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di compiere atti dispositivi, ossia le affrancazioni, non si concilia neanche con la disciplina del rapporto come mandato senza rappresentanza. Parimenti non si concilia con tale ultima disciplina il meccanismo contrattuale del doppio affranco (dei livellari nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Conte): se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata mandataria senza rappresentanza, l’unico affranco possibile sarebbe dovuto intervenire tra i livellari e il Conte. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale; violazione e falsa applicazione degli art. 113 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1371 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Firenze fornito un’interpretazione degli accordi ottocenteschi stipulati tra le parti, qualificati come mandati, inidonea a garantire un equo contemperamento dei rispettivi interessi. Più precisamente, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello, nell’interpretazione del contratto del 1849 si sia discostata dal principio espresso dall’art. 1371 Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 11 - cod. civ., che impone l’interpretazione del contratto a titolo oneroso rimasto oscuro nel senso di realizzare l’equo bilanciamento degli interessi delle parti. In particolare, lamenta il deducente che qualificando il rapporto de quocome un mandato verrebbe a delinearsi un assetto economico privo di senso, poiché la [OSCURATO:PERSONA] presunta mandataria avrebbe anche diritto di poter trattenere tutti i futuri aumenti del canone, oltre alla percentuale dell’8% già concordata. In realtà, conclude il deducente, la clausola n. 7 del contratto del 1849, laddove contiene la rinuncia del [OSCURATO:PERSONA] ad ogni ulteriore debenza proveniente dai livellari, assicurandola al dominio diretto della [OSCURATO:PERSONA], altro non significa se non la dichiarata e ribadita estraneità della proprietà rispetto alle pattuizioni economiche intervenute tra enfiteuta primario e sub-enfiteuti. 5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 969 cod. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ.; omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Firenze ricostruito l’intenzione trasfusa dalle parti nei contratti del 1849 e del 1852, qualificandoli come mandati, senza valutare il comportamento successivo delle stesse, compreso l’atto di transazione e di ricognizione dei diritti di concedente del Conte stipulato con atto notarile del 07.08.1913. Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, nel ricostruire la comune intenzione delle parti in merito al rapporto intercorrente tra la famiglia Della Gherardesca e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di valutare detta successiva pattuizione con cui le parti hanno regolato nuovamente il medesimo rapporto, chiarendone la portata enfiteutica, e hanno effettuato la ricognizione a tale data dei terreni in concessione alla [OSCURATO:PERSONA], richiamando altresì il precedente obbligo di ripeterla ogni 29 anni. Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 12 - 6. Con il sesto e ultimo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1713 cod. civ., e di ogni altra norma e principio di cui si è denunciata la violazione e la falsa applicazione nei precedenti motivi secondo, terzo, quarto e quinto, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di versamento dei canoni arretrati, in quanto avrebbe dovuto agire ex art 1713 cod. civ. Il ricorrente, asserendo la ricostruzione del rapporto come enfiteusi, chiede il riconoscimento dei canoni arretrati non attraverso l’azione di rendiconto del mandato exart. 1713 cc. 7. Il primo motivo è fondat o. Non può considerarsi aspecifico, e deve quindi essere considerato ammissibile, il motivo di appelloche esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, stabilito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. (nel testo riformulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, escludendosi che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. Sez. U., 16.11.2017, n. 27199; più di recente: Cass. 6 - 3 civ., 17.12.2021, n. 40560). D’altra parte, l'individuazione del carattere di specificità del motivo di appello deve essere ispirata ad un principio di simmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche in Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 13 - rapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettanto puntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridiche utilizzate dall'appellante per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure (Cass. 2 civ., 27.07.2022, n. 23405; Cass. 1 civ., 27.01.2014, n. 1651). Né occorreche l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass. 2 civ., 19.03.2019, n. 7675). Nel caso di specie, dal raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di appello puntualmente riportata nel presente ricorso , emerge che i l ricorrente aveva contrastato, argomentandole, le ragioni addotte dal Giudice di prime cure, insistendo nella richiesta di riqualificazione del rapporto tra le parti in causa come enfiteusi primaria, da ciò derivando le successive istanze ribadite in appello (come si leggono nella parte narrativa di questa pronuncia, punto 4.). 8.I restanti motivi devono dichiararsi inammissibili. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, una volta cassata la declaratoria di inammissibilità del gravame della sentenza impugnata, le considerazioni di merito comunque svolte dal Giudice del gravame ad abundantiamrestano irrimediabilmente fuori dalla decisione, in quanto provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si era già spogliato della potestas iudicandiin relazione al merito della fattispecie controversa. Pertanto, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tali considerazioni di merito. Con la conseguenza che mentre è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla statuizione pregiudiziale, non è ammissibile (per difetto di interesse) l’impugnazione del provvedimento nella parte in cui si pretenda un sindacato in sede di legittimità anche in ordine alla motivazione sul merito svolta ad abundantiam nella sentenza gravata Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 14 - (Cass. Sez. U., 20.02.2007, n. 3840, conf. ex plurimis: Cass. Sez. U, 01.02.2021, n. 2155; Cass. 1 civ., 16.06.2020, n. 11675; Cass. 6-5 civ., 19.12.2017, n. 30393; Cass. 3 civ., 20.08.2015, n. 17004). 9.A seguito della cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze nella parte in cui dichiara l’inammissibilità del ricorso, il Collegio procede d’ufficio nella valutazione della sussistenza o meno della legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], la quale consiste nella titolarità del potere e del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (Cass. 1 civ., 10.01.2008, n. 355; più di recente: Cass. 2 civ., 03.08.2022, n. 24049; Cass. 1 civ., 30.11.2021, n. 37659). La titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo attiene, invece, al merito della causa, dunque alla fondatezza della domanda: le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio e rilevabili d’ufficio se risultanti dagli atti di causa, in questa sede esaminabili nei limiti del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., 16.02.2016, n. 2951; più di recente: Cass. 2 civ., 27.07.2022, n. 23405; Cass. 6 - 2, 18.07.2022, n. 22500; Cass. 3 civ., 29.09.2021, n. 26325; Cass. 2 civ., 08.10.2020, n. 21716; Cass. 2 civ., 16.10.2019, n. 26211; Cass. 2 civ., 24.04.2018, n. 10052). La questione relativa alla legittimazione passiva del comune di [OSCURATO:PERSONA] è già stata ampiamente trattata dalle parti in entrambi i gradi di merito: pertanto, essa non necessita di procedere ai sensi degli artt. 101, comma 2, 384, comma 3, cod. proc. civ. Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 15 - 9.1. Per affrontare la questione della legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], occorre preliminarmente chiarire la questione di successione di leggi nel tempo, ribadita dall’odierno ricorrente nel secondo motivo di ricorso.Alla disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] si sono succedute dapprima le norme sull’enfiteusi contenute nel codice civile del 1865; poi quelle del codice civile del 1942 (artt. 957-977), a loro volta modificate e integrate dalla legislazione speciale avvicendatasi in materia (L. 25 febbraio 1963, n. 327, «Norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio»; L. 22 luglio 1966, n. 607, «Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue»; L. 18 dicembre 1970, n. 1138, «Nuove norme in materia di enfiteusi»; L. 14 giugno 1974, n. 270, «Norme in materia di enfiteusi»; L. 22 maggio 1980,n. 233, «Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio»). La locuzione tempus regit actum richiamata dal deducente esprime un principio - guida del nostro ordinamento, in base al quale ciascun fatto o atto giuridicamente rilevante deve essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica. C ostituisce risvolto del medesimo concetto la regola di irretroattività della legge, contenuta all'art. 11 delle Disposizionisulla legge in generale, la quale, anche in ragione dellasua collocazione, assurge anch’essa a principio generale del nostro ordinamento: « ». Entrambi i principi sopra richiamati, tempus regit actum e irretroattività delle leggi, in quant o privi di rango costituzionalepossono, tuttavia , essere discrezionalmente dero gati dal legislatore ordinario, il quale può ritenere opportuno estendere gli effetti di una legge anche al passato. A completamento della regolamentazione della successione delle leggi , l’ art. 15 D isposizioni sulla legge in generale regola l’abrogazione espressa e tacita delle Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 16 - norme: «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilitàtra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia giàregolata dalla legge anteriore». La volontà del legislatore del 1942 di rivedere interamente la materia dei diritti reali in generale e dell’enfiteusi in particolare, alla luce della rivalutazione del lavoro, appare già evidente dalla Relazione al cod. civ. ( v. nn. 402, 447). Tuttavia, è nella legislazione speciale innanzi menzionata che il legislatorepiù recente, alla luce di nuove esigenze sociali, ha espresso chiaramente la volontà di attribuire efficacia immediata alla nuova regolamentazione della materia, estendendola ai fatti compiuti sotto il vigore delladisciplina preesistente. Nel caso specifico delle concessioni in enfiteusi, occo rre ricordare che l’ ar t. 142 D isp. att. cod. civ. , richiamato dal ricorrente, in virtù del quale: «Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime, salvo quanto é disposto negli articoli seguenti» è stato abrogato dall’art. 18, comma1, L. n. 607/1966, entrata in vigore il 7 agosto 1966, il quale oggi recita: «Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge». Tale disposizione è stata, peraltro, confermata dall’art. 1, L. n. 1138/1970: «Le norme contenute nell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano alle enfiteusi rustiche costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 [data di entrata in vigore del libro III del cod. civ., sulla proprietà]»: v. anche Corte Cost.21.03.1969, n. 37; Corte cost., 28.06.1973, n. 145. 9.1.1. In conclusione, i rapporti regolati dagli accordi ottocenteschi instauratisi tra il [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rinnovati con l’atto notarile del 07.08. 1913, all’epoca affidati ai [OSCURATO:PERSONA], devono ormai intendersi disciplinati Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 17 - dalla normativa vigente in materia di enfiteusia far data dal 7 agosto 1966,e ad essa devono essere oggi adattati. 9.2. Le questioni da decidersi d’ufficio attinenti alla legittimazione passiva dell’odierno resistente e alla sua titolarità del rapporto controverso affonda no le loro radici negli accordi negoziali del 09.01.1849, del 23.06.1852 e del 07.08.1913: pertanto, il Collegio procederà alla qualificazione dei rapporti contrattuali di cui è causa. Giova al riguardo precisare che l’attività di qualificazione, affidandosi al metodo della sussunzione, si risolve nell’applicazione di norme giuridiche e può formare oggetto di verifica in sede di legittimità sia per la descrizione del modello tipico cui si riferisce, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto accertati in sede di merito, sia, infine, con riferimento all’individuazione degli effetti conseguenti alla sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. 3 civ., 07.06.2022, n. 18320; Cass. 3 civ., 15.10.2021, n. 28424; Cass. 5 civ., 04.10.2017, n. 23171; Cass. 3 civ., 14.07.2016, n. 14355). 9.2.1. E’ indiscusso il riferimento costante nei tre atti citati all’enfiteusi (benché sia utilizzata l’espressione « livello » , oramai divenuta sinonimo della prima: Cass. n. 1682 /1963 ) , all’«affitto perpetuo» da concedersi alle famiglie della [OSCURATO:PERSONA], nonché ai [OSCURATO:PERSONA] che disciplinavano tali rapporti all’epoca della stipulazione dei primi due contratti. Con cessione livellaria che la proprietàtrovò conveniente che si facesse direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (p. 6 contratto 1849). Valutando l’istituto dell’enfiteusi con riferimento aifatti storici antecedenti alla stipulazione dei contratti, risulta chiara la funzione dell’istituto al quale le parti si affidarono per risolvere le conflittualità in atto. Il declino del latifondo e la valorizzazione del dominio diretto, frutto del pensiero illuminista che aveva capitanato i l superamento dell’ assetto socio - economico Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 18 - dell’ancien régime, ispirarono i moti contadini locali del 1848, a seguito dei quali la famiglia Della Gherardesca fu indotta a concedere ildominio diretto delle terre alle famiglie abitanti nel territorio al fine di assicurare la redditività dei fondi a favore dei lavoratori dei terreni agricoli , e a vantaggio dell’industria agricola altrimenti paralizza ta dalla notevole estensionee quindi dall’incuria delle terre . 9.2.2. E’ utile ricordare che l ’istituto dell’enfiteusi, di immemori origini romane ed elleno-orientali, è un diritto reale su cosa altrui che ha subìto alterne vicende e discipline giuridiche, ma che nel tempo ha mantenuto taluni elementi caratteristici essenziali: l’obbligo di coltivare, ovvero di migliorare il fondo, e di corrispondere un canone, a carico del livellario; la lunghez za/perpetuità della concessione; la tenuità del canone; il diritto potestativo di affrancazione del fondo a favore del concessionario, a fronte del quale si colloca il diritto alla sua devoluzione a favore del concedente. Caratteristiche, queste, già esistenti nei [OSCURATO:PERSONA], la cui disciplina regolava i contratti in oggetto; confermate da lla legislazione vigente, che trova oggi applicazione al rapporto in esame ( v. punto 9.1 . ). Ne l periodo storico scosso dallecontestazioni contadine (espressamente richiamate nell’atto notarile del 1849) l’enfiteusi avrebbe offerto una soluzione ottimale, affinché i Conti – pur non spogliandosi della proprietà – dividessero tra gli abitanti del territorio una definitaquantità di terre ai fini di promuoverne la produttività e procurarne miglioramenti . [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ebbe all’epoca il ruolo strategico di forza interposta tra i Conti e le famiglie residenti nel territorio;ruolo conferito anch’esso attraverso lo strumento giuridico dell’enfiteusi che all’epoca della sottoscrizione degli accordi beneficiava ancora della possibilità di interporre, appunto, un unico soggetto terzo (la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) affinché garantisse non s olo una serie di operazioni (sicuramente volte a semplificare la riscossione dei redditi fondiari e le Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 19 - procedure di affrancazione) ma anche la pacificazione sociale, quest’ultima a sua volta affidata ad un ente pubblico, che assume la qualità di enfiteuta primario,anche sotto il profilo di assicurare, benché indirettamente attraverso il lavoro altrui, il rilancio dell’industria agricola, sporzionando e affidando le «preselle» ai lavoratori locali , controllandone le attività produttive (art. 15 contratto 1852 ) . Ciò in linea con la funzione essenziale dell’enfiteusi mantenuta nei secoli, ossia conciliare il dominio utile con il dominio diretto, valorizzando soprattutto il lavoro e il miglioramento della produttività dei campi . Funzioni e disciplina a ffidate, dunque, ad una tutela di natura r eale, non meramente obbligatoria: sì che l’obiettivo di valorizzare il lavoro agricolo si raggiungeva tramite l’esercizio del diritto potestativo di affrancazione;mentre l’inadempimento degli obblighi di pagamento dei canoni e di miglioramento era sanzionato con la richiesta di devoluzione dei fondi. La tutela reale era rafforzata dalla posizione assunta dall’enfiteuta primario ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), la quale in tale qualità assumeva rischi legati alla lavorazione e al miglioramento della terra (altrimenti incomprensibile nell’ambito di un rapporto obbligatorio): il mancato pagamento da parte dei sub-livellari sia dei canoni annui, sia del capitale di affranco; l’inadempimento dell’obbligo di assicurare la produttività dei terreni. 9.2.3. Proprio questa funzione di garanzia dell’enfiteuta primario (la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) rispetto al lavorodei sub-enfiteuti sarebbe caduta in disgrazia in epoca successiva ai [OSCURATO:PERSONA], fino ad indurre già il legislatore del 1865 (comunque maldisposto nei riguardi dell’antico istituto), e poi del 1942(al contrario, fiducioso nelle rinnovate potenzialitàdell’enfiteusi di promuovere la collaborazione tra lavoro e capitale agricolo) a vietare espressamente la costituzione della sub-enfiteusi( art. 968 cod. civ. ) , con l’obiettivo dichiarato (v. Rel cod. civ., n. 454) di evitare possibili spec ulazioni da parte di enfiteuti Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 20 - primari/sub-concedenti, indotti a trascurare il miglioramento dei terreni stante la loro posizione di possessori mediati. Della tutela del possesso mediato dei fondi da parte dell’enfiteuta ( primario ) resta traccia anche nell’enfiteusi contemporanea, nel caso in cui l’utilitarista si avvalga del lavoro altrui. (“Invero, l'enfiteuta che, pur non utilizzando il fondo, si fa sostituire da altri nell'attività coltivatrice migliorativa e nel godimento di esso - continuando peraltro a corrispondere al concedente il canone dovuto - conserva il possesso, quanto meno nudo animo”: Cass. 2 civ., 08.02.1989, n. 782). 9.2.4. Infine, l’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA] conferma lo schema negoziale iniziale: la concessione in livello ivi richiamata veniva attribuita direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale rinnovava l’impegno: a distribui re ed assegnar e le preselle residue a titolo di affitto perpetuo alle famiglie ed abitanti del territorio di [OSCURATO:PERSONA], alcune delle quali, invece, ancora vegliavano in conto del [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dell’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ad effettuare il versamento dei canoni di affranco; ad effettuare il versamento del conguaglio dei munuscoli pagati dai livellari e spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] in perpetuo, nella misura del 2% ogni 15 anni a favore della proprietà; a provvedere alla ricognizione e nuova descrizione, a spese del [OSCURATO:PERSONA], del dominium dei fondi ogni 29 anni. 9.3. Tale ricostruzione della qualificazione del rapporto tra le attuali parti in causa quale enfiteusi trova ulteriore conferma ne i sostanziosi riconoscimenti economici riconosciuti al ruolo attivo esercitato dall’allora [OSCURATO:PERSONA] nella su a qualità di enfiteuta primario; nonché nella stessa procedura di affranco, la quale nei contratti ottocenteschi prevedeva la massima semplificazione: non già un doppio passaggio, anche economicoma, al contrario, la contestualità del duplice affranco (dei sub-livellari, prima, e della [OSCURATO:PERSONA], a seguire: art. 10 contratto Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 21 - 1849), in tal modo sancendo da un lato il diritto del concedente primario (la famiglia Della Gherardesca) alla riscossione del canone di affranco quantificato sulla base del canone principale, con trattenuta dell’4% a favore dell’enfiteuta primario sopra il canone realmente pagabile alla [OSCURATO:PERSONA], ossia ridotto dell’8%; dall’altro lato, il diritto dell’enfiteuta primario (la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) di trattenere la differenza tra tale importo e la maggior somma effettivamente versata dal sub-enfiteuta a titolo di capitale di affranco, in considerazione della maggior misura del canone sub-enfiteutico. 10. Ricostruitala qualificazione del rapporto attualmente in essere tra la proprietà , il [OSCURATO:PERSONA] (enfiteuta primario) e le famiglie appresellatarie (sub-enfiteuti/utilisti) nell’unico perimetro giuridico del diritto reale su cosa altrui , si dovrà ad oggi applicare al rapporto in essere tra le parti la normativa vigente,dettata dal codice civile e leggi speciali (v. punto 9.1.). 10.1. Abrogato l’istituto del la sub - enfiteusi dall’art. 968 cod. civ. , scompare la figura del [OSCURATO:PERSONA] T O CARDUCCI , insieme alruolo giuridico (e politico ) a suo tempo assegnatogli dalla storia quale enfiteuta primario: così scongiurando(eventuali) speculazioni da parte di quest’ultimo,e valorizzando al massimo il lavoro degli utilisti. In virtù della sopravvenuta illiceità del rapporto di sub-enfiteusi voluta dal legislatore del 1942, applicabile dal 07.08.1966 ai rapporti enfiteutici in corso ma posti in essere prima del 28 ottobre 1941, e alla luce dei recenti orientamenti normativi nel senso della valorizzazione della destinazione tipica della terra agricola, che è quella di dare produzione e ricchezza, anche nell’interesse della collettività, si consolida nell’originario sub-enfiteuta ogni diritto-dovere di cui era titolare il sub- concedente nei confronti del concedente. Tale ricostruzione è in linea con l’atteggiamento del legislatore contemporaneo , il quale – sia attraverso la normativa speciale riferita all’istituto dell’enfiteusi ( v. Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 22 - punto 9.1.); sia attraverso la politica dell e riform e agrari e (v. infra , punto 10.3.)- ha inteso promuovere il razionale sfruttamento del suolo stabilendo equi rapporti sociali (art. 44 Cost.) attraverso la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme (art. 35, comma 1, Cost.).E’ palese il criterio che ha orientato il legislatore contemporaneo verso ilriassetto dei rapporti enfiteutici agrari: «correggere il vetusto apparato dell'istituto, conformando il nuovo assetto alla tendenza di incentivare lo sfruttamento della terra, riconducendo ad equa socialità i rapporti che ineriscono alla proprietà terriera: nella specie, i rapporti tra chi si limita a concedere la terra perché sia lavorata da altri e rimane, poi, assenteista, e chi vi appresta invece diuturne forze di lavoro» (Corte Cost., sent. n. 37/1969, punto3). 10.2. In questa prospettivacostituzionalmente orientata, persino i vetusti contratti associativi, soprattutto di mezzadria, destinati ad essere infatti banditi dagli interventi legislativi susseguitisi a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, erano stati assimilati dal codice civile ai contratti di lavoro, e inseriti nel Titolo II del Libro V – Del Lavoro; tanto che l’abrogato art. 2079 cod. civ. contemplava l’estensione dell’applicazione dei contratti collettivi ai rapporti di associazione agraria. 10.3. Lacopertura costituzionale (artt. 35, 44 Cost.) ha consentito al legislatore contemporaneo di mettere in atto una complessa riforma agraria,avviata con L. 12 maggio 1950, n. 230 – ( c.d. legge Sila ), L. 21 ottobre 1950, n. 841 –(«Norme per l’espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l’assegnazione di terreni ai contadini» - c.d. legge stralcio). L’obiettivo di favorire la collaborazione tra capitale e lavoro trova, oggi,immediata corrispondenza nei rapporti agrari di scambio, quali lavoro subordinato e affitto. In quest’ottica sono state varate: la L. 15 settembre 1964, n. 756 (che ha introdotto il divieto di rinnovo dei contratti di mezzadria, ed espressodisfavore verso i contratti agrari Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 23 - innominati); la L. 22 luglio 1966, n. 606 («Disposizioni in materia di affittoa conduttori non coltivatori diretti»); la L. 1971/11 nonché la l. L. 1982/203. I tratti essenziali degli ultimi interventi citati vanno nel senso di cancellare i contratti associativi (mezzadria, colonia parziaria), conpreferenza per i contratti di scambio (soprattutto affitto ) , sempre in un’ottica di valorizzazione del lavoro agricolo. In tale prospettiva è degna di nota la disciplina speciale di nullità “impropria” riservata ai contratti di mezzadria nelle leggi citate . Seguendo uno schema interpretativo accreditato, che ricalca quello dell’art. 2126 cod. civ. (a norma del quale: «La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa»),gli effetti propri della mezzadria non sono prodotti dal consenso prestato dalle parti, bensì possono sorgere solo in virtù di una spontanea esecuzione del rapporto. Tra le norme imperative dirette a proteggere il lavoro di mezzadri e coloni, merita menzione l’art. 2113 cod. civ., il quale, anche nella sua formulazione attuale, decreta l’invalidità di rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 cod. proc. civ.; tra i quali rapporti la norma elenca i vecchi cont ratti agrari associativi, mezzadria e colonia parziaria. Ancoranello stesso senso di valorizzazionedel lavoro agricolo si era mosso il legislatore con il D.L. 5 luglio 1971, n. 431, il quale consentiva financo la proroga legale dei contratti di mezzadria, benché costituiti successivamente alla l. 1964/756. Infine, a nche la nuova formula dell’ art. 2135 cod. civ., ricollegabile all’art. 2082 cod. cov., si rivolge all’imprenditore agricolo non quale semplice produttore, ma quale soggetto che svolge attività economica organizzata di utilità per il mercato. Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 24 - 10.4. La politica legislativa più recente, improntata come si è visto alla valorizzazione dei contratti agrari di scambio e al sacrificio dei contratti associativi, contiene però una sostanziale esclusione dalla riforma dei contratti miglioratari (peraltro già as similati alla concessione in enfiteusi dalla Corte cost., sent. 28.10.1966, n. 30) e di tipo enfiteutico, in quanto tali rapporti offrono condizioni incomparabilmente migliori ai concessionari destinati - salvo improbabili eccezioni - ad acquisire sulla te rra avuta in godimento addirittura il diritto di proprietà, con adempimenti di peso economico assai modesto. Con lo scopo, quindi, di rendere affittuari e mezzadri proprietari delle terre da essi lavorate. Valga per tutti ricordare l’art. 1, comma terzo, l. n. 606/1966, a norma del quale nel caso di concessione in enfiteusi del fondo, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva. 10.5. La riforma dell’istituto dell’enfiteusi, in combinazione con i numerosiinterventi di riforma agraria alla luce della cooperazione tra lavoro e proprietà, ha dunque operato una lenta trasformazione - dapprima osteggiata dalle codificazioni, e invece ripresa dal legislatore contemporaneo- del diritto obbligatorio in diritto reale, avendo cura di contenerla in situazioni tipiche e determinate, ed estromettendo sospette forme di interposizione tra terra e lavoro. 11. A valle di quanto si n qui argomentato, debbono considerarsi parti del rapporto enfiteutico in atto il sig. DELLA GHERARDESCA, erede e attuale proprietario delle particelle concesse in livello nel 1850, nonché gli eredi dei livellari che, a diverso titolo, oggi utilizzano e incrementano la produttività delle preselle di un tempo , anche mutandone la destinazione. Sulla scorta di detta qualificazione del rapporto, si deve comunque escludere nel presente giudizio la legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] , il Ric. 2018 n. 11128 sez. S2 -ud. 15-06-2022 - 25 - quale – a far data del 7 agosto 1966 – rivestire bbe illeci tamente la qualità di enfiteuta primario, oramai spettante ai singoli appresellatari. 12. La sentenza vapertanto
Sentenza Cassazione n. 27519/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris