CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sept(te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. Con ordinanza del 7/12/2020, il G.i.p. presso il Tribunale di Ragusa rigettava la richiesta di misura cautelare avanzata dal P.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Al predetto si addebitavano numerosi furti in danno di un'azienda agricola, realizzati mediante introduzione in un capannone ove era depositata la merce. L'imputazione provvisoria riguardava quattro episodi, per ciascuno dei quali era contestata la fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato ai sensi degli artt. 625, comma 1, n. 2 e 61, comma 1, n. 5 cod. pen. Pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], valutava che non ricorressero esigenze cautelari da tutelare, sia per l'entità del danno cagionato alla persona offesa (modesti quantitativi di carrube e mandorle sottratte), sia per la personalità dell'indagato. Con riferimento alla persona di [OSCURATO:PERSONA] considereva ininfluente la pendenza esistente a suo carico per ricettazione, risalente all'anno 2019 e l'avviso orale del Questore di cui era stato destinatario. Il P.M. presso la Procura della Repubblica di Ragusa proponeva appello innanzi al Tribunale di Catania, lamentando che i fatti non potevano ritenersi di modesta entità: erano stati sottratti alla persona offesa rilevanti quantità di mandorle e carrube, per un peso complessivo di circa kg. 1.600, con un danno economico di almeno 2.600 euro; le modalità di realizzazione dei furti erano allarmanti, stante la ricorrenza delle aggravanti contestate della minorata difesa e del mezzo fraudolento; l'indagato annoverava precedenti di polizia non trascurabili ed il procedimento pendente a suo carico riguardava l'accusa di ricettazione di due motorini. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 25 maggio 2021, accogliendo parzialmente l'appello del P.M., applicava allo Zisa la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, formulando le seguenti doglianze. I) L'impugnazione promossa dall'Accusa sarebbe tardiva.L'ordinanza impugnata dal P.M. risultava emessa in data 7/12/2020 e la dichiarazione di appello era pervenuta al Tribunale di Catania in data 18/12/2020. Nel fascicolo del P.M. non si rinviene alcuna attestazione della data in cui l'ordinanza è stata comunicata alla Procura ed il timbro apposto sul provvedimento di rigetto del G.i.p., in assenza di sottoscrizione, non conferisce certezza in ordine alla data ivi riportata (9/12/2020). II) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273 e seguenti cod. proc. pen.; motivazione apparente. La difesa lamenta di avere mosso contestazioni in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, rappresentando che le fotografie in atti, dalle quali sono stati tratti elementi per il riconoscimento degli autori dei furti, per la loro qualità scadente, non consentono la certa individuazione del ricorrente. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Come ritenuto anche dal G.i.p. nel provvedimento di diniego dell'applicazione della misura richiesta dal P.M. sarebbe erronea la qualificazione giuridica dei fatti. Invero, i delitti contestati sono sussumibili sotto le fattispecie di furti aggravati e non di furti in abitazione. Difetterebbero esigenze cautelari da tutelare nel caso specifico. Il ricorrente è soggetto incensurato, gravato da un carico pendente per un modesto episodio di ricettazione. Il ragionamento spiegato nel provvedimento impositivo sarebbe contrario ai principi stabiliti in sede di legittimità. Difetterebbe il requisito della concretezza e dell'attualità del pericolo: la personalità dell'indagato, incensurato, valutata unitamente alle caratteristiche concrete del ruolo rivestito nella vicenda, inducono a ritenere altamente improbabile che l'occasione di delinquere si presenti nuovamente. IV) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. in ordine alla scelta della misura applicata. Il Tribunale ha ritenuto di adottare la misura cautelare degli arresti domiciliari senza l'osservanza dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza richiesti dalla legge, esprimendo una motivazione basata su mere formule di stile.Sarebbe evidente la denunciata violazione della legge processuale penale con riferimento alla ritenuta inidoneità di una diversa misura a contenere il pericolo di ricaduta nel reato. 3. il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi. Non vi sono elementi per ritenere che l'impugnazione proposta dal P.M. sia intempestiva. Il timbro della Procura della Repubblica di Ragusa, recante la data del 9/12/20, apposto sulla ordinanza di rigetto della misura richiesta dall'Accusa, si riferisce evidentemente alla ricezione dell'atto. Pertanto, l'impugnazione, pervenuta al Tribunale di Catania in data 18/12/2020, è stata proposta nel termine di legge di dieci giorni dalla notifica del provvedimento (art. 310 cod. proc. pen. che richiama l'art. 309, comma 1, cod. proc. pen.). L'assenza di sottoscrizione dell'addetto alla segreteria del P.M. non determina la nullità dell'impugnazione. Si tratta, invero, di una mera irregolarità, non suscettibile di ingenerare incertezza alcuna in ordine alla data di ricezione dell'atto, attestata dal timbro della Procura. 5. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale ha putualmente argomentato sulle modalità d'individuazione dell'indagato, mettendo in rilievo che i verbalizzanti erano addivenuti al riconoscimento dei soggetti coinvolti nella vicenda, sulla base della visione delle immagini registrate dalle telecamere, perché a loro già noti in virtù di precedenti controlli di Polizia. Ha poi precisato che le immagini riprendevano chiaramente gli autori del fatto, a viso scoperto, e che le uniche riprese con scarsa risoluzione riguardavano la seconda incursione nel capannone della ditta depredata, effettuata un paio d'ore dopo il primo ingresso. E' opportuno evidenziare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1 bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Sotto questo profilo l'ordinanza impugnata manifesta di avere seguito un adeguato percorso argomentativo, avendo dato conto delle risultanze delle indagini, dalle quali ha inferito, in modo logico e coerente, il quadro di gravità indiziaria da cui era stato raggiunto il prevenuto. 6. Quanto al terzo motivo di ricorso, appare necessario procedere a talune precisazioni. La nozione di privata dimora, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, comprende qualsiasi luogo, anche dedicato ad attività lavorativa, nel quale le persone si trattengano per compiere, non in modo occasionale, atti della vita privata [cfr. Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076 - 01:"Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura)].Effettivamente manca nella parte motiva dell'ordinanza impugnata una valutazione degli elementi idonei a rivelare nei fatti la ricorrenza del delitto di furto in abitazione, secondo le indicazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] nella pronuncia richiamata. Deve tuttavia rilevarsi come la misura degli arresti domicíliari sia applicabile anche in relazione alla diversa fattispecie del furto aggravato dalla ricorrenza delle circostanze di cui agli artt. 625, comma 1, n. 2 e 61, comma 1, n. 5 cod. pen., contestate in relazione ai singoli episodi. Occorre in proposito richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, in base al quale, in tema d'impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame che al ricorso per cassazione quando, con essi, l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità (così Sez. 5, Ordinanza n. 45940 del 09/11/2005, Rv. 233219 - 01. In motivazione la Corte ha chiarito che difetta l'utilità quando il mutamento invocato non incide sulla possibilità di adottare o mantenere la misura e che si deve tenere conto del fatto che, comunque, il potere di riqualificazione giuridica riconosciuto al Gip e al Tribunale del riesame non produce effetti oltre il procedimento incidentale in corso; conformi Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Rv. 258502 - 01). Tale orientamento si attaglia al caso in esame, non derivando alcuna utilità al ricorrente dalla diversa qualificazione giuridica invocata. Deve comunque aggiungersi che nella motivazione della ordinanza impugnata si fa riferimento ad una pluralità di furti aggravati, senza alcun esplicito richiamo al furto in abitazione. Questo lascerebbe intendere - ed i giudici avrebbero fatto bene a chiarirlo, onde evitare equivoci - che, a fronte delle contestazioni elevate dal P.M., il Tribunale abbia inteso conformarsi alla riqualificazione già operata dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa in sede di rigetto della richiesta di misura. 7. Quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata (motivi terzo e quarto del ricorso), il Tribunale ha ritenuto, esprimendo congrua motivazione sul punto, che i quattro episodi di furto pluriaggravati, sui quali si era raggiunta la dimostrazione della gravità indiziaria, ed il recentissimo episodio riguardante il procedimento pendente a suo carico, attinente ad un reato di natura specifica, fossero idonei a supportare il giudizio di attualità e concretezza richiesto dall'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Anche la scelta della misura è supportata da idonea motivazione: il Tribunale ha rilevato che il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di analoghe condotte (desunto dalle concrete modalità del fatto, dalla personalità dell'indagato e dalla ripetizione delle azioni predatorie) potesse essere adeguatamente contrastato con la misura degli arresti domiciliari. Si tratta di apprezzamento riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. 8. Sulla base di quanto precede il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mand