CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla condannauli anni tre di reclusione inflittagli con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano per il reato di cui agli artt.73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90 commesso il 29 agosto 2021 (detenzione a fini di spaccio di circa 230 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana); con la medesima ordinanza è stata dichiarata la inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. considerato che il predetto sta espiando la condanna per un reato compreso nell'art.4-bis Ord. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione contraddittoria a seguito del palese travisamento in cui sarebbe incorso il Tribunale nella valutazione della relazione di sintesi redatta dal gruppo di osservazione e trattamento della Casa di reclusione di Oristano, che aveva espresso parere favorevole alla concessione dell'affidamento in prova o, in alternativa, alla ammissione alla esperienza dei permessi premio ex art.30-ter Ord. pen. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto concedibile l'affidamento solo previa ammissione al beneficio dei permessi premio, senza tenere conto che - essendo in espiazione una condanna per un reato ex art.4-bis Ord. pen. - il permesso premio non può essere concesso prima della espiazione di metà della pena, condizione non ancora verificatasi al momento della decisione di cui si tratta.[OSCURATO:PERSONA] 1.Deve anzitutto evidenziarsi che non è stato impugnato il capo della ordinanza che ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.; ciò posto, il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione) è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici (Sez. 1, Sentenza n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016 - 01). Inoltre, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 - , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 - 01). 2.1. Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza non è incorso nel lamentato vizio di motivazione contraddittoria avendo, al contrario, spiegato le ragioni del rigetto della domanda di affidamento in prova, dopo avere dato atto del contenuto della relazione inviata dal gruppo di osservazione e trattamento. In particolare, nell'ordinanza impugnata è stato evidenziato - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - che il Sanna annovera un precedente penale sempre per violazione della legge stupefacenti (anni uno e mesi sei di reclusione con pena sospesa), che ha ricevuto una condanna a sei anni e due mesi di reclusione ancora per violazione della legge stupefacenti e che il relativo procedimento si trova attualmente in grado di appello. Inoltre, è stato dato rilievo alla circostanza che il condannato presenta delle limitate capacità introspettive e di autocritica e che la reiterazione dello stesso tipo di reato costituisce un ulteriore elemento negativo circa l'affidabilità del detenuto, il quale ha soltanto avviato un percorso di revisione critica rispetto ai gravi reati da lui commessi.2.2. A completamento di tale coerente ragionamento il Tribunale ha poi osservato, come ulteriore ragione ostativa alla concessione della più ampia fra le misura alternative alla detenzione, anche la circostanza che il Sanna non ha ancora fruito di permessi premio e che, quindi, nel rispetto del principio di gradualità dei benefici penitenziari è opportuno valutare l'affidabilità esterna del condannato proprio mediante il benefico previsto dall'art.30-ter Ord. pen. Si tratta, all'evidenza, di un giudizio di fatto, espresso in modo coerente, per escludere la possibilità di concedere il beneficio penitenziario richiesto, mentre il ricorrente -pur lamentando i sopra indicati vizi di motivazione - vorrebbe in pervenire ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi di merito. 3. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen