CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16582/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
via Turati n. 8, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1008/2016, depositata il 23 febbraio 2016;Numero registro generale 16853/2016Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 16582/2026Data pubblicazione 27/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 17 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Milano,in data 23 ottobre 2013, notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]avviso di accertamento n. T9B03NG02792/2013, con il qualeveniva recuperata a tassazione la somma di € 321.549,61quale indennità di clientela maturata nei confronti dellaCampagnolo s.p.a. (con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. avevaintrattenuto un rapporto di agenzia, cessato il 30 marzo 2007),non annotata nelle scritture contabili, corrisposta mediantecompensazione con posizioni debitorie della [OSCURATO:SOCIETA]verso la suddetta [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di una notaspese emessa in data 30 settembre 2008, con conseguentedeterminazione di maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA perl’anno d’imposta 2008, e relative sanzioni ed interessi.2. Avverso tale avviso di accertamento la [OSCURATO:SOCIETA]proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Milano la quale, con sentenza n. 9522/2014,depositata il 5 novembre 2014, lo accoglieva, annullando l’attoimpugnato.3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia, con sentenza n. 1008/2016,pronunciata il 18 gennaio 2016, e depositata in segreteria il 23febbraio 2016, in parziale riforma della sentenza di primo gradoconfermava la legittimità dell’accertamento, con esclusionedell’applicazione dell’IVA; spese compensate per entrambi igradi di giudizio.R.G. N. 16853/2016 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 16853/2016Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 16582/2026Data pubblicazione 27/05/20264. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 7 luglio 2016).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 25 novembre 2025 è stataquindi fissata per la trattazione dinanzi a questa sezionel’adunanza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degliartt. 115 c.p.c., 57 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che la C.T.R. aveva falsamenteaffermato che l’operazione contabile in oggetto (relativa alpagamento dell’”indennità di clientela maturata” riguardante ilrapporto di rappresentanza con la società [OSCURATO:SOCIETA].,cessato il 30 marzo 2007) non era stata effettuata né nel 2007,né nel 2008, nel mentre l’anno d’imposta 2007 non era statooggetto di accertamento e verifica, e l’operazione stessa nonavrebbe potuto essere rinvenuta nella contabilità 2008, proprioperché di competenza dell’esercizio 2007.1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita, invece,la violazione dell’art. 109, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), nonchédell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.R.G. N. 16853/2016 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 16853/2016Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 16582/2026Data pubblicazione 27/05/2026Rileva la ricorrente che la componente positiva di reddito inoggetto, riguardante la già citata “indennità di clientelamaturata”, era di competenza dell’anno d’imposta 2007, e cheessa era facilmente determinabile, in quanto basata sullamedia delle provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi cinqueanni di durata del mandato, per cui essa avrebbe dovuto essereinserita tra i ricavi del 2007, e non già del 2008, come invecefatto dall’Ufficio.2. Preliminarmente, si dà atto che l’Agenzia delle Entrate nonha impugnato il capo della sentenza d’appello, nella parte incui ha rigettato l’appello dell’Ufficio relativamenteall’applicazione dell’IVA. Su tale profilo, pertanto, si è formatoil giudicato.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto strettamente connessi, e sono fondati.La questione riguarda il pagamento dell’indennità di clientelamaturata ex art. 1751 c.c. in un rapporto di agenzia intercorsotra la ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA].; il rapporto ècessato nel 2007, ma l’indennità è stata determinata in €321.549,61 e pagata nel 2008, quando la società ricorrente haemesso, in data 30 settembre 2008, una nota spese chequantificava tale indennità.Sul punto, va rilevato che, ai sensi dell’art. 109, comma 1,d.P.R. n. 917/1986, «1. I ricavi, le spese e gli altri componentipositivi e negativi, per i quali le precedenti norme dellapresente sezione non dispongono diversamente, concorrono aformare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio dicompetenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile inR.G. N. 16853/2016 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 16853/2016Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 16582/2026Data pubblicazione 27/05/2026modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlonell'esercizio in cui si verificano tali condizioni».Orbene, il credito per l’indennità di clientela, nel caso dispecie, era già determinabile nel 2007: l’art. 1751, comma 3,c.c., infatti, dispone che «l'importo dell'indennità non puòsuperare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolatasulla base della media annuale delle retribuzioni riscossedall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale ameno di cinque anni, sulla media del periodo in questione». Ladisposizione normativa di riferimento, dunque, indicachiaramente quali sono i criteri per determinare l’indennità inquestione.L’indennità, inoltre, è stata determinata anche sulla basedell’[OSCURATO:PERSONA] (AEC) del 26 febbraio 2002.Ne consegue, pertanto, che l’indennità in questione fossecomunque determinabile nel 2007 (cessazione del rapporto),anche sulla base del contratto di mandato, per cui, sotto quetoprofilo, deve applicarsi, nel caso di specie, il criterio dellacompetenza.3. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio,per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, la qualeprovvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione,R.G. N. 16853/2016 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 16853/2016Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 16582/2026Data pubblicazione 27/05/2026anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, 17 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 16853/2016 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]