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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07447/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 07447/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris