CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RGn. 30200 anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di Siena NPL 2008, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 1205/2018 della Corte di appello di Bari, depositatail giorno 6 luglio 2018 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Sez. I –RG30200/2018 camera di consiglio20.12.2022 partecipata del 20 dicembre 2022dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio deducendo di aver intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agricolturaun rapporto di conto correnteassistito da apertura di credito; ha assunto che la banca aveva addebitato interessiultralegali, competenze, commissioni e costi non concordati,praticato la non consentita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e applicato un illegittimo regolamento delle valute. Nel giudizio si è costituita [OSCURATO:PERSONA], nella cui posizione sono subentrate, nel tempo, [OSCURATO:PERSONA] di Paschi di Siena e da ultimo [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha rigetta t o la domanda per la non integrale documentazione delle movimentazioni del rapporto. 2. ― In sede di gravame la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza di primo grado e condannato [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena al pagamento della somma di euro 1.268,54. 3. ― Ricorre per cassazione, con un unico motivo, [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.. Parte ricorrente lamenta che la domanda di ripetizione dell’indebito sia stata accolta nonostante l’incompletezza della documentazione prodotta. Osserva che i soli estra tti conto consentono di ricostruire in modo affidabile il rapporto di dare e avere tra le parti, essi «garantendo la continuità necessaria al fine di giungere ad un risultato attendibile»: al contrario la Corte di merito aveva incomprensibilmente attribuito «valore confessorio» alla non meglio specificata «documentazione proveniente dalla stessa banca». Deduce, Sez. I –RG30200/2018 camera di consiglio20.12.2022 inoltre che controparte aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale un ordine di esibizione a carico della banca del tutto inammissibile, oltre che ininfluente. 2. ― Il motivo è infondato. 2.1. ― La Corte di appello, dopo aver dato atto della mancanza di estratti conto per alcuni periodi (le trimestralità anteriori al 1 gennaio 1991e quelle ricomprese tra il 1 aprile 1994 e il 31 dicembre 1994), ha rilevato che l’arco di tempo ricompreso tra il 1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997 (l’ultimo segmento del rapporto) si poteva fare affidamento sulla documentazione di provenienza della banca, da cui risultava un saldo iniziale a credito del cliente di lire 3.473.344. Il ricalcolo del saldo finale è stato dunque operato a partire da tale elemento contabile. 2.2. ― Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire lemovimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può però escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. Le movimentazioni del conto possono essere dunque ricostruite sulla base di risultanze diverse dai singoli estratti , ma i l materiale posto all'esame del giudice può fornire indicazioni più contenute, comunque utili ai finiche qui interessano (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). C on specifico riguardo alle azioni di ripetizione di indebito promosse dal correntistasi è così ritenuto che questi no n sia tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili,ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova (Cass.21 dicembre 2020, n. 29190; si veda pure Cass. 19 luglio 2021, n. Sez. I –RG30200/2018 camera di consiglio20.12.2022 20621). In detta prospettiva, il giudice del merito ben può valorizzare il saldo iniziale, a credito del cliente, riportato nel primo degli estratti conto che documentino, in sequenza,l’andamento del rapporto fino alla sua conclusione. Tale dato, sfavorevole alla banca, costituisce, infatti, il risultato delle precedenti movimentazionied è parte della complessiva rendicontazionedell’istituto di credito quanto al rapporto in essere . E’ da escludere che l’istituto di credito possa immotivatamente ricusare quantoda esso stesso indicato come saldo ― a credito del cliente ― di precedenti operazioni. L a banca non può infatti sottrarsi alle conseguenze derivanti dalla propria rendicontazione : tant’è che il termine di decadenza per l'impugnazione dell'estratto conto trasmesso al cliente opera anche per essa, relativamente all'omessa registrazione di partite a credito per l'istituto(Cass. 24 maggio 2006, n. 12372). Ora, il saldo iniziale dell’estratto conto non è una voce contabile suscettibile di contestazione attraverso la detta impugnazione, ma rappresenta un dato derivante dalle movimentazioni precedentemente intercorse, documentate dai precedenti estratti conto: la banca può quindi porre in discussione tale evidenza contabile o dando prova di aver tempestivamente impugnato gli estratti conto in cui risultavano annotati gli accrediti al cliente poi refluiti in essa, secondo il meccanismo contemplato dall’art. 119 t.u.b. e 1832 c.c., oppure formulando una censura concernente la validità e l’efficacia dei rapporti sottostanti i singoli accrediti (sempre incidenti sul saldo iniziale) che intenda contestare (posto che, come è noto, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate: per tutte,Cass. 26 maggio 2011, n. 11626). Non può, invece, la banca, limitarsi a negare che quel saldo, da essa stessa comunicato al correntista, possa costituire la base su cui operare la Sez. I –RG30200/2018 camera di consiglio20.12.2022 rielaborazione contabile delle successive movimentazioni. 2.3. ― Inconsistente risulta essere poi, la censura vertente sull’ordine di esibizione: è infatti la stessa ricorrente a dar conto della non decisività della questione, visto che non era stata «chiesta l’esibizione degli estratti conto, indispensabili ai fini del calcolo del rapporto di dare e avere tra le parti, bensì il solo contratto di conto corrente»(ricorso, pag. 9). 3. ― Il ricorso è dunque rigettato. 4. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u