CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto degli altri. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso i loro difensori, chiedono alla Corte di cessazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 ottobre 2020, che ne ha confermato la condanna per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (i primi tre con il ruolo di organizzatori e gestori), con l'aggravante della finalità agevolativa di un'associazione mafiosa. 2. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Regine, lamentando entrambi violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento a costui della qualifica di organizzatore ed alla ritenuta esistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., per essere l'attività associativa finalizzata all'agevolazione del clan camorristico "Vinella-Grassi". 2.1. Quanto al primo profilo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce anzitutto l'incompatibilità tra il ruolo dirigenziale ed il diretto impegno dell'imputato nel c.d. spaccio al minuto; evidenzia, inoltre, la contraddittorietà della sentenza, là dove riconosce il rapporto di subordinazione del gruppo del Miano al clan di "camorra", ma poi gli attribuisce piena autonomia, funzionale, economica e strutturale, rispetto a quest'ultimo. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], invece, lamenta anzitutto la mancata risposta della sentenza alle deduzioni rassegnate con i motivi d'appello e l'inconciliabilità della decisione con i contenuti delle intercettazioni. Ribadisce come l'imputato fosse nient'altro che uno spacciatore, il quale, per l'organizzazione dell'attività, doveva rivolgersi ai referenti del clan camorristico, nelle cui mani - come riconoscerebbe la stessa sentenza - risiedeva la direzione dell'attività. 2.2. Relativamente all'aggravante, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea ancora una volta l'autonomia del gruppo del Miano rispetto alla cosca camorristica, ritenendo indimostrato che le somme versate a questa dal primo fossero destinate al mantenimento degli affiliati alla stessa. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] pone in risalto la vera e propria contrapposizione tra gli imputati ed i referenti del clan, che emergerebbe da varie conversazioni intercettate. Inoltre rileva l'incertezza sulla riferibilità a quella cosca di "camorra" della "piazza di spaccio" gestita dagli imputati, che farebbe conseguentemente venir meno, in relazione ai fatti di causa, l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, ovvero il presupposto logico per la configurabilità dell'aggravante. Da ultimo, contesta l'esistenza del dolo specifico richiesto dalla norma, dolendosi in particolare dell'indistinta motivazione comune ai tre imputati, dedicatavi dalla Corte d'appello. 2.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] contesta, inoltre, l'utilizzabilità delle intercettazioni a fini di prova, trattandosi di un mezzo di ricerca della prova e non di un mezzo di prova. 2.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, infine, la violazione dell'art. 62-bis, cod. pen., per non avere i giudici d'appello tenuto in considerazione l'ottimo comportamento processuale dell'imputato, nonché per aver reso, anche su questo punto, una motivazione comune, senza la doverosa distinzione delle posizioni dei singoli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Segreti. Anch'essi si dolgono dell'attribuzione al loro assistito della qualità di organizzatore e del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cit.. 3.1. Per il primo aspetto, entrambi i difensori censurano l'insufficienza del compendio probatorio valorizzato in sentenza, rappresentando l'erronea valutazione dei risultati delle intercettazioni e l'assenza di qualsiasi riferimento all'imputato nelle dichiarazioni degli innumerevoli collaboratori di giustizia che hanno riferito del traffico di stupefacenti nell'area dei quartieri napoletani di Scannpia e Secondigliano. Evidenziano anch'essi il rapporto di subordinazione del gruppo degli imputati rispetto al clan Vinella-Grassi, che emergerebbe nitidamente dagli atti sotto diversi profili e che è stato riconosciuto dalla stessa sentenza, la quale risulterebbe perciò contraddittoria. 3.2. Riguardo all'aggravante della finalità agevolativa mafiosa, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la mancata indicazione in sentenza di un'effettiva motivazione, ribadendo l'assenza di riferimenti in tal senso nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché di contatti diretti tra gli imputati ed i membri del gruppo camorristico. Deduce, inoltre, che l'essersi riforniti di droga da quest'ultimo non implica necessariamente la prova della volontà di agevolare il medesimo. Argomento, quest'ultimo, che vien ripreso anche dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale evidenzia come la gestione di un "piazza di spaccio" non si saldi necessariamente con la finalità di agevolare il sodalizio mafioso fornitore, essendo necessario, per la ricorrenza dell'aggravante, che tale finalità rappresenti l'obiettivo diretto della condotta e non essendo sufficienti, invece, la mera consapevolezza ed accettazione di una siffatta eventualità. 3.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], infine, denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, dolendosi anch'egli del carattere cumulativo ed indifferenziato della relativa motivazione. 4. Russo ha affidato le proprie doglianze agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Regine, i quali ne hanno trattato la posizione congiuntamente a quella degli altri imputati da essi assistiti: ovvero, rispettivamente, Molfetta e Miano. I motivi di ricorso, dunque, sono gli stessi già esaminati per questi ultimi. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, infine, per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], denunciando l'illogicità della motivazione della sentenza, in ragione dell'erronea 3 ( interpretazione dei dati probatori, costituiti essenzialmente da conversazioni intercettate. Da queste emergerebbe, infatti, che costei abbia lavorato per il gruppo dei coimputati soltanto per tre settimane, effettuando solamente un paio di consegne (in un caso, peraltro, con un incarico affidatole estemporaneamente) e venendo, poi, arrestata. Non sussisterebbe, pertanto, il necessario requisito della stabilità della sua partecipazione all'ipotizzato sodalizio, né comunque sarebbe ravvisabile, da parte sua, la c.d. affectio societatis, avendo costei intrattenuto rapporti solo con Miano e Russo. Di tanto si trarrebbe logica conferma dal fatto che, successivamente al suo arresto, a differenza di quanto accaduto per altri, i coimputati non si sarebbero curati del suo mantenimento. 6. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno di tali ricorsi è ammissibile. 2. Laddove contestano l'interpretazione dei dati probatori (colloqui intercettati, dichiarazioni di collaboratori di giustizia), concordemente resa da entrambi i giudici di merito, essi propongono delle censure di puro fatto, non consentite in sede di legittimità. Peraltro, lo fanno in modo insuperabilmente generico, poiché si limitano a rassegnare nuovamente tesi già specificamente disattese dalla sentenza impugnata, con le cui argomentazioni eludono qualsiasi confronto critico. Capziosa e priva del benché minimo fondamento giuridico, poi, è l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni, sollevata per Miano dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto per cui si tratterebbe di mezzi di ricerca della prova e non di mezzi di prova: essa tradisce, nella migliore delle ipotesi, una grave confusione tra strumento di ricerca della prova e risultato di tale ricerca, consistendo in quest'ultimo la prova offerta al giudice. 3. Più in generale, l'aspecificità costituisce il tratto comune di tutte le doglianze proposte dai ricorrenti, anche di quelle che rassegnano questioni di diritto, suscettibili di rilevanza nel giudizio di cassazione. Ciò dicasi, anzitutto, per il tema - comune ai ricorsi di Miano, Molfetta e Russo - della dedotta incompatibilità della qualifica di "organizzatore" di un'associazione ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, con la collaborazione prestata dal medesimo soggetto nell'esercizio della cessione al minuto dello stupefacente o con la pretesa subordinazione del relativo gruppo al clan camorristico di riferimento. La sentenza impugnata ha correttamente rilevato come, per il riconoscimento di detta qualifica, sia necessario e sufficiente il possesso di un potere di coordinamento dell'attività altrui, anche non completamente autonomo e pur limitato ad un più ristretto settore operativo del gruppo criminale organizzato. In applicazione di tale principio, costantemente ribadito da questa Corte, è stata riconosciuta detta qualifica, per esempio, al soggetto che organizzava il lavoro degli altri componenti l'associazione, sia in relazione ai rifornimenti di sostanza stupefacente, sia all'attività di cessione (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256), nonché a colui che dirigeva "piazze di spaccio" in un'ampia zona urbana, potendo contare su un organico di più soggetti a lui sottoposti in tale specifico settore (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476). La circostanza per cui un soggetto munito di tali poteri organizzativi collabori altresì, all'occorrenza, anche all'attività di spaccio al dettaglio, per un verso, non è logicamente incompatibile con la titolarità e l'esercizio anche di quei poteri, ma anzi è plausibile e frequente all'interno di organizzazioni di àmbito più modesto; per l'altro, ovviamente non determina di per sé una degradazione di costui nelle gerarchie del gruppo. Egualmente, non fa venir meno detta qualifica la circostanza per cui il gestore della "piazza di spaccio" si relazioni per gli approvvigionamenti e la ripartizione degli utili con organizzazioni criminali ancor più vaste, delle quali debba subire le condizioni economiche od altre imposizioni (fenomeno in certi limiti non dissimile da quello che si verifica nelle relazioni commerciali lecite), qualora egli comunque conservi un margine di autonomia nella direzione e nel coordinamento del lavoro altrui, nel proprio, più specifico e ristretto settore operativo, quale può essere - come nel caso in rassegna - quello circoscritto ad un dato territorio. Su questi temi, la sentenza impugnata si sofferma espressamente, evidenziando in dettaglio circostanze di fatto indiscutibilmente sintomatiche del ruolo organizzativo svolto da Miano, Molfetta e Russo con ampi margini di autonomia: essi, infatti, reclutavano i collaboratori, assegnando loro specifici ruoli ed impartendo agli stessi le direttive; corrispondevano loro gli emolumenti e provvedevano al sostentamento delle relative famiglie; intrattenevano i rapporti con il clan camorristico per i rifornimenti; organizzavano il trasporto e la custodia dei carichi; ad essi rendicontavano l'andamento degli affari i soggetti operanti sul territorio (vds., più ampiamente, pagg. 15-24). Aspetti, tutti questi, sui quali i ricorsi sorvolano completamente. 4. Analoghe considerazioni valgono per l'altro tema comune ai ricorsi di costoro: la configurabilità dell'aggravante della finalità agevolativa della cosca camorristica. La circostanza che il gruppo da essi gestito presentasse spazi di autonomia rispetto al clan "Vinella-Grassi" non osta al riconoscimento di tale fattispecie aggravatrice, che non presuppone necessariamente un rapporto di organicità dell'agente con il sodalizio mafioso. Né, ad escludere nello specifico una siffatta finalità nella condotta degli imputati, può valere la contrapposizione tra costoro ed i loro interlocutori mafiosi in relazione ad alcuni affari, quale si evincerebbe da qualche conversazione intercettata. Tra i due gruppi, infatti, vi era un rapporto commerciale di fornitura, nell'àmbito del quale è fisiologica ed inevitabile una contrapposizione d'interessi economici fra le parti, che tuttavia non esclude il comune interesse alla conclusione dell'affare e, comunque, al mantenimento delle relazioni commerciali. Pertanto, essendo l'anzidetto sodalizio mafioso il fornitore esclusivo della "piazza di spaccio" gestita dagli imputati (eloquenti i loro commenti successivi alle rampogne formulate loro dal capo-clan [OSCURATO:PERSONA]: pag. 28, sent.), nonché versando costoro, più o meno sistematicamente, parte dei loro introiti per il sostentamento economico degli affiliati di quello, è di solare evidenza logica che essi agissero con lo scopo immediato - ancorché concorrente con quello loro proprio di trarre il maggior profitto possibile dallo spaccio di stupefacenti - di agevolare quel clan. Correttamente, a tale proposito, la sentenza impugnata - citando Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - ha evidenziato come, per la configurabilità della circostanza aggravante in disamina, la finalità agevolativa dell'associazione mafiosa debba essere diretta, ma non necessariamente esclusiva. E, anche su questo punto, i ricorsi praticamente tacciono. 5. Ultimo motivo comune agli anzidetti ricorsi è quello riguardante il diniego delle attenuanti generiche. Al di là di un labiale riferimento alla mancata considerazione del comportamento processuale dell'imputato, contenuto nel ricorso avanzato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Miano, le doglianze difensive si concentrano essenzialmente sul carattere indistinto della motivazione rassegnata per questa parte dalla Corte di appello, senza specifica considerazione delle singole posizioni. Sul punto, sono sufficienti due osservazioni. La prima, di ordine generale, è quella per cui, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione: compito adeguatamente assolto dalla Corte d'appello, che ha inteso ragionevolmente valorizzare il ruolo primario degli imputati, lo stabile radicamento del gruppo sul territorio, l'entità dei quantitativi smerciati, la reiterazione delle condotte nonostante arresti e sequestri, i contatti con contesti mafiosi, l'assenza di un serio ravvedimento da parte degli imputati (pag. 30, sent.). La seconda, invece, consiste nel fatto che le difese si dolgono della motivazione cumulativa, ma non deducono nemmeno un elemento specifico per le singole posizioni, in ipotesi trascurato dalla sentenza. Anche questo motivo di ricorso, dunque, è insuperabilmente generico. 6. Tale è, infine, anche il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], che valorizza esclusivamente il dato della brevità del suo contributo al sodalizio, per sostenere la non configurabilità di una sua stabile partecipazione al medesimo o, quanto meno, l'assenza dell'affectio necessaria per l'esistenza del dolo. 6.1. Va anzitutto osservato, in proposito, che, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare della c.d. "affectio" di ciascun aderente, la durata del periodo delle condotte criminose non rileva: essa, perciò, può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato, al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (tra altre: Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263698; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D., Rv. 250771). 6.2. Nello specifico, poi, la sentenza impugnata ha già esaurientemente motivato sul punto (pagg. 39 s.), evidenziando come, in quel pur breve periodo, l'imputata abbia svolto con cadenza quasi quotidiana il suo compito di corriere della sostanza stupefacente dal luogo di fornitura a quello di stoccaggio, mostrandosi disponibile anche in occasione di incarichi estemporanei, essendo a conoscenza del lessico convenzionale degli adepti, mostrando familiarità con i 7 ( vertici del gruppo, percependo una retribuzione settimanale e godendo dell'aiuto economico dell'organizzazione anche dopo il suo arresto. Si tratta di circostanze di fatto sostanzialmente incontroverse, che, anche in considerazione del fatto che l'apporto dell'imputata è cessato soltanto in conseguenza del suo arresto, sorreggono agevolmente, sul piano logico, la deduzione della natura stabile del contributo che ella ha offerto, ed intendeva offrire, al sodalizio. E, anche in questo caso, il ricorso non adduce risultanze probatorie od argomenti critici di segno avverso, ma si limita solamente a riproporre la questione, non superando, perciò, la soglia dell'ammissibilità. 7. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno di essi. P