CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 16348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la decisione dell'8 gennaio 2019, con la quale il Tribunale di Biella aveva condannato Mourad MAKHFI alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 75, comma secondo, d. Igs. n. 159/2011 (capo D, reato più grave), minaccia aggravata (capo A), lesioni personali aggravate (capo B) e danneggiamento aggravato (capo C). A giustificazione dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, la Corte di merito, in piena sintonia con il primo giudice, aveva apprezzato la conducenza probatoria del narrato della persona offesa Mohamed ELBOURACHDI, reputato intrinsecamente attendibile sia perché coerente e dettagliato sia perché adeguatamente riscontrato dalle dichiarazioni rese dai testi oculari Pasquale RUGGERI e Salh RACHHI, presenti ai fatti accaduti all'interno del circolo biellese '[OSCURATO:PERSONA]' il 10 marzo 2015, nonché dalle evidenze della documentazione medica sulle lesioni subite dall'aggredito. Confutava, poi, la Corte torinese il dedotto movente della vendetta, che, a detta dell'appellante, avrebbe 'inquinato' la credibilità delle accuse mosse dalla persona offesa, atteso che nulla di tutto questo era emerso dall'istruttoria e che legittimamente l'ELBOURACHDI aveva invitato l'imputato ad uscire dal locale in quanto privo di tessera associativa. Confermavano, infine, i giudici del gravame la sussistenza della recidiva, considerato, alla luce dei numerosi precedenti penali dell'imputato, che le modalità reiteratamente violente e minacciose delle azioni poste in essere dal MAKHFI nell'occorso costituivano indici rivelatori di una sua maggiore e più consolidata pericolosità sociale. 2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per il fatto che la Corte di appello si era limitata a richiamare le considerazioni svolte dal primo giudice in punto di responsabilità e non aveva applicato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. Invero, l'unico motivo di ricorso pecca di genericità e, al contempo, è manifestamente infondato, poiché addebita ai giudici dell'appello, in modo apodittico e senza articolare censure specifiche, di essersi 'appiattiti' sulla motivazione di primo grado, quando, viceversa, essi hanno dato conto, adeguatamente e con ragionamento immune da vizi logici e giuridici, delle ragioni per le quali le accuse mosse dalla persona offesa dovessero reputarsi pienamente attendibili. Quanto alla censura sulle attenuanti generiche, essa va considerata allo stesso modo manifestamente infondata, in quanto già nel giudizio di primo grado le attenuanti generiche erano state riconosciute con carattere di equivalenza rispetto alla contestata aggravante; la Corte torinese, sul punto, ha correttamente precisato che il giudizio di prevalenza (cui, forse, intendeva riferirsi il ricorrente) era precluso dalla disposizione di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere