CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26426/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 del TRIBUNALE di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato per prescrizione del reato e per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello con riguardo agli effetti civili; le conclusioni per il rigetto del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha depositato nota spese; le conclusioni per il ricorrente dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento del ricorso. e 2. Il primo motivo è, all'evidenza, fondato, in quanto, in assenza di impugnazione del p.m., il giudice di appello si è pronunciato agli effetti penali statuendo l'estinzione per prescrizione del reato. 3. Anche il secondo motivo è fondato. A fondamento dell'assoluzione per il reato di minaccia, il giudice di primo grado aveva richiamato l'indubbia posizione di antagonismo della persona offesa rispetto a quella dell'imputato, laddove il giudice di appello ha ritenuto che la valutazione sulla portata intimidatoria delle espressioni utilizzate da Vaccaro formulata dalla sentenza di primo grado sia stata condizionata dall'eccessiva valorizzazione delle pregresse tensioni tra le parti. Emerge dunque una difforme valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative di indubbia decisività, sicché deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale (Sez. 5, Sentenza n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 - 01). Rinnovazione non intervenuta nel caso di specie, il che impone l'annullamento della sentenza impugnata anche agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.