Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05790/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a più condanne relative ai reati di truffa, tentata o consumata, sostituzione di persona e ricettazione, tutti commessi negli anni 2014 e 2015.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento al profilo della eterogeneità delle condotte, nonché manifesta illogicità della motivazione, per quanto inerisce agli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, segnatamente nella parte in cui viene attribuito rilievo ai profili della intensità del dolo e della potenzialità lesiva delle condotte tenute.

3. Le doglianze poste e fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate.

Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di doglianza che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto di separate volizioni, oltre che espressione di una generale propensione alla delinquenza del soggetto; trattasi peraltro, secondo il Giudice dell'esecuzione, di episodi criminosi che si dipanano entro un ampio arco temporale, così divenendo viepiù impensabile la preventiva ideazione unitaria degli stessi.

Il tutto si appalesa, in sostanza, come la manifestazione di una radicata attitudine alla commissione della specifica tipologia delittuosa, piuttosto che quale frutto del medesimo disegno criminoso.

La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di / una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a più condanne relative ai reati di truffa, tentata o consumata, sostituzione di persona e ricettazione, tutti commessi negli anni 2014 e 2015. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento al profilo della eterogeneità delle condotte, nonché manifesta illogicità della motivazione, per quanto inerisce agli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, segnatamente nella parte in cui viene attribuito rilievo ai profili della intensità del dolo e della potenzialità lesiva delle condotte tenute. 3. Le doglianze poste e fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di doglianza che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto di separate volizioni, oltre che espressione di una generale propensione alla delinquenza del soggetto; trattasi peraltro, secondo il Giudice dell'esecuzione, di episodi criminosi che si dipanano entro un ampio arco temporale, così divenendo viepiù impensabile la preventiva ideazione unitaria degli stessi. Il tutto si appalesa, in sostanza, come la manifestazione di una radicata attitudine alla commissione della specifica tipologia delittuosa, piuttosto che quale frutto del medesimo disegno criminoso. La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di / una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 05790/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris