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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13973/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 61 n.11 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62- bis cod. pen., è generico vuoi sotto il profilo estrinseco, perché non si confronta con i motivi del diniego valorizzati dal giudice di merito (pag. 3) vuoi sotto il profilo intrinseco, giacché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare la concessione del beneficio richiesto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 61 n.11 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62- bis cod. pen., è generico vuoi sotto il profilo estrinseco, perché non si confronta con i motivi del diniego valorizzati dal giudice di merito (pag. 3) vuoi sotto il profilo intrinseco, giacché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare la concessione del beneficio richiesto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/