Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 04994/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15604/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1944/2020 depositata il 10/02/2021.

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato alle rispettive impugnazioni ed hanno anche accettato la rinuncia della controparte; ritenuto che le rinunce e le accettazioni ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante la reciproca accettazione delle rinunce.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 21/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15604/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1944/2020 depositata il 10/02/2021. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato alle rispettive impugnazioni ed hanno anche accettato la rinuncia della controparte; ritenuto che le rinunce e le accettazioni ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante la reciproca accettazione delle rinunce. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 21/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]