CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 01686/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10401-2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dal l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resistente– Ric. 2021 n. 10401 sez. S2 -ad. 20-01-2026 -2- avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale dei Minorenni di Bolzano, con ordinanza del 16 ottobre 2020, ha dichiarato tardiva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento dello stesso Tribunale, con il quale era stata disposta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento pendente dinanzi a tale ufficio giudiziario. Secondo il provvedimento de quo, il decreto di revoca era stato emesso in data 27 dicembre 2019 e comunicato al difensore della Lorenzi il successivo 31/12/2019. Poiché l’opposizione, ai sensi dell’art. 99 DPR n. 115/2002, doveva essere avanzata entro venti giorni dalla notizia del provvedimento, l’opposizione, depositata in data 30/1/2020,era tardiva. 2. Per la cassazione di questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Il Ministero della Giustizia resiste ai soli fini della discussione orale. All’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 170 DPR n. 115/2002, nonché dell’art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 111 Cost. Ric. 2021 n. 10401 sez. S2 -ad. 20-01-2026 -3- Si lamenta che, ancorché il Tribunale abbia correttamente individuato nell’art. 170 citato il rimedio da approntare avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (essendo invece erroneo il richiamo all’art. 99, che attiene alla revoca disposta nell’ambito di un processo penale), sia stata erronea l’individuazione del termine di opposizione in quello di venti giorni; si evidenziache tale previsione, originariamente contenuta nell’art. 170, è stata abrogata per effetto della novella di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, dovendosi quindi ritenere che, anche a seguito dell’intervento del giudice delle leggi, il termine attualmente sia quello di trenta giorni, che nella specie è stato rispettato. 1.1.Il motivo è fondato. Va in via prioritaria ricordato che la SupremaCorte ha di recente ribadito che l'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 d.P.R. 115/2002, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (Cass. n. 10487/2020); dal che si trae conferma che è l’opposizione di cui all’art. 170 il rimedio per contestare la correttezza della revoca. Ciò posto, la Suprema Corte ha già dichiarato che l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 va proposta entro il termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei Ric. 2021 n. 10401 sez. S2 -ad. 20-01-2026 -4- provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (così Cass. n. 27418/2017; Cass. n. 3848/2020). Infatti, deve richiamarsi quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenzan. 106 del 12 maggio 2016, con la quale è stata ritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, D. Lgs. 10 settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'art. 170 DPR 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, legge 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all'art. 76 Cost. In tal senso il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni,stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme Corte Cost. n. 234/2016). Alla luce di tale termine, si palesa quindi erronea la conclusione di tardività espressa nel provvedimento impugnato, che deve quindi essere cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale dei Minorenni di Bolzano in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Ric. 2021 n. 10401 sez. S2 -ad. 20-01-2026 -5- P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale dei Min