CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01120/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di arresti domiciliari. Egli deduce vizio di motivazione in ordine alla motivazione per relationem e per violazione di legge sull'art. 385 cod. pen. in relazione al dolo oltre che in ordine alla quantificazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I primi due motivi sono generici. La sentenza impugnata, confermando la condanna di primo grado, opera un'autonoma valutazione a pag. 4 e 5 disattendendo gli argomenti difensivi con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, ed escludendo l'addotta causale dell'allontanamento, altresì correttamente riaffermando il principio per cui il dolo della fattispecie è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi. 2.2. Quanto alla censura sulla determinazione della pena si tratta di motivo non proposto in appello, tanto da non essere valutabile in questa sede, dandosi comunque atto che la sentenza ha esaminato diffusamente il diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto non sollevata con il ricorso. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 202