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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 19295/2023

Testo disponibile della fonte

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to MANAUZZIALFREDO che lo rappresenta e difende;-ricorrente-controM.R. , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZACAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n.1/2022 depositata il 07/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7921/2022Numero sezionale 2729/2023Numero di raccolta generale 19295/2023RILEVATO CHEData pubblicazione 07/07/20231. ― A.X. ricorre per tre mezzi, nei confronti diM.R. , contro la sentenza emessa il 9.12.2021 dallaCorte d’Appello di Perugia, pubblicata il 7.01.2022 e notificata il10.01.2022, nel giudizio di appello rubricato al n.

R.G. 191/2020,promosso da A.X. nei confronti di M.R.per la riforma e la revoca della sentenza n. 720/2019 emessa dalTribunale di Terni ed avente ad oggetto cessazione degli effetticivili del matrimonio.2. ― M.R. resiste con controricorso.CONSIDERATO CHE3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi:i) Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.132 comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4c.p.c.ii) Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.5 comma 6 della L. n. 898/1970, in combinato disposto con l’art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c.iii) Nullità della sentenza per omesso esame di un fatto storicodecisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. - Difetto di motivazione.RITENUTO CHE4. ― Il ricorso va respinto.4.1. ― Il primo mezzo va respinto.Il tema del contendere attiene all’attribuzione alla M.R. di unassegno di mantenimento di 200 € mensili, riconosciuto dalTribunale con decisione confermata dalla Corte d’appello.

Nelmotivo in esame A.X. sostiene che la decisioneperugina sarebbe sostenuta da una motivazione meramente2 di 5Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7921/2022Numero sezionale 2729/2023Numero di raccolta generale 19295/2023apparente, svolta per relationem a quella di primo grado, senzaData pubblicazione 07/07/2023esame critico dei motivi di appello.Ora, è ben vero che la sentenza d'appello può essere motivataper relationem solo se il giudice del gravame dia conto, sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione ovvero della identità delle questioni prospettatein appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchédalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possaricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentreva cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata adaderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcunavalutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 5 agosto2019, n. 20883); ma, nel caso di specie, la sentenza della Corted’appello:-) elenca analiticamente i profili di censura spiegati dall’appellante,in breve concernenti l’insussistenza e comunque la mancata provadei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio;-) trascrive la sentenza del Tribunale di Terni nella parte dedicataalla quantificazione dell’assegno;-) dà criticamente conto della condivisione della soluzione adottatadal primo giudice, richiamando i parametri individuati dallagiurisprudenza di questa Corte, e ponendo in particolare l’accentosulla discrepanza reddituale-patrimoniale tra i due coniugi e sullanecessità di riconoscimento dell’assegno sia in funzione dell’apportoofferto dalla M.R. , nonostante la breve durata del matrimonio,al ménage familiare, sia, essenzialmente, sotto il profiloassistenziale, in quanto necessario «a garantirle una esistenzadignitosa».4. ― Anche il secondo mezzo è infondato.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe proceduto«rigorosamente all’accertamento concreto dell'autosufficienzaeconomica del coniuge richiedente l’assegno, dell’eventuale3 di 5Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7921/2022Numero sezionale 2729/2023Numero di raccolta generale 19295/2023contributo personale ed economico dato dal coniuge allaData pubblicazione 07/07/2023conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno odi quello comune, e non ha proceduto, da ultimo ma non perultimo, ad accertare se per detto contributo la M.R. avessesacrificato, anche in rapporto alla durata del matrimonio, le proprieaspettative personali e professionali».Ma non è così.La Corte d’appello si è soffermata sullo scarto tra i redditi dell’uno edell’altro contendente ed ha in particolare sottolineato lacircostanza che il reddito goduto dalla M.R. , aggirante sui 1000€ mensili, è in buona parte assorbito da spese fisse destinate: a) alpagamento di un mutuo immobiliare per l’acquisto, in costanza dimatrimonio, di un immobile colpito da un evento sismico, e dunqueprivo di redditività; b) al rimborso di un finanziamento perl’acquisto di un’autovettura; c) al pagamento del canone dilocazione della casa di abitazione.È poi vero che la sentenza non si è soffermata sull’aspetto delsacrificio, da parte della M.R. , di proprie aspettative personali oprofessionali: ma come si è già accennato, ciò per il fatto chel’assegno è stato riconosciuto in funzione prevalentementeassistenziale, e non già compensativa- perequativa, sebbene ilgiudice di merito abbia anche preso in considerazione, nellacomplessiva valutazione degli elementi rilevanti, la circostanza chela M.R. ha concorso all’attività lavorativa dell’ A.X.occupandosi della contabilità ed in particolare della redazione dellaprima nota.4.3. ― È infondato infine il terzo mezzo.Con esso il ricorrente si duole della mancanza della valutazione delrequisito legato al sacrificio delle aspettative professionali: ma, aparte il fatto che la valutazione di detto requisito non è un fattostorico, secondo l’accezione che la giurisprudenza di questa Corte4 di 5Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7921/2022Numero sezionale 2729/2023riconosce al significato del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. (Cass.,Numero di raccolta generale 19295/2023Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053), il punto è, come si è gDiaàta dpuebbtlticoaz,io ne 07/07/2023che l’assegno è stato riconosciuto perché necessario «a garantirleuna esistenza dignitosa», e cioè in funzione assistenziale, e non infunzione compensativa-perequativa, in piena conformitàall’insegnamento di Cass., Sez.

Un., 11 luglio 2018, n. 18287.5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presuppostiprocessuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio dilegittimità, liquidate in complessivi € 3.800,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agliaccessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002,articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per ilversamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso anorma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.Oscuramento dei nominativi e dei dati identificativi delle parti inrelazione alla pubblicazione e diffusione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2023.Il presidenteGiacinto Bisogni5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to MANAUZZIALFREDO che lo rappresenta e difende;-ricorrente-controM.R. , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZACAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n.1/2022 depositata il 07/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7921/2022Numero sezionale 2729/2023Numero di raccolta generale 19295/2023RILEVATO CHEData pubblicazione 07/07/20231. ― A.X. ricorre per tre mezzi, nei confronti diM.R. , contro la sentenza emessa il 9.12.2021 dallaCorte d’Appello di Perugia, pubblicata il 7.01.2022 e notificata il10.01.2022, nel giudizio di appello rubricato al n. R.G. 191/2020,promosso da A.X. nei confronti di M.R.per la riforma e la revoca della sentenza n. 720/2019 emessa dalTribunale di Terni ed avente ad oggetto cessazione degli effetticivili del matrimonio.2. ― M.R. resiste con controricorso.CONSIDERATO CHE3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi:i) Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.132 comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4c.p.c.ii) Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.5 comma 6 della L. n. 898/1970, in combinato disposto con l’art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c.iii) Nullità della sentenza per omesso esame di un fatto storicodecisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. - Difetto di motivazione.RITENUTO CHE4. ― Il ricorso va respinto.4.1. ― Il primo mezzo va respinto.Il tema del contendere attiene all’attribuzione alla M.R. di unassegno di mantenimento di 200 € mensili, riconosciuto dalTribunale con decisione confermata dalla Corte d’appello. Nelmotivo in esame A.X. sostiene che la decisioneperugina sarebbe sostenuta da una motivazione meramente2 di 5Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7921/2022Numero sezionale 2729/2023Numero di raccolta generale 19295/2023apparente, svolta per relationem a quella di primo grado, senzaData pubblicazione 07/07/2023esame critico dei motivi di appello.Ora, è ben vero che la sentenza d'appello può essere motivataper relationem solo se il giudice del gravame dia conto, sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione ovvero della identità delle questioni prospettatein appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchédalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possaricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentreva cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata adaderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcunavalutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 5 agosto2019, n. 20883); ma, nel caso di specie, la sentenza della Corted’appello:-) elenca analiticamente i profili di censura spiegati dall’appellante,in breve concernenti l’insussistenza e comunque la mancata provadei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio;-) trascrive la sentenza del Tribunale di Terni nella parte dedicataalla quantificazione dell’assegno;-) dà criticamente conto della condivisione della soluzione adottatadal primo giudice, richiamando i parametri individuati dallagiurisprudenza di questa Corte, e ponendo in particolare l’accentosulla discrepanza reddituale-patrimoniale tra i due coniugi e sullanecessità di riconoscimento dell’assegno sia in funzione dell’apportoofferto dalla M.R. , nonostante la breve durata del matrimonio,al ménage familiare, sia, essenzialmente, sotto il profiloassistenziale, in quanto necessario «a garantirle una esistenzadignitosa».4. ― Anche il secondo mezzo è infondato.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe proceduto«rigorosamente all’accertamento concreto dell'autosufficienzaeconomica del coniuge richiedente l’assegno, dell’eventuale3 di 5Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7921/2022Numero sezionale 2729/2023Numero di raccolta generale 19295/2023contributo personale ed economico dato dal coniuge allaData pubblicazione 07/07/2023conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno odi quello comune, e non ha proceduto, da ultimo ma non perultimo, ad accertare se per detto contributo la M.R. avessesacrificato, anche in rapporto alla durata del matrimonio, le proprieaspettative personali e professionali».Ma non è così.La Corte d’appello si è soffermata sullo scarto tra i redditi dell’uno edell’altro contendente ed ha in particolare sottolineato lacircostanza che il reddito goduto dalla M.R. , aggirante sui 1000€ mensili, è in buona parte assorbito da spese fisse destinate: a) alpagamento di un mutuo immobiliare per l’acquisto, in costanza dimatrimonio, di un immobile colpito da un evento sismico, e dunqueprivo di redditività; b) al rimborso di un finanziamento perl’acquisto di un’autovettura; c) al pagamento del canone dilocazione della casa di abitazione.È poi vero che la sentenza non si è soffermata sull’aspetto delsacrificio, da parte della M.R. , di proprie aspettative personali oprofessionali: ma come si è già accennato, ciò per il fatto chel’assegno è stato riconosciuto in funzione prevalentementeassistenziale, e non già compensativa- perequativa, sebbene ilgiudice di merito abbia anche preso in considerazione, nellacomplessiva valutazione degli elementi rilevanti, la circostanza chela M.R. ha concorso all’attività lavorativa dell’ A.X.occupandosi della contabilità ed in particolare della redazione dellaprima nota.4.3. ― È infondato infine il terzo mezzo.Con esso il ricorrente si duole della mancanza della valutazione delrequisito legato al sacrificio delle aspettative professionali: ma, aparte il fatto che la valutazione di detto requisito non è un fattostorico, secondo l’accezione che la giurisprudenza di questa Corte4 di 5Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7921/2022Numero sezionale 2729/2023riconosce al significato del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. (Cass.,Numero di raccolta generale 19295/2023Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), il punto è, come si è gDiaàta dpuebbtlticoaz,io ne 07/07/2023che l’assegno è stato riconosciuto perché necessario «a garantirleuna esistenza dignitosa», e cioè in funzione assistenziale, e non infunzione compensativa-perequativa, in piena conformitàall’insegnamento di Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287.5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presuppostiprocessuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio dilegittimità, liquidate in complessivi € 3.800,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agliaccessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002,articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per ilversamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso anorma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.Oscuramento dei nominativi e dei dati identificativi delle parti inrelazione alla pubblicazione e diffusione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2023.Il presidenteGiacinto Bisogni5 di 5
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