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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 22501/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5572/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 12516/2017 depositata il09/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con ordinanza del 9.1.2019, ha rigettato il ricorso ex art.702 bis c.p.c. proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA]; - L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma sulla base di un unico motivo: - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.14 del D.Lgs n.150 del 2011, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale deciso la causa in composizione monocratica, anziché collegiale, secondo il rito sommario regolato dal codice di procedura civile e non quello speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14; - il ricorso per cassazione è inammissibile perché avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma doveva essere proposto appello; - è consolidato il principio secondo cui l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza; - con sentenza N.390/11 le Sezioni Unite hanno affermato che, a prescindere dalla forma del provvedimento decisorio, sentenza ovvero ordinanza, ciò che assume decisivo rilievo è la natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi e questi principi non trovano deroga nemmeno a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs n.150 del 2011; - il principio dell’apparenza è stata ritenuto l'unico conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo; - a seguito dell’entrata in vigore dell’art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, la Corte ha fatto applicazione del criterio dell’apparenza in numerose decisioni (ex multis Cass. Civ., Sez.

VI - 2 n.38647/2021; Cassazione civile sez.

II, 05/10/2018, n.24515). - in particolare, ove il ricorrente abbia introdotto il giudizio per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato ex art.702 bis c.p.c.e il giudice di primo grado abbia proceduto in composizione monocratica nelle forme del rito sommario ordinario, senza che risulti una scelta consapevole dello stesso di seguire le forme del rito speciale di cui alD.

Lgs n.150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art.702 quater c.p.c., non potendo essere proposto ricorso per cassazione "per saltum" se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. Civ., Sez.

I, 8.1.2019, n. 210; Cass. Civ. , Sez.

II, 5.10.2018, n.24515); - nel caso di specie, le modalità con cui si è concretamente svolto il procedimento non sono riconducibili al rito sommario speciale; - il giudizio è stato introdotto con il rito sommario ordinario e non con il rito speciale ex art.14 D. Lgs 150/2011, né il Tribunale ha disposto il mutamento del rito; - ne consegue che l’impugnazione avrebbe dovuto seguire il regime previsto dall’art.702 quater c.p.c. e, segnatamente, l’appello e non anche il ricorso per cassazione. - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. - non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva; - sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5572/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 12516/2017 depositata il09/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con ordinanza del 9.1.2019, ha rigettato il ricorso ex art.702 bis c.p.c. proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA]; - L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma sulla base di un unico motivo: - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.14 del D.Lgs n.150 del 2011, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale deciso la causa in composizione monocratica, anziché collegiale, secondo il rito sommario regolato dal codice di procedura civile e non quello speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14; - il ricorso per cassazione è inammissibile perché avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma doveva essere proposto appello; - è consolidato il principio secondo cui l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza; - con sentenza N.390/11 le Sezioni Unite hanno affermato che, a prescindere dalla forma del provvedimento decisorio, sentenza ovvero ordinanza, ciò che assume decisivo rilievo è la natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi e questi principi non trovano deroga nemmeno a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs n.150 del 2011; - il principio dell’apparenza è stata ritenuto l'unico conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo; - a seguito dell’entrata in vigore dell’art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, la Corte ha fatto applicazione del criterio dell’apparenza in numerose decisioni (ex multis Cass. Civ., Sez. VI - 2 n.38647/2021; Cassazione civile sez. II, 05/10/2018, n.24515). - in particolare, ove il ricorrente abbia introdotto il giudizio per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato ex art.702 bis c.p.c.e il giudice di primo grado abbia proceduto in composizione monocratica nelle forme del rito sommario ordinario, senza che risulti una scelta consapevole dello stesso di seguire le forme del rito speciale di cui alD. Lgs n.150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art.702 quater c.p.c., non potendo essere proposto ricorso per cassazione "per saltum" se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. Civ., Sez. I, 8.1.2019, n. 210; Cass. Civ. , Sez. II, 5.10.2018, n.24515); - nel caso di specie, le modalità con cui si è concretamente svolto il procedimento non sono riconducibili al rito sommario speciale; - il giudizio è stato introdotto con il rito sommario ordinario e non con il rito speciale ex art.14 D. Lgs 150/2011, né il Tribunale ha disposto il mutamento del rito; - ne consegue che l’impugnazione avrebbe dovuto seguire il regime previsto dall’art.702 quater c.p.c. e, segnatamente, l’appello e non anche il ricorso per cassazione. - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. - non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva; - sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovut
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