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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 07380/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 328 cod. pen., riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di due mesi e venti giorni di reclusione, condizionalmente sospesa.

Rilevato che l'intero ricorso, formalmente articolato su quattro motivi di censura, si palesa in realtà come un'istanza di totale revisione nel merito della sentenza impugnata, che viene sottoposta a critica in tutti i suoi aspetti, risultando perciò carente di uno dei requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. a) cod. proc. pen.

Considerato che con la memoria successivamente depositata, recante data del 30 novembre 2021, viene contestata la proposta dell'Ufficio esame preliminare dei ricorsi della sezione remittente, di trattare il ricorso presso questa Settima sezione, proposta che viene, tuttavia, condivisa dal Collegio con l'adozione della presente ordinanza.

Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C ceS- tanzo .7‘ . ib p; g,21,9,..1:ri..\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 328 cod. pen., riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di due mesi e venti giorni di reclusione, condizionalmente sospesa. Rilevato che l'intero ricorso, formalmente articolato su quattro motivi di censura, si palesa in realtà come un'istanza di totale revisione nel merito della sentenza impugnata, che viene sottoposta a critica in tutti i suoi aspetti, risultando perciò carente di uno dei requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. a) cod. proc. pen. Considerato che con la memoria successivamente depositata, recante data del 30 novembre 2021, viene contestata la proposta dell'Ufficio esame preliminare dei ricorsi della sezione remittente, di trattare il ricorso presso questa Settima sezione, proposta che viene, tuttavia, condivisa dal Collegio con l'adozione della presente ordinanza. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C ceS- tanzo .7‘ . ib p; g,21,9,..1:ri..\
Sentenza Cassazione n. 07380/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris