CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 22897/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 febbraio 2025, la Corte di appello di Firenzeconfermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del reato di rapina aggravata, lesioni e resistenza; avverso lasentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:1.1 violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione in relazionealla mancata riqualificazione del fatto in furto: l’imputato aveva preso il cellularecon mossa repentina, tentando poi di dileguarsi vistosi raggiunto dalla personaoffesa che chiedeva indietro il telefono; la lite con il fidanzato della personaoffesa si inseriva in un momento temporale successivo, dopo che l’imputato siera già sbarazzato del cellulare, per cui la violenza esercitata non era diretta agarantirsi l’impunità, né ad impedire di chiamare le forze dell’ordine, delle qualiera stato già chiesto l’intervento;1.2 mancata concessione dell’attenuante del risarcimento del danno ai sensidell’art. 62 n.6 cod. pen.: prima dell’ammissione al rito abbreviato, l’avvocatodella persona offesa aveva depositato quietanza di avvenuto risarcimento deldanno, ma la Corte di appello non aveva accolto il motivo di appello con il qualesi chiedeva il riconoscimento dell’attenuante in quanto non si poteva verificare seil risarcimento fosse stato satisfattivo e perché il rito abbreviato era stato giàammesso, circostanza che non rispondeva al vero; il fatto poi che la quietanzanon indicava l'importo del risarcimento, ma che la parte si era dichiaratasoddisfatta non poteva essere motivo per negare l’attenuante, visto che ildifensore aveva comunque accettato il risarcimento per i suoi rappresentati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso propone, invero, unarilettura degli elementi fattuali, diversa da quella contenuta a pag.6 dellasentenza impugnata, non consentita in questa sede: sono infatti precluse allaCorte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata che l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati diuna maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se lamotivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace dirappresentare e spiegare l’iter logico seguito.In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che la violenza esercitatadall’imputato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva la restituzione deltelefono cellulare sottratto alla vittima del reato, era finalizzata ad impedire chepotesse essere chiamata la polizia, tanto che [OSCURATO:PERSONA] era stato costretto adinterrompere la telefonata e l’imputato era riuscito a fuggire, garantendosi così,momentaneamente, l’impunità; è stata quindi fatta corretta applicazione delsecondo comma dell’art. 628 cod. pen.1.2 Analogo ragionamento deve essere svolto per il secondo motivo diricorso, che non si confronta affatto con la considerazione della Corte di appellosecondo la quale la quietanza delle persone offese è stata firmata dal difensoredelle stesse, nominato dopo circa un mese dalla ammissione dal decreto diammissione dell’imputato al rito abbreviato, per cui non si è in presenza di unrisarcimento avvenuto prima del giudizio; sul punto si deve ribadire che “ai finidel riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno medianterisarcimento o restituzione, nel caso di giudizio abbreviato, la riparazione deveintervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito” (Sez.5,n. 8581 del 15/01/2025, Rv. 287740); peraltro, la Corte di appello ha ancherilevato che non era dato conoscere quale fosse stata la somma versata allepersone offese, posto che il difensore dell’imputato aveva prodotto una quietanzadel tutto generica, per cui non si poteva valutare la congruità del risarcimento.2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento chedichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve esserecondannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentoa favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]