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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 17714/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 settembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Biella, pronunciata in data 16 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 629, 610 e 56 - 610 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente contesta la mancata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) nel reato meno grave di violenza privata, è del tutto generico in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici dell'appello i quali, con motivazione stringata ma priva di illogicità manifeste, hanno indicato le risultanze istruttorie da cui desumere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione (vedi pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto, in proposito, di dover ribadire che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi, come nel caso di specie, una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 settembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Biella, pronunciata in data 16 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 629, 610 e 56 - 610 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente contesta la mancata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) nel reato meno grave di violenza privata, è del tutto generico in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici dell'appello i quali, con motivazione stringata ma priva di illogicità manifeste, hanno indicato le risultanze istruttorie da cui desumere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione (vedi pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto, in proposito, di dover ribadire che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi, come nel caso di specie, una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 mar
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