CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 12688/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del giudice di primo grado che ha condannato l'imputato per la ricettazione di un assegno rubato. Con ricorso per cassazione l'imputato deduce un unico motivo incentrato sulla mancata osservanza dell'art.129 c.p.p.. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. 3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di rfl 00 C) 13 una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina pluo-4 equitativamente in C 3.000,00. mpcO z P.Q.M. ga Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Z rn processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. r%3 C -P- •) U! Roma, 5 marzo 2024 2rr: A >r- ›,Il Consigliere estens re La Presidente T, n