CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 02402/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Trento 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 28/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Rimini che, in data 22/2/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Le censure formulate in ordine al diniego dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen. reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici e puntuali richiami alla costante giurisprudenza di legittimità. Il difensore si limita a riproporre la tesi della tenuità del fatto senza rapportarsi in termini puntuali agli argomenti reiettivi spesi dalla sentenza impugnata, incorrendo in genericità ed aspecificità dell'impugnazione. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 1 c3J5L—, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente