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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15438/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa , giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, Lorenzo del Federico, del Foro di Pescara, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, alla via Crescenzio n. 91 in Roma; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 477, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale 5,Jz '6, L ,c1,1A di L'AquilaYil [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 8.5.2014; acquisite le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato la richiesta di accoglimento del ricorso principale, e pure di quello incidentale; raccolte le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall'Avv. dello Stato: [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, per la contoricorrente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno domandato il rigetto del ricorso principale e comunque, se del caso, l'accoglimento del ricorso incidentale; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle entrate notificava il 3.1.2011 alla Ater ([OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA]) di Pescara, l'avviso di accertamento n.

TA603A402904, fondato su Pvc redatto in data 22.10.2010 ed avente ad oggetto il conseguimento di una maggiore plusvalenza non dichiarata, che aveva generato un maggior reddito imponibile di Euro 2.895,439,00, ottenuto mediante la vendita di immobili, e comportante maggiore Ires (Euro 279.417,00), calcolata mediante l'applicazione dell'aliquota piena (33%) e non ridotta alla metà, nonché Irap (Euro 35.985,00), sanzioni ed accessori (controric., p. 3), rettificando la dichiarazione dei redditi relativa (.fi\ !l'anno di imposta 2004.2.

La contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara che, ritenuta l'Ater un ente equiparabile agli Iacp, reputava che allo stesso dovessero applicarsi le medesime agevolazioni fiscali, disconosciute dall'Amministrazione finanziaria, e pertanto giudicava fondato il ricorso, ed annullava l'atto impositivo.

3. L'Agenzia delle entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che confermava la decisione della Ctp, ed in conseguenza l'annullamento dell'atto impositivo.

4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l'Ater di Pescara, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato, affidandosi ad otto strumenti di impugnazione, cui l'Amministrazione finanziaria ha replicato mediante controricorso.

La controricorrente ha pure depositato memoria.

Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato accogliersi tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della decisione adottata dalla Ctr, perché recante una motivazione soltanto apparente, in violazione degli artt. 112 e 132, cod. proc. civ., non avendo il giudice dell'appello proposto l'esposizione dei fatti relativi al giudizio di primo grado, ed essendone conseguita l'erronea individuazione delle questioni oggetto di causa.

Ciò ha comportato, tra l'altro, che la Ctr ha pronunciato su domande non proposte dalle parti.2.

Mediante il suo secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la Ctr per essere incorsa nella violazione dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, e dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, per aver ritenuto applicabile all'Ater la disciplina fiscale di favore già prevista per gli Iacp, invece inapplicabile, perché trattasi di enti di natura diversa, in quanto l'Ater, ai fini fiscali, è un ente commerciale "soggetto passivo dell'imposta IRES ex art. 73, comma 1, lett.

B), del TUIR 917/86".

3. Con il terzo motivo di ricorso, anch'esso proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore critica la violazione degli artt. 1, 6 e 36, del Tuir, nonché l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, e l'art. 1, commi 13 e 14, della legge n. 560 del 1993, in cui è incorsa la Ctr per aver ritenuto che l'Ater, dovendo riversare alla Regione l'80% delle somme riscosse in conseguenza della vendita degli immobili, non abbia in realtà mai la disponibilità di tali importi, che non potrebbero pertanto essere sottoposti a tassazione nei suoi confronti.

4. Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria lamenta la violazione dell'art. 109 del Tuir, e dell'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, per avere la Ctr ritenuto configurabile un fenomeno di doppia imposizione, in relazione alle somme riscosse per effetto della vendita degli immobili, nella misura del 20% (che sarebbero state assoggettate ad imposizione nell'anno 2005, n.d.r.), perché trattandosi di proventi relativi a cessioni intervenute nell'anno 2004, in applicazione del principio di competenza, le somme dovevano essere assoggettate a tributo in relazione a quell'anno.5.

Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la violazione degli artt. 5 e ss., del d.lgs. n. 446 del 1997, in cui è incorso il giudice dell'appello, per aver erroneamente affermato la non assoggettabilità all'Irap delle plusvalenze conseguite dall'Ater per effetto della vendita degli alloggi, ritenendo che non dovessero rientrare nel valore della produzione netta.

6. Mediante il suo primo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la Ctr ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina dell'accertamento parziale, difettandone i presupposti di legge.

7. Con il suo secondo strumento di impugnazione incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Ater censura l'omessa pronuncia della CTR, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., circa la contestazione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dalla facoltà di esercizio del potere impositivo, in conseguenza della violazione dell'art. 43, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, "non sussistendo nel caso di specie le condizioni per il raddoppio dei termini" (contoric., p. 70).

8. Mediante il terzo mezzo di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente lamenta ancora la violazione dell'art. 43, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 per non avere la Ctr rilevato che il potere di rettifica dell'Amministrazione finanziaria, in relazione all'anno 2005, si è consumato il 31.12.2009, mentre l'avviso di accertamento è stato notificato il 3 gennaio 2011, pertanto tardivamente.

9. Con il suo quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Azienda territoriale critica la nullità della sentenza adottata dalla Ctr, per essere incorsa nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non pronunciando sulla nullità dell'atto impositivo a causa della contraddittorietà della sua motivazione, che risulta fondata sul disposto sia dell'art. 41-bis, sia dell'art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.

10. Con il suo quinto mezzo di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la controricorrente contesta la violazione degli artt. 41-bis e 43, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e l'art. 3 della legge n. 241 del 1990, perché l'Amministrazione finanziaria, nell'avviso di accertamento, richiama sia l'art. 41 - bis (accertamento parziale) sia l'art. 43, comma 4 (accertamento integrativo), del d.P.R. n. 600 del 1973, che riguardano però ipotesi diverse, con la conseguenza che l'esponente non è stata posta in condizione di conoscere di quale rilievo dovesse rispondere.

11. Mediante il suo sesto motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, l'Ater censura la nullità della sentenza pronunciata dalla Ctr, in conseguenza della violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., per non avere il giudice dell'appello pronunciato sulla nullità dell'avviso di accertamento conseguente alla omessa motivazione dell'atto impositivo circa le ragioni per le quali non sono state accolte le osservazioni presentate dalla contribuente con la memoria tempestivamente comunicata all'Agenzia delle entrate.

12. Con il suo settimo strumento di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell'art. 2, geftimpicomma, V-- della legge n. 212 del 2000, in combinato disposto con l'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 212 del 2000 e l'art. 3 della legge n. 241 del 1990, per non avere il giudice dell'appello rilevato il vizio dell'avviso di accertamento, che non mostra traccia delle ampie difese pur tempestivamente proposte da essa contribuente.

13. Mediante il suo ottavo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod proc. civ., la controricorrente lamenta la violazione dell'art. 11-bis, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, per non avere la Ctr rilevato che, stante la indisponibilità dei proventi derivanti dalla cessione degli immobili, gli stessi non potevano essere assoggettati ad imposizione, né ai fini Ires, né ai fini Irap, mentre i giudici dell'appello mostrano di aver tenuto conto dell'argomento ai soli fini Ires.

14. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta la nullità dell'impugnata pronuncia della Ctr, per non avere il giudice dell'appello proposto la sintesi delle vicende del primo grado del giudizio, non inquadrando esattamente l'oggetto della controversia e finendo per pronunciare anche sulla problematica relativa all'applicazione dell'art. 88, comma 2, lett. b), del Tuir, che però non costituiva oggetto di specifica censura nel presente giudizio, bensì in riferimento a diverso avviso di accertamento, notificato all'Ater in relazione al medesimo anno d'imposta.

Merita in proposito di essere riscontrato che la Ctr, effettivamente carente nell'indicazione in premessa dei fatti di causa in relazione al primo grado del giudizio, che comunque emergono nel corso della pronuncia, affronta in realtà nella sua ampia decisione una pluralità di questioni.

Il fatto che possa aver pronunciato anche su una questione che non era parte di questo giudizio, pertanto, potrebbe comportare solo una invalidità parziale della sentenza.

14.1. In relazione alla specifica contestazione proposta dall'Amministrazione finanziaria, peraltro, la Ctr non ha statuito alcunché sulla spettanza all'Ater dell'agevolazione di cui all'art. 88 (Sopravvenienze attive) del Tuir, ma piuttosto si è limitata ad un generico richiamo a tale normativa, estranea al tema del decidere.

Il primo motivo di ricorso appare pertanto infondato.

15. Mediante il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Ctr per aver ritenuto che le agevolazioni fiscali un tempo previste per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) possano essere senz'altro estesi alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), mentre si tratta di enti aventi diversa natura, e dovendo ritenersi le disposizioni fiscali di natura agevolativa norme di stretta interpretazione.

Mediante il quinto motivo di ricorso l'Ente impositore censura, sempre in relazione al profilo della violazione di legge, l'errore in cui è incorso il giudice dell'appello, per aver ritenuto la non assoggettabilità all'Irap delle plusvalenze conseguite dall'Ater per effetto della vendita degli alloggi, reputando che non dovessero rientrare nel valore della produzione netta.

I motivi di ricorso presentano motivi di connessione, dipendendo entrambi dall'inquadramento della corretta natura giuridica delle Ater, e possono quindi essere trattati congiuntamente.

15.1. In proposito la Ctr appare chiara e ferma nel ritenere che le agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari risultino estensibili alle Ater.

Scrive infatti il giudice dell'appello che "IACP ed ATER non hanno natura giuridica diversa: i primi come le seconde sono da qualificare come enti pubblici economici.

La trasformazione dei primi nelle seconde non ha di conseguenza prodotto un mutamento in questa qualità ... l'azienda ATER ha la medesima natura giuridica di ente commerciale che era riconosciuta agli IACP ed è affidataria della medesima funzione pubblica, avente ad oggetto la gestione del patrimonio ERP, riservata precedentemente agli IACP.

Pertanto anche l'ATER, quale IACP "comunque denominato" può avvalersi delle stesse agevolazioni fiscali previste per i soppressi enti, ivi compresa la riduzione del 50 per cento dell'aliquota Ires, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) bis ... se la funzione delle ATER è la stessa di quella degli IACP, è indubbio che l'agevolazione spettante alle seconde debba essere riconosciuta anche alle prime", inclusa l'agevolazione "prevista dall'art. 88, comma 3, lett. b) del Tuir, sussistendo sia il requisito oggettivo, essendo destinati alla costruzione ed alla ristrutturazione di alloggi ERP, sia il requisito soggettivo, rientrando l'ATER nella categoria degli IACP comunque denominati" (sent.

CTR, p.

VI).

Inoltre, "le somme derivanti dalla vendita degli immobili ERP, sono formalmente attribuibili all'ATER, ma giuridicamente indisponibili, essendo la Regione che ne determina l'utilizzo ... il vincolo di esclusiva destinazione cui sono sottoposti i proventi delle vendite degli immobili", comporta che le somme incassate "non concorrono alla formazione dell'imponibile Ires perché l'ente che li percepisce non è l'effettivo possessore".

"Quanto all'Irap, secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti, i proventi straordinari - quali erano, a seguito della classificazione dei beni postulata dalla stessa Agenzia, le plusvalenze conseguite dall'ATER con la vendita degli alloggi - non rientravano nel valore della produzione netta" (sent.

CTR, p.

VIII), e pertanto non comportavano soggezione al pagamento dell'Irap.

15.2. Occorre allora rilevare che le problematiche appena sintetizzate sono state recentemente esaminate da questa Corte di legittimità, con la sentenza Cass. sez.

V, 23.12.2021, n. 41298, di cui appaiono condivisibili le motivazioni e pure le conclusioni, ed alla quale si intende pertanto assicurare continuità.

Preliminarmente, nel solco della giurisprudenza della Corte (ex multis Cass. sez.

L., 14/11/2019, n. 29617), sembra opportuno richiamare le principali tappe della normativa di settore che ha registrato la transizione dalla disciplina statale a quella regionale e la trasformazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), enti pubblici strumentali dello Stato, operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), nelle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica (ATER).

In particolare: (i) gli IACP, istituiti nella prima metà del secolo scorso, svolgevano inizialmente un servizio pubblico di protezione sociale, che garantiva il soddisfacimento del primario bisogno di un'abitazione ed era considerato di natura assistenziale.

La legge 22 ottobre 1971, n. 865, che ha trasferito il patrimonio ERP agli IACP, ha espresso un nuovo concetto di edilizia residenziale pubblica, intesa come servizio sociale rivolto a soddisfare un'esigenza fondamentale di tutti i cittadini; (il) il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, hanno dato un assetto regionalistico alla distribuzione delle funzioni amministrative dell'edilizia residenziale pubblica.

In particolare, l'art. 93 (del d.P.R. n. 616 del 1977, in tema di "Edilizia residenziale pubblica") stabilisce che «sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.

Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P.»; (iii) con il mutamento della sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e il riordino delle varie funzioni pubbliche, confluito nella riforma del Titolo V della Costituzione, la materia dell'edilizia pubblica è stata attribuita alla competenza regionale e si articola in tre diversi livelli normativi.

Per quanto adesso rileva, il terzo livello (di cui al quarto comma dell'art.117 Cost.), riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP o degli altri enti che sono ad essi subentrati in virtù della legislazione regionale; (iv) seguendo la linea della ripartizione della potestà legislativa tracciata dall'articolo 117, le Regioni, al fine di rendere maggiormente efficiente ed agile il servizio, hanno trasformato gli IACP in "Aziende", organizzandole secondo schemi privatistici.

15.2.1. In riferimento al caso di specie, la legge reg.

Abruzzo 21 luglio 1999, n. 44, sancisce la trasformazione degli IACP della Regione nelle ATER, che subentrano nei rapporti attivi e passivi degli istituti autonomi (artt. 2, 3) e, quanto alla natura giuridica (art. 4), sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio statuto approvato dal Consiglio regionale.

Tra le attività delle ATER (art. 9) rientra la gestione del patrimonio di proprietà dei trasformati IACP a loro trasferito, nonché del patrimonio di enti pubblici, territoriali e non, affidati alla loro gestione.

L'ATER ha un consiglio di amministrazione, un presidente, un direttore e un revisore legale (art. 10); deve redigere il bilancio (art. 22) e deve tenere le scritture contabili in modo da consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio tipo.

La contabilità generale è strutturata in maniera da garantire le stesse informazioni fornite dalle società private seguendo, nella redazione dei bilanci, i medesimi princìpi contabili; quanto alle fonti di finanziamento (art. 23), le ATER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante: a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; b) i rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta regionale; c) l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale vigente; d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste alla stessa legge.

Sul piano fiscale, pertanto, le Aziende territoriali siano enti commerciali, soggetti all'Ires, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b), c), t.u.i.r.

15.3. In ordine alla commercialità del soggetto passivo (correlata al suo oggetto sociale, principale o esclusivo, definibile come "l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto"), rilevano le indicazioni desumibili dalla legge (ove questa ne disponga la relativa costituzione), dall'atto costitutivo o dallo statuto, «se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata».

In mancanza di tali due ultimi atti nelle predette forme, la natura commerciale dell'ente è determinata in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 73, commi 4, 5, t.u.i.r.).

Con specifico riferimento agli enti pubblici, ai fini dell'esenzione Ires ex art. 74, t.u.i.r., secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass.3.8.2016, n. 16156; 27.3.2019, n. 8520) occorre accertare se l'ente rientri tra quelli esenti (e cioè se eserciti le funzioni statali o le altre funzioni elencate dal secondo comma dell'art. 74, che, come tali, non costituiscono attività commerciali), dovendosi altrimenti verificare, sulla base della legge, dell'atto costitutivo o dello statuto, e, sussidiariamente, in via sostanziale (così Cass. n. 16156/2016) «in quale categoria ricada l'ente quanto all'oggetto di esercizio di attività commerciale, con conseguenze quanto alle modalità di tassazione e di base imponibile».

15.4. Segnalato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tornando più specificamente al motivo di ricorso, reputa questa Corte che, in tema di tassazione dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili dell'Ater, debba condividersi il principio di diritto secondo cui: «in materia di imposizione Ires, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b), c), t.u.i.r., l'ATER, quale ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, che svolge (anche se non in maniera esclusiva) attività commerciale, è soggetto all'imposta sul reddito delle società.

Sicché i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei beni immobili dell'ATER - la quale, per la giurisprudenza della Corte in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) svolge certamente un'attività di carattere economico (cfr. ex multis Cass. 14.5.2020, n. 8964) - sono qualificabili, dal punto di vista tributario, come plusvalenze (e non come ricavi, poiché quelli oggetto delle cessioni non sono "beni-merce") che concorrono alla formazione del reddito tassabile, ai sensi dell'art. 86, t.u.i.r.», Cass. sez.

V, 23.12.2021, n. 41298.

15.4.1. Per le medesime ragioni, «l'ATER è altresì soggetto passivo dell'Irap (ciò che è confermato dal tralatizio orientamento della Corte, espresso, tra le molte altre pronunce, da Cass. 17.5.2019, n. 13362, che evidenzia anche l'esigenza di evitare la configurabilità di un aiuto di Stato vietato dalla normativa europea), secondo il disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, che, appunto, annovera tra i soggetti all'imposta regionale gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), t.u.i.r. (attuale art. 73), che ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta — consistente nel valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata dall'ente nel territorio della Regione (ai sensi dei successivi articoli 4 e 5) — prende in considerazione i componenti positivi e negativi del reddito di impresa», Cass. sez.

V, 22.12.2021, n. 41298.

15.5. [OSCURATO:PERSONA] si è discostata dai princìpi di diritto sopra enunciati laddove, pur non disconoscendo la natura commerciale dell'Ater né che l'Azienda territoriale sia soggetta all'Ires e all'Irap, tuttavia ha erroneamente negato che le somme ricavate dalla vendita degli immobili ERP concorrano a formare la base imponibile di tali due tributi, in ragione della circostanza che i proventi delle cessioni immobiliari sono vincolati dalla Regione al perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse.

La pronuncia della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo non coglie la questione dirimente in quanto, una volta assodato che l'Ater è soggetto passivo dell'Ires (e dell'Irap) perché svolge attività commerciale, conseguenzialmente i proventi derivanti dalla cessione degli immobili ERP, qualificabili come "plusvalenze" (non essendo riconducibili alla diversa categoria dei "ricavi"), costituiscono componenti positivi del reddito d'impresa che concorrono a formare la base impositiva dell'Ires e dell'Irap.

15.5.1. Il vincolo di destinazione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili ERP, invece, è un elemento privo di rilievo dal punto di vista fiscale.

Infatti, ripercorrendo l'erronea trama argomentativa del giudice di merito, è il caso di ricordare che, in passato, occupandosi di questione analoga, la Corte (così Cass. 5.02.2007, n. 2436) ha chiarito che, per esempio, erano assoggettabili all'ILOR i canoni di locazione degli alloggi di proprietà degli IACP in quanto «gli enti in questione sono titolari di attribuzioni proprie e distinte nell'àmbito della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, e in particolare nella gestione del patrimonio immobiliare, senza che siano previsti meccanismi di alcun genere che comportino l'imputazione di atti giuridici compiuti dagli IACP allo Stato (o alle Regioni, a seguito dell'attribuzione a queste ultime, da parte della L. n. 1036 del 1972, art. 5, delle funzioni in materia di programmi di edilizia residenziale pubblica).

Non assume rilievo, a tali fini, la previsione di un obbligo degli Istituti di versare parte dei proventi ad una gestione statale.

Escluso, quindi, che gli IACP svolgano un ruolo di meri esattori di somme dovute allo Stato, non può neppure dubitarsi che sia escluso, sotto altro profilo, il presupposto impositivo del possesso del reddito», Cass. sez.

V, 22.12.2021, n. 41298.

15.6. Il secondo ed il quinto motivo di ricorso proposti dall'Amministrazione finanziaria risultano pertanto fondati, e devono essere accolti per quanto di ragione.

Gli ulteriori motivi del ricorso principale, così come quelli proposti nel ricorso incidentale, rimangono assorbiti.

Alla decisione consegue la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti.

La Corte, P.Q.M. accoglie il secondo ed il quinto motivo del ricorso principale proposto dall'Agenzia delle entrate, rigettato il primo motivo ed assorbiti gli ulteriori, assorbiti anche i motivi di ricorso incidentale, e cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Commi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa , giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, Lorenzo del Federico, del Foro di Pescara, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, alla via Crescenzio n. 91 in Roma; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 477, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale 5,Jz '6, L ,c1,1A di L'AquilaYil [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 8.5.2014; acquisite le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato la richiesta di accoglimento del ricorso principale, e pure di quello incidentale; raccolte le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall'Avv. dello Stato: [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, per la contoricorrente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno domandato il rigetto del ricorso principale e comunque, se del caso, l'accoglimento del ricorso incidentale; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava il 3.1.2011 alla Ater ([OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA]) di Pescara, l'avviso di accertamento n. TA603A402904, fondato su Pvc redatto in data 22.10.2010 ed avente ad oggetto il conseguimento di una maggiore plusvalenza non dichiarata, che aveva generato un maggior reddito imponibile di Euro 2.895,439,00, ottenuto mediante la vendita di immobili, e comportante maggiore Ires (Euro 279.417,00), calcolata mediante l'applicazione dell'aliquota piena (33%) e non ridotta alla metà, nonché Irap (Euro 35.985,00), sanzioni ed accessori (controric., p. 3), rettificando la dichiarazione dei redditi relativa (.fi\ !l'anno di imposta 2004.2. La contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara che, ritenuta l'Ater un ente equiparabile agli Iacp, reputava che allo stesso dovessero applicarsi le medesime agevolazioni fiscali, disconosciute dall'Amministrazione finanziaria, e pertanto giudicava fondato il ricorso, ed annullava l'atto impositivo. 3. L'Agenzia delle entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che confermava la decisione della Ctp, ed in conseguenza l'annullamento dell'atto impositivo. 4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Ater di Pescara, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato, affidandosi ad otto strumenti di impugnazione, cui l'Amministrazione finanziaria ha replicato mediante controricorso. La controricorrente ha pure depositato memoria. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato accogliersi tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della decisione adottata dalla Ctr, perché recante una motivazione soltanto apparente, in violazione degli artt. 112 e 132, cod. proc. civ., non avendo il giudice dell'appello proposto l'esposizione dei fatti relativi al giudizio di primo grado, ed essendone conseguita l'erronea individuazione delle questioni oggetto di causa. Ciò ha comportato, tra l'altro, che la Ctr ha pronunciato su domande non proposte dalle parti.2. Mediante il suo secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la Ctr per essere incorsa nella violazione dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, e dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, per aver ritenuto applicabile all'Ater la disciplina fiscale di favore già prevista per gli Iacp, invece inapplicabile, perché trattasi di enti di natura diversa, in quanto l'Ater, ai fini fiscali, è un ente commerciale "soggetto passivo dell'imposta IRES ex art. 73, comma 1, lett. B), del TUIR 917/86". 3. Con il terzo motivo di ricorso, anch'esso proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore critica la violazione degli artt. 1, 6 e 36, del Tuir, nonché l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, e l'art. 1, commi 13 e 14, della legge n. 560 del 1993, in cui è incorsa la Ctr per aver ritenuto che l'Ater, dovendo riversare alla Regione l'80% delle somme riscosse in conseguenza della vendita degli immobili, non abbia in realtà mai la disponibilità di tali importi, che non potrebbero pertanto essere sottoposti a tassazione nei suoi confronti. 4. Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria lamenta la violazione dell'art. 109 del Tuir, e dell'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, per avere la Ctr ritenuto configurabile un fenomeno di doppia imposizione, in relazione alle somme riscosse per effetto della vendita degli immobili, nella misura del 20% (che sarebbero state assoggettate ad imposizione nell'anno 2005, n.d.r.), perché trattandosi di proventi relativi a cessioni intervenute nell'anno 2004, in applicazione del principio di competenza, le somme dovevano essere assoggettate a tributo in relazione a quell'anno.5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la violazione degli artt. 5 e ss., del d.lgs. n. 446 del 1997, in cui è incorso il giudice dell'appello, per aver erroneamente affermato la non assoggettabilità all'Irap delle plusvalenze conseguite dall'Ater per effetto della vendita degli alloggi, ritenendo che non dovessero rientrare nel valore della produzione netta. 6. Mediante il suo primo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la Ctr ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina dell'accertamento parziale, difettandone i presupposti di legge. 7. Con il suo secondo strumento di impugnazione incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Ater censura l'omessa pronuncia della CTR, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., circa la contestazione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dalla facoltà di esercizio del potere impositivo, in conseguenza della violazione dell'art. 43, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, "non sussistendo nel caso di specie le condizioni per il raddoppio dei termini" (contoric., p. 70). 8. Mediante il terzo mezzo di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente lamenta ancora la violazione dell'art. 43, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 per non avere la Ctr rilevato che il potere di rettifica dell'Amministrazione finanziaria, in relazione all'anno 2005, si è consumato il 31.12.2009, mentre l'avviso di accertamento è stato notificato il 3 gennaio 2011, pertanto tardivamente. 9. Con il suo quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Azienda territoriale critica la nullità della sentenza adottata dalla Ctr, per essere incorsa nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non pronunciando sulla nullità dell'atto impositivo a causa della contraddittorietà della sua motivazione, che risulta fondata sul disposto sia dell'art. 41-bis, sia dell'art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. 10. Con il suo quinto mezzo di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la controricorrente contesta la violazione degli artt. 41-bis e 43, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e l'art. 3 della legge n. 241 del 1990, perché l'Amministrazione finanziaria, nell'avviso di accertamento, richiama sia l'art. 41 - bis (accertamento parziale) sia l'art. 43, comma 4 (accertamento integrativo), del d.P.R. n. 600 del 1973, che riguardano però ipotesi diverse, con la conseguenza che l'esponente non è stata posta in condizione di conoscere di quale rilievo dovesse rispondere. 11. Mediante il suo sesto motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, l'Ater censura la nullità della sentenza pronunciata dalla Ctr, in conseguenza della violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., per non avere il giudice dell'appello pronunciato sulla nullità dell'avviso di accertamento conseguente alla omessa motivazione dell'atto impositivo circa le ragioni per le quali non sono state accolte le osservazioni presentate dalla contribuente con la memoria tempestivamente comunicata all'Agenzia delle entrate. 12. Con il suo settimo strumento di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell'art. 2, geftimpicomma, V-- della legge n. 212 del 2000, in combinato disposto con l'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 212 del 2000 e l'art. 3 della legge n. 241 del 1990, per non avere il giudice dell'appello rilevato il vizio dell'avviso di accertamento, che non mostra traccia delle ampie difese pur tempestivamente proposte da essa contribuente. 13. Mediante il suo ottavo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod proc. civ., la controricorrente lamenta la violazione dell'art. 11-bis, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, per non avere la Ctr rilevato che, stante la indisponibilità dei proventi derivanti dalla cessione degli immobili, gli stessi non potevano essere assoggettati ad imposizione, né ai fini Ires, né ai fini Irap, mentre i giudici dell'appello mostrano di aver tenuto conto dell'argomento ai soli fini Ires. 14. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta la nullità dell'impugnata pronuncia della Ctr, per non avere il giudice dell'appello proposto la sintesi delle vicende del primo grado del giudizio, non inquadrando esattamente l'oggetto della controversia e finendo per pronunciare anche sulla problematica relativa all'applicazione dell'art. 88, comma 2, lett. b), del Tuir, che però non costituiva oggetto di specifica censura nel presente giudizio, bensì in riferimento a diverso avviso di accertamento, notificato all'Ater in relazione al medesimo anno d'imposta. Merita in proposito di essere riscontrato che la Ctr, effettivamente carente nell'indicazione in premessa dei fatti di causa in relazione al primo grado del giudizio, che comunque emergono nel corso della pronuncia, affronta in realtà nella sua ampia decisione una pluralità di questioni. Il fatto che possa aver pronunciato anche su una questione che non era parte di questo giudizio, pertanto, potrebbe comportare solo una invalidità parziale della sentenza. 14.1. In relazione alla specifica contestazione proposta dall'Amministrazione finanziaria, peraltro, la Ctr non ha statuito alcunché sulla spettanza all'Ater dell'agevolazione di cui all'art. 88 (Sopravvenienze attive) del Tuir, ma piuttosto si è limitata ad un generico richiamo a tale normativa, estranea al tema del decidere. Il primo motivo di ricorso appare pertanto infondato. 15. Mediante il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Ctr per aver ritenuto che le agevolazioni fiscali un tempo previste per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) possano essere senz'altro estesi alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), mentre si tratta di enti aventi diversa natura, e dovendo ritenersi le disposizioni fiscali di natura agevolativa norme di stretta interpretazione. Mediante il quinto motivo di ricorso l'Ente impositore censura, sempre in relazione al profilo della violazione di legge, l'errore in cui è incorso il giudice dell'appello, per aver ritenuto la non assoggettabilità all'Irap delle plusvalenze conseguite dall'Ater per effetto della vendita degli alloggi, reputando che non dovessero rientrare nel valore della produzione netta. I motivi di ricorso presentano motivi di connessione, dipendendo entrambi dall'inquadramento della corretta natura giuridica delle Ater, e possono quindi essere trattati congiuntamente. 15.1. In proposito la Ctr appare chiara e ferma nel ritenere che le agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari risultino estensibili alle Ater. Scrive infatti il giudice dell'appello che "IACP ed ATER non hanno natura giuridica diversa: i primi come le seconde sono da qualificare come enti pubblici economici. La trasformazione dei primi nelle seconde non ha di conseguenza prodotto un mutamento in questa qualità ... l'azienda ATER ha la medesima natura giuridica di ente commerciale che era riconosciuta agli IACP ed è affidataria della medesima funzione pubblica, avente ad oggetto la gestione del patrimonio ERP, riservata precedentemente agli IACP. Pertanto anche l'ATER, quale IACP "comunque denominato" può avvalersi delle stesse agevolazioni fiscali previste per i soppressi enti, ivi compresa la riduzione del 50 per cento dell'aliquota Ires, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) bis ... se la funzione delle ATER è la stessa di quella degli IACP, è indubbio che l'agevolazione spettante alle seconde debba essere riconosciuta anche alle prime", inclusa l'agevolazione "prevista dall'art. 88, comma 3, lett. b) del Tuir, sussistendo sia il requisito oggettivo, essendo destinati alla costruzione ed alla ristrutturazione di alloggi ERP, sia il requisito soggettivo, rientrando l'ATER nella categoria degli IACP comunque denominati" (sent. CTR, p. VI). Inoltre, "le somme derivanti dalla vendita degli immobili ERP, sono formalmente attribuibili all'ATER, ma giuridicamente indisponibili, essendo la Regione che ne determina l'utilizzo ... il vincolo di esclusiva destinazione cui sono sottoposti i proventi delle vendite degli immobili", comporta che le somme incassate "non concorrono alla formazione dell'imponibile Ires perché l'ente che li percepisce non è l'effettivo possessore". "Quanto all'Irap, secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti, i proventi straordinari - quali erano, a seguito della classificazione dei beni postulata dalla stessa Agenzia, le plusvalenze conseguite dall'ATER con la vendita degli alloggi - non rientravano nel valore della produzione netta" (sent. CTR, p. VIII), e pertanto non comportavano soggezione al pagamento dell'Irap. 15.2. Occorre allora rilevare che le problematiche appena sintetizzate sono state recentemente esaminate da questa Corte di legittimità, con la sentenza Cass. sez. V, 23.12.2021, n. 41298, di cui appaiono condivisibili le motivazioni e pure le conclusioni, ed alla quale si intende pertanto assicurare continuità. Preliminarmente, nel solco della giurisprudenza della Corte (ex multis Cass. sez. L., 14/11/2019, n. 29617), sembra opportuno richiamare le principali tappe della normativa di settore che ha registrato la transizione dalla disciplina statale a quella regionale e la trasformazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), enti pubblici strumentali dello Stato, operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), nelle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica (ATER). In particolare: (i) gli IACP, istituiti nella prima metà del secolo scorso, svolgevano inizialmente un servizio pubblico di protezione sociale, che garantiva il soddisfacimento del primario bisogno di un'abitazione ed era considerato di natura assistenziale. La legge 22 ottobre 1971, n. 865, che ha trasferito il patrimonio ERP agli IACP, ha espresso un nuovo concetto di edilizia residenziale pubblica, intesa come servizio sociale rivolto a soddisfare un'esigenza fondamentale di tutti i cittadini; (il) il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, hanno dato un assetto regionalistico alla distribuzione delle funzioni amministrative dell'edilizia residenziale pubblica. In particolare, l'art. 93 (del d.P.R. n. 616 del 1977, in tema di "Edilizia residenziale pubblica") stabilisce che «sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento. Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P.»; (iii) con il mutamento della sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e il riordino delle varie funzioni pubbliche, confluito nella riforma del Titolo V della Costituzione, la materia dell'edilizia pubblica è stata attribuita alla competenza regionale e si articola in tre diversi livelli normativi. Per quanto adesso rileva, il terzo livello (di cui al quarto comma dell'art.117 Cost.), riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP o degli altri enti che sono ad essi subentrati in virtù della legislazione regionale; (iv) seguendo la linea della ripartizione della potestà legislativa tracciata dall'articolo 117, le Regioni, al fine di rendere maggiormente efficiente ed agile il servizio, hanno trasformato gli IACP in "Aziende", organizzandole secondo schemi privatistici. 15.2.1. In riferimento al caso di specie, la legge reg. Abruzzo 21 luglio 1999, n. 44, sancisce la trasformazione degli IACP della Regione nelle ATER, che subentrano nei rapporti attivi e passivi degli istituti autonomi (artt. 2, 3) e, quanto alla natura giuridica (art. 4), sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio statuto approvato dal Consiglio regionale. Tra le attività delle ATER (art. 9) rientra la gestione del patrimonio di proprietà dei trasformati IACP a loro trasferito, nonché del patrimonio di enti pubblici, territoriali e non, affidati alla loro gestione. L'ATER ha un consiglio di amministrazione, un presidente, un direttore e un revisore legale (art. 10); deve redigere il bilancio (art. 22) e deve tenere le scritture contabili in modo da consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio tipo. La contabilità generale è strutturata in maniera da garantire le stesse informazioni fornite dalle società private seguendo, nella redazione dei bilanci, i medesimi princìpi contabili; quanto alle fonti di finanziamento (art. 23), le ATER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante: a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; b) i rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta regionale; c) l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale vigente; d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste alla stessa legge. Sul piano fiscale, pertanto, le Aziende territoriali siano enti commerciali, soggetti all'Ires, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b), c), t.u.i.r. 15.3. In ordine alla commercialità del soggetto passivo (correlata al suo oggetto sociale, principale o esclusivo, definibile come "l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto"), rilevano le indicazioni desumibili dalla legge (ove questa ne disponga la relativa costituzione), dall'atto costitutivo o dallo statuto, «se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata». In mancanza di tali due ultimi atti nelle predette forme, la natura commerciale dell'ente è determinata in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 73, commi 4, 5, t.u.i.r.). Con specifico riferimento agli enti pubblici, ai fini dell'esenzione Ires ex art. 74, t.u.i.r., secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass.3.8.2016, n. 16156; 27.3.2019, n. 8520) occorre accertare se l'ente rientri tra quelli esenti (e cioè se eserciti le funzioni statali o le altre funzioni elencate dal secondo comma dell'art. 74, che, come tali, non costituiscono attività commerciali), dovendosi altrimenti verificare, sulla base della legge, dell'atto costitutivo o dello statuto, e, sussidiariamente, in via sostanziale (così Cass. n. 16156/2016) «in quale categoria ricada l'ente quanto all'oggetto di esercizio di attività commerciale, con conseguenze quanto alle modalità di tassazione e di base imponibile». 15.4. Segnalato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tornando più specificamente al motivo di ricorso, reputa questa Corte che, in tema di tassazione dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili dell'Ater, debba condividersi il principio di diritto secondo cui: «in materia di imposizione Ires, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b), c), t.u.i.r., l'ATER, quale ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, che svolge (anche se non in maniera esclusiva) attività commerciale, è soggetto all'imposta sul reddito delle società. Sicché i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei beni immobili dell'ATER - la quale, per la giurisprudenza della Corte in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) svolge certamente un'attività di carattere economico (cfr. ex multis Cass. 14.5.2020, n. 8964) - sono qualificabili, dal punto di vista tributario, come plusvalenze (e non come ricavi, poiché quelli oggetto delle cessioni non sono "beni-merce") che concorrono alla formazione del reddito tassabile, ai sensi dell'art. 86, t.u.i.r.», Cass. sez. V, 23.12.2021, n. 41298. 15.4.1. Per le medesime ragioni, «l'ATER è altresì soggetto passivo dell'Irap (ciò che è confermato dal tralatizio orientamento della Corte, espresso, tra le molte altre pronunce, da Cass. 17.5.2019, n. 13362, che evidenzia anche l'esigenza di evitare la configurabilità di un aiuto di Stato vietato dalla normativa europea), secondo il disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, che, appunto, annovera tra i soggetti all'imposta regionale gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), t.u.i.r. (attuale art. 73), che ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta — consistente nel valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata dall'ente nel territorio della Regione (ai sensi dei successivi articoli 4 e 5) — prende in considerazione i componenti positivi e negativi del reddito di impresa», Cass. sez. V, 22.12.2021, n. 41298. 15.5. [OSCURATO:PERSONA] si è discostata dai princìpi di diritto sopra enunciati laddove, pur non disconoscendo la natura commerciale dell'Ater né che l'Azienda territoriale sia soggetta all'Ires e all'Irap, tuttavia ha erroneamente negato che le somme ricavate dalla vendita degli immobili ERP concorrano a formare la base imponibile di tali due tributi, in ragione della circostanza che i proventi delle cessioni immobiliari sono vincolati dalla Regione al perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse. La pronuncia della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo non coglie la questione dirimente in quanto, una volta assodato che l'Ater è soggetto passivo dell'Ires (e dell'Irap) perché svolge attività commerciale, conseguenzialmente i proventi derivanti dalla cessione degli immobili ERP, qualificabili come "plusvalenze" (non essendo riconducibili alla diversa categoria dei "ricavi"), costituiscono componenti positivi del reddito d'impresa che concorrono a formare la base impositiva dell'Ires e dell'Irap. 15.5.1. Il vincolo di destinazione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili ERP, invece, è un elemento privo di rilievo dal punto di vista fiscale. Infatti, ripercorrendo l'erronea trama argomentativa del giudice di merito, è il caso di ricordare che, in passato, occupandosi di questione analoga, la Corte (così Cass. 5.02.2007, n. 2436) ha chiarito che, per esempio, erano assoggettabili all'ILOR i canoni di locazione degli alloggi di proprietà degli IACP in quanto «gli enti in questione sono titolari di attribuzioni proprie e distinte nell'àmbito della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, e in particolare nella gestione del patrimonio immobiliare, senza che siano previsti meccanismi di alcun genere che comportino l'imputazione di atti giuridici compiuti dagli IACP allo Stato (o alle Regioni, a seguito dell'attribuzione a queste ultime, da parte della L. n. 1036 del 1972, art. 5, delle funzioni in materia di programmi di edilizia residenziale pubblica). Non assume rilievo, a tali fini, la previsione di un obbligo degli Istituti di versare parte dei proventi ad una gestione statale. Escluso, quindi, che gli IACP svolgano un ruolo di meri esattori di somme dovute allo Stato, non può neppure dubitarsi che sia escluso, sotto altro profilo, il presupposto impositivo del possesso del reddito», Cass. sez. V, 22.12.2021, n. 41298. 15.6. Il secondo ed il quinto motivo di ricorso proposti dall'Amministrazione finanziaria risultano pertanto fondati, e devono essere accolti per quanto di ragione. Gli ulteriori motivi del ricorso principale, così come quelli proposti nel ricorso incidentale, rimangono assorbiti. Alla decisione consegue la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti. La Corte, P.Q.M. accoglie il secondo ed il quinto motivo del ricorso principale proposto dall'Agenzia delle entrate, rigettato il primo motivo ed assorbiti gli ulteriori, assorbiti anche i motivi di ricorso incidentale, e cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Commi
Sentenza Cassazione n. 15438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris