CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32447/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; n. 13421/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, oltre che generico e riproduttivo di censure già esaminate dalla Corte di appello, non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, che non ha rinvenuto elementi positivi da valutare al fine della concessione delle circostanze attenuanti, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato (v. pag. 2); Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva contestata, è anch'esso generico e aspecifico, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta. La Corte d'Appello, infatti, individua puntualmente i criteri alla luce dei quali ha ritenuto di confermare l'applicazione della recidiva contestata, ricavando dai numerosi e recenti precedenti penali un giudizio di ragguardevole pericolosità in concreto dell'imputato (v. pag. 1); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis