CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/3/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa ha assolto ai sensi degli artt. 129 e 459 comma 3 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione aggravata perché il fatto non sussiste. La vicenda riguarda il commento apposto dall'imputato ad un "post" pubblicato sulla piattaforma Facebook da altro soggetto in merito alla decisione dei Commissari straordinari del Comune di Vittoria di assegnare un incarico professionale ad un legale estraneo al Foro di Ragusa. In particolare il commento del Foresta era del seguente tenore: «dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], discorso di Antonio al popolo romano: e i commissari sono uomini d'onore». 2. Avverso l'ordinanza ricorre il pubblico ministero deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Osserva il ricorrente che, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto nel provvedimento impugnato, la frase incriminata non costituirebbe espressione del diritto di critica politica, posto che la vicenda oggetto del commento sarebbe priva di rilevanza politica. Erroneamente poi il giudice avrebbe ritenuto che il commento non sia trasceso in un attacco personale alla sfera morale delle persone offese, posto che l'espressione "uomini d'onore" utilizzata per definirli assume nel linguaggio comune la funzione di sinonimo del termine "mafiosi", a maggior ragione nel contesto in cui i fatti si inseriscono, caratterizzato da una più ampia opera di delegittimazione dell'operato delle persone offese, più volte definite "mafiose". 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova premettere che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta, contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (ex multis Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145). Va poi ricordato che, secondo i consolidati principi affermati da questa Corte, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizi L del diritto di critica politica, che trova fondamento nella fondamentale libertà di cui all'art. 21 Cost., è necessario che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (ex multis Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, dep. 2022, Mihai, Rv. 282871; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). 3. Nel caso di specie correttamente il Tribunale ha ritenuto che la frase "postata" dall'imputato sia espressione del legittimo esercizio del diritto di critica ovvero, più precisamente, di satira politica. Il sintagma "uomini d'onore", sul quale sostanzialmente si sono addensate le censure del pubblico ministero ricorrente, non può infatti essere estrapolato dal contesto della frase nel suo complesso, dalla quale risulta che il Foresti abbia inteso citare espressamente l'espressione di una nota tragedia di [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, in maniera tutt'altro che illogica, il giudicante ha ritenuto che egli abbia inteso evocare l'espressione nel significato che assume nell'opera. Ma a tutto concedere, anche volendo cioè ritenere che l'espressione, atteso il contesto territoriale della vicenda, presenti un coefficiente di ambiguità circa le reali intenzioni del Foresti, è evidente che residuerebbe comunque un ineliminabile dubbio sull'effettiva liceità della condotta. Dubbio che proprio perché ineliminabile non può che giovare all'imputato, annullando la possibilità di una sua condanna in difetto di elementi ulteriori in grado di comprovare la reale intenzione dell'imputato non evidenziati dal ricorrente (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 48280 del 11/09/2018, Manzaro, Rv. 274224). Manifestamente infondata è infine l'obiezione per cui l'oggetto del commento satirico non avrebbe rilevanza politica, posto che atteneva ad un provvedimento discrezionale assunto dai commissari straordinari di un ente locale nell'ambito dell'amministrazione del medesimo, atto che di per sé assume dunque una rilevanza politica. P.Q.M. Rigetta