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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 33568/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11148 /20 2 3 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – Oggetto:reddito lav. autonomo–abitualità Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Sardegna n. 618 / 0 5 / 2 0 1 9 depositata in data 07 / 10 /20 1 9 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 05/11/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva alla CTP di L’Aquila contestando l’avviso di accertamenton.

TA3011401849/2019, con il quale Agenzia delle Entrate contestava al contribuente, per la dichiarazione UNICO 2015 (redditi anno 2014), l’ infedele presentazione della dichiarazione e omessa presentazionedella dichiarazione ai fini IVA e per l’effetto, rideterminava leimposte dovute per IRPEF e IVA, irrogando altresì le relative sanzioni; - la CTP riteneva parzialmente fondato il ricorso accogliendolo in detta parte; - l’Ufficio appellava tale pronuncia nel capo della sentenza che l’aveva vistosoccombente; - la CTR, non costituendosi il contribuente, accoglieva l’appello; essa riteneva in sintesi che l’attività di consulenza svolta dal contribuente rivestisse il carattere dell’abitualità, in quanto attuata in modo continuativo e con la professionalità derivante dall’applicazione di conoscenze tecnico - giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoroautonomo di ricercatore per la quale aveva attiva la partita IVA; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; l’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso; -il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata delricorso ex art. 380 bis c.p.c., alla quale ha fatto seguito istanza del ricorrentedi decisione da parte del Collegio; Consideratoche: -il primo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata, per avere resoessa motivazione apparente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il motivo è manifestamente infondato; è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI - 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichisenza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, intal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto delc.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

Nel presente caso, la sentenza correttamente e compiutamente motiva in modo analitico e chiaro in ordine all’assoggettabilità dell’attività di consulenza svolta dal ricorrente alla disciplinadell’attività abituale e non a quella occasionale; - il secondo motivo deduce la nullità della sentenza di merito per violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 67 TUIR; secondo il ricorrentela [OSCURATO:PERSONA] per l’Abruzzo, sulla base della rappresentazione del fatto come descritto in sentenza, ha fatto erroneae falsa applicazione dell’art. 53 e dell’art. 67, comma I, lett. l) delTUIR, confondendo la nozione di pluralità con quella di abitualità; -anche tale motivo è manifestamente infondato; -la giurisprudenza di Legittimità è costante nel ritenere che l’elemento dell’abitualitàossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità delimita un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti.

Al contrario, l’attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualitàe secondarietà (Cass. 1052/1988; Cass. 15031/2014; Cass.n.4419 del 2021) di talché anche l’effettuazione di una sola operazione, in presenza dei predetti comportamenti, integra l’esercizio di una abitualeattività economica.

Nel caso in trattazione i sopra citati requisiti, secondo quanto accertato in fatto dalla CTR, emergono chiaramente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dalla pluralità delle prestazioni effettuate sia nei confronti dello stesso committente, sia di altri mandatari, nell’anno 2014 ed in quelli precedentie successivi; - ciò chiarito, nella fattispecie del tutto correttamente, il giudice del meritoha valutato non solo il numero delle prestazioni (rilevandone la pluralità)ma anche la loro estensione nel tempo (l’esecuzione nell’anno 2014e negli anni precedenti e successivi) e il loro indirizzarsi a diversi soggetti.L’elemento della pluralità, in concreto, non è stato qui ritenuto ilsolo elemento atto a dimostrare l’abitualità, avendo rilevato la CTR la sussistenzaanche degli ulteriori requisiti richiesti ex lege ; - dall’esame complessivo di tali elementi, senza confondere affatto la pluralità dei fatti (circostanza provata) l’abitualità delle prestazioni (circostanza da provarsi), il giudice di appello ha tratto corrette conclusionianche in diritto; - le spese sono regolate dalla soccombenza e vengono liquidate così come in dispositivo in favore della sola Agenzia delle Entrate - Riscossione,costituitasi nel presente giudizio; -poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzarecente di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez.

Un, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez.

Un., Ordinanzan. 27195 del 22/09/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 -bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) , nei casidi definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condannaai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - tale disposizione codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2.900,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto commac.p.c. ancora l’ulteriore importo di euro 5 00,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; p.q.m. rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito, oltre che al pagamento della ulterioresomma di euro 2 . 9 00,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore diparte controricorrente e al pagamento della ancora ulteriore somma dieuro 5 00,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. a favore della cassa delle ammende.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11148 /20 2 3 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – Oggetto:reddito lav. autonomo–abitualità Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Sardegna n. 618 / 0 5 / 2 0 1 9 depositata in data 07 / 10 /20 1 9 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 05/11/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva alla CTP di L’Aquila contestando l’avviso di accertamenton. TA3011401849/2019, con il quale Agenzia delle Entrate contestava al contribuente, per la dichiarazione UNICO 2015 (redditi anno 2014), l’ infedele presentazione della dichiarazione e omessa presentazionedella dichiarazione ai fini IVA e per l’effetto, rideterminava leimposte dovute per IRPEF e IVA, irrogando altresì le relative sanzioni; - la CTP riteneva parzialmente fondato il ricorso accogliendolo in detta parte; - l’Ufficio appellava tale pronuncia nel capo della sentenza che l’aveva vistosoccombente; - la CTR, non costituendosi il contribuente, accoglieva l’appello; essa riteneva in sintesi che l’attività di consulenza svolta dal contribuente rivestisse il carattere dell’abitualità, in quanto attuata in modo continuativo e con la professionalità derivante dall’applicazione di conoscenze tecnico - giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoroautonomo di ricercatore per la quale aveva attiva la partita IVA; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; l’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso; -il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata delricorso ex art. 380 bis c.p.c., alla quale ha fatto seguito istanza del ricorrentedi decisione da parte del Collegio; Consideratoche: -il primo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata, per avere resoessa motivazione apparente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il motivo è manifestamente infondato; è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI - 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichisenza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, intal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto delc.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). Nel presente caso, la sentenza correttamente e compiutamente motiva in modo analitico e chiaro in ordine all’assoggettabilità dell’attività di consulenza svolta dal ricorrente alla disciplinadell’attività abituale e non a quella occasionale; - il secondo motivo deduce la nullità della sentenza di merito per violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 67 TUIR; secondo il ricorrentela [OSCURATO:PERSONA] per l’Abruzzo, sulla base della rappresentazione del fatto come descritto in sentenza, ha fatto erroneae falsa applicazione dell’art. 53 e dell’art. 67, comma I, lett. l) delTUIR, confondendo la nozione di pluralità con quella di abitualità; -anche tale motivo è manifestamente infondato; -la giurisprudenza di Legittimità è costante nel ritenere che l’elemento dell’abitualitàossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità delimita un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Al contrario, l’attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualitàe secondarietà (Cass. 1052/1988; Cass. 15031/2014; Cass.n.4419 del 2021) di talché anche l’effettuazione di una sola operazione, in presenza dei predetti comportamenti, integra l’esercizio di una abitualeattività economica. Nel caso in trattazione i sopra citati requisiti, secondo quanto accertato in fatto dalla CTR, emergono chiaramente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dalla pluralità delle prestazioni effettuate sia nei confronti dello stesso committente, sia di altri mandatari, nell’anno 2014 ed in quelli precedentie successivi; - ciò chiarito, nella fattispecie del tutto correttamente, il giudice del meritoha valutato non solo il numero delle prestazioni (rilevandone la pluralità)ma anche la loro estensione nel tempo (l’esecuzione nell’anno 2014e negli anni precedenti e successivi) e il loro indirizzarsi a diversi soggetti.L’elemento della pluralità, in concreto, non è stato qui ritenuto ilsolo elemento atto a dimostrare l’abitualità, avendo rilevato la CTR la sussistenzaanche degli ulteriori requisiti richiesti ex lege ; - dall’esame complessivo di tali elementi, senza confondere affatto la pluralità dei fatti (circostanza provata) l’abitualità delle prestazioni (circostanza da provarsi), il giudice di appello ha tratto corrette conclusionianche in diritto; - le spese sono regolate dalla soccombenza e vengono liquidate così come in dispositivo in favore della sola Agenzia delle Entrate - Riscossione,costituitasi nel presente giudizio; -poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzarecente di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. Un., Ordinanzan. 27195 del 22/09/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 -bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) , nei casidi definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condannaai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - tale disposizione codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2.900,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto commac.p.c. ancora l’ulteriore importo di euro 5 00,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; p.q.m. rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito, oltre che al pagamento della ulterioresomma di euro 2 . 9 00,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore diparte controricorrente e al pagamento della ancora ulteriore somma dieuro 5 00,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. a favore della cassa delle ammende. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il
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