CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 17251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa notifica all'imputato della data di rinvio del dibattimento, è manifestamente infondato, poiché per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Coscione era stato regolarmente citato e, conseguentemente, era stata dichiarata la sua assenza. Il predetto risultava assistito da un difensore di fiducia, sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da un difensore immediatamente reperibile. All'esito dell'udienza (e non fuori udienza come sostenuto dalla difesa), il processo era rinviato al 15/06/2020 e, correttamente, il Tribunale non ha disposto darsi avviso al ricorrente poiché, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3 cod. proc. pen., l'imputato assente è rappresentato dal difensore. Spettava, del resto, al difensore di fiducia attivarsi per avere informazioni circa la data del rinvio del processo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - 3 M