Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 05745/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3514/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia -Dipartimento della Protezione civile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Statoe domiciliata presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 10; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Palermo, n. 519/2017, pubblicata il 13 luglio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, nei confronti della Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento Protezione civile, il riconoscimento del suo diritto a percepire la retribuzione di posizione - parte fissa prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti regionali di terza fascia a far data dal 17 gennaio 2006, con conseguente condanna della P.A. a corrispondere le differenze retributive dovute.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 874/2015, ha accolto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana - Dipartimento Protezione civile ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 519/2017, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana - Dipartimento della Protezione civile ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorsoe ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi in materia di giudicato esterno in quanto su un contenzioso analogo che aveva riguardato anche il controricorrente si sarebbe già pronunciato il Tribunale di Palermo con sentenza n. 114/09, divenuta definitiva. [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, un ex dipendente [OSCURATO:SOCIETA]-SIRAP che aveva chiesto, assieme ad altri colleghi in consimile posizione, la declaratoria giudiziale del suo diritto alla corresponsione dell’indennità di posizione fissa spettante a tutti i dirigenti regionali.

La sua pretesa sarebbe stata respinta anche sul presupposto che l’art. 11, comma 6, della legge Regione Sicilia n. 20 del 2003 aveva stabilito che la distinzione in fasce non poteva incidere sul conferimento di un incarico, ferma restando, per tutti gli altri istituti, la differenziazione tra dirigenti.

Inoltre, sarebbestato rilevato che pure il CCRL sulla dirigenza attribuiva la retribuzione di posizione ai soli dirigenti ai quali fossestato conferito un determinato incarico, a prescindere dal fatto che venisse in questione la componente fissa o quella variabile di detta indennità.

Con il secondo motivo parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001, dell’art. 76 legge Regione Sicilia n. 25 del 1993 e dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 perché la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare il controricorrente un dirigente. [OSCURATO:PERSONA] avrebbesemplicemente sottoscritto con la Regione Sicilia, nell’ambito delle finalità previste dalla legge Regione Sicilia n. 25 del 1993, dei contratti a tempo determinato, più volte prorogati, inizialmente equiparati, a livello funzionale ed economico, a quellidei dipendenti amministrativi VII livello.

In seguito, detto trattamento economico sarebbe stato correlato, ai sensi dell’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001, a quello tabellare della dirigenza regionale.Ciò, però, non avrebbe potuto comportare che l’indennità di posizione fissa fosse corrisposta in assenza dell’avvenuto conferimento di apposito incarico dirigenziale.

In particolare, avrebbe errato la Corte territoriale a considerare la nota prot.

N. 21276 del 7 agosto 2002 un provvedimento di attribuzione della qualifica formale di dirigente di terza fascia, trattandosi, piuttosto, di una mera equiparazione del personale ex [OSCURATO:SOCIETA]-SIRAP ai dipendenti regionali ex art. 7 della legge Regione Sicilia n. 38 del 1994.

La Corte di cassazione a Sezioni Unite avrebbe affermato, con sentenza n. 9279 del 2016, che l’indennità perequativa dell’indennità di posizione non si sarebbepotuta corrispondere automaticamente, dovendo il dipendente provare di avere ricoperto un incarico dirigenziale.

Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2017, avrebberitenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 31 della legge Regione Sicilia n. 8 del 2016 nella parte in cui aveva previsto l’attribuzione di incarichi dirigenziali al personale proveniente dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP poste in liquidazione, equiparandolo, di fatto, ai dirigenti di ruolo dell’amministrazione regionale.

Le doglianze, che possono essere trattate insieme, stante la stretta connessione, sono fondate.

Come risulta dal controricorso, [OSCURATO:PERSONA] è dipendente della Regione Sicilia in virtù di contratti a tempo determinato di natura subordinata sottoscritti in forza di espresse previsioni legislative, in particolare l’art. 76 della legge Regione Sicilia n. 25 del 1993e l’art. 23 quater del d.l. n. 6 del 1998 («Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi»), conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, della legge n. 61 del 1998.

Il suo trattamento economico è stato disciplinato dall’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001,intitolato Trattamento economico dipendenti ex [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP,in base al quale: ‹‹1.

Al fine di rendere omogeneo con quello dei dipendenti regionali il trattamento economico dei dipendenti ex Italter e Sirap, già ai medesimi equiparati a livello funzionale ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, l’amministrazione regionale corrisponde a regime al personale ex Italter e Sirap, con decorrenza dalla stipula degli attuali contratti in essere, un importo pari alla differenza tra il trattamento economico annuo previsto dal CCNL degli edili applicato ai dipendenti di cui sopra ed il trattamento economico annuo previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e di anzianità di servizio.

2. L’importo determinato con le modalità di equiparazione di cui al comma 1, da ripartire sulla retribuzione mensile, è aggiornato ogni qualvolta si perverrà al rinnovo e/o modifiche e variazioni del CCRL dei dipendenti regionali.

3. Il trattamento economico del personale ex Italter e Sirap, che mantiene l’anzianità di servizio attualmente posseduta maturata nelle società di provenienza e nell'amministrazione regionale nei periodi di effettivo servizio, non può in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione con pari qualifica ed anzianità di servizio.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti in ordine di trattamento economico già percepito.

4. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente articolo, stimati in lire 2.200 milioni (capitolo 116004), si provvede mediante l’utilizzo dei fondi statali assegnati alla Regione siciliana ai sensi dell’articolo 7, comma 1 quinquies, della legge 11 dicembre 2000, n. 365››.

Oggetto del contendere è la spettanza o meno dell’indennità di posizione nella sua componente fissa a dipendente, proveniente da altro ente, che non sia stato nominato dirigente in base ad una procedura concorsuale, ma che, in forza di legge, abbia concluso dei contratti a tempo determinato che non attribuiscono la qualifica formale di dirigente, qualora una successiva legge regionale abbia stabilitoin suo favore la corresponsione di un’indennità integrativa parametrata al trattamento economico annuo ‹‹previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e di anzianità di servizio››.

Al riguardo, occorre tenere conto che principio generale in materia è che laretribuzione di posizione, che costituisce una componente accessoria del trattamento economico dei dirigenti, presuppone l’effettivo esercizio delle funzioni loro attribuite in quanto collegata al livello di responsabilità previsto per la natura dell’incarico, all’impegno richiesto, al grado di rilevanza e alla collocazione istituzionale dell’ufficio, sicché spetta al dirigente dal momento del conferimento del primo incarico attesa la correlazione all’effettiva attribuzione delle funzioni dirigenziali e all’assunzione delle connesse responsabilità(Cass., Sez.

L, n. 14142 dell’8luglio 2015).

In pratica, la retribuzione di posizione dei dirigenti può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo.

Questa relazione fra concreto svolgimento dell’incarico, assunzione di responsabilità e pagamento della retribuzione di posizione è stata ribadit a , in tema di c.d. indennità [OSCURATO:PERSONA], da Cass., Sez.

L, n. 7737 del 28 marzo 2018 e Cass., SU, n. 9279 del 9 maggio 2016.

Pur dovendosi considerare la differenza fra le due situazioni, è innegabile che,sia nell’ipotesi dei dipendenti ex [OSCURATO:SOCIETA]- SIRAP sia in quella dell’indennità c.d. [OSCURATO:PERSONA],vi sia l’attribuzione di una somma a titolo integrativo per parificare la retribuzione di dipendenti appartenenti, almeno in principio,ad altri enti a quella dei lavoratori che già operano in una diversa P.A. all’interno dell’organizzazione della quale i primi si trovino ad operare.

A conferma di ciò, si deve valutare che, ai sensi del menzionato art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001, l’equiparazione del trattamento economico in esame tiene conto delle retribuzioni accessorie ‹‹a parità di qualifica e di anzianità di servizio››.

Da questo si evince che detta equiparazione non è ricollegata all’effettivo svolgimento dell’incarico dirigenziale e, quindi, all’assunzione delle relative responsabilità.

Pertanto, non possono essere riconosciute al controricorrente delle componenti della retribuzione accessoria, come l’indennità di posizione, in qualunque forma, che a siffatto svolgimento e a tale responsabilità conseguano.

Una deroga al principio sopra espresso, ove ammissibile, sarebbe dovuta provenire da una specifica disposizione della contrattazione collettiva nazionale o della legislazione statale.

Queste non possono essere, quindi, l’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001 o la contrattazione collettiva regionale che, peraltro, nulla dice sul punto, essendosi limitata ad inserire la parte fissa della retribuzione di posizione nel trattamento economico fondamentale del dirigente (il che evidenza come sia infondata l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo sollevata dal controricorrente, atteso che la presente vicenda prescinde dall’interpretazione del menzionato CCRL).

D’altronde, la sentenza n. 113 del 2017 della Corte costituzionale ha ricostruito in maniera molto precisa la vicenda dei dipendenti ex [OSCURATO:SOCIETA]-SIRAP, chiarendo come essi non possano in alcun modo essere equiparati, se non in senso strettamente economico, ai dirigenti regionali.

Quest’ultima sentenza ha chiarito, infatti, che la vicenda de qua risale alla messa in liquidazione di due società per azioni a partecipazione pubblica, [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP, create negli anni ‘80, operanti rispettivamente nel settore dei servizi di ingegneria e delle opere pubbliche.

A seguito della liquidazione delle stesse società, il personale è stato destinatario di vari interventi del legislatore regionale e del legislatore statale.

Anzitutto, l’art. 76 (rubricato «Provvidenze per i dipendenti dell’[OSCURATO:SOCIETA] e della SIRAP») della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), ha autorizzato l’amministrazione regionale a «avvalersi del personale dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi della convenzione stipulata in data 1 ottobre 1985, nonché del personale della [OSCURATO:SOCIETA]., mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio per coadiuvare l’assolvimento deicompiti propri del personale tecnico del ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all’articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41», in vista dell’obiettivo specifico di «portare a compimento le opere destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane e interurbane, sorte in seguito all’evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1991 nella Sicilia orientale» (comma 1).

Si stabiliva, inoltre, al comma 2, che al personale in questione fosse attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili.

Su tale previsione è intervenuto l’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 38 del 1994 (Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia), che, da un lato, ha esteso la possibilità dell’amministrazione regionale di avvalersi dell’ex personale [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP in relazione al ben più generico scopo di «sopperire a specifiche eventuali carenze di unità lavorative negli uffici della Regione».

Dall’altro lato, esso ha precisato che il trattamento economico del medesimo personale non avrebbe potuto «in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione, con pari qualifica e pari anzianità di servizio, individuato applicando la tabella di corrispondenza allegata alla presente legge».

Si sono poi succeduti altri interventi del legislatore regionale.

In un caso, si è tentato didisporre direttamente la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro costituiti in base all’art. 76 della legge Regione Sicilia n. 25 del 1993, ma senza esito, a causa dell’omessa promulgazione delle disposizioni regionali recanti tale previsione a seguito dell’impugnativa promossa in via principale dal Commissario dello Stato per violazione, fra l’altro, dell’art. 97 Cost. (Corte cost., ordinanza n. 60 del 1997).

Successivamente, si è provveduto a prorogare i contratti a tempo determinato in essere, estendendo ulteriormente la possibilità di impiego del suddetto personale anche per l’espletamento di attività permanenti, con disposizioni legislative regionali dichiarate costituzionalmente illegittime (Corte cost., sentenza n. 153 del 1997).

Esse, infatti, irragionevolmente prevedevano assunzioni a tempo determinato in assenza di «riscontri obiettivi circa le dimensioni della perdurante esigenza di personale» e «di valutazioni sull'idoneità del personale beneficiario delle norme impugnate rispetto all’insieme dei compiti cui esse lo assegnano», con un «rovesciamento di priorità tra interesse dell'istituzione alla funzione e interesse delle persone all’impiego che la Costituzione, all’art. 97, ha inteso evitare».

La vicenda è venuta all’attenzione del legislatore statale che, con l’art. 23 quater del d.l. n. 6 del 1998 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), conv., con modif., dall’art.1, comma 1, della legge n. 61 del 1998, ha autorizzato la Regione siciliana a stipulare contratti a tempo determinato con il personale in questione, attingendo ai fondi stanziati con la legge n. 433 del 1991 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa) per lo svolgimento delle attività indicate dalla medesima legge n. 433 del 1991 e dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 393 del 1996 (Interventi urgenti di protezione civile), convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 496 del 1996, inerenti alla protezione civile.

Il legislatore regionale ha equiparato, quindi,il trattamento economico dell’ex personale [OSCURATO:SOCIETA] e SIPAR, assunto a tempo determinato, a quello dei dipendenti regionali, «a parità di qualifica e di anzianità di servizio» (art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001 (Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001), con decorrenza dalla stipulazione dei contratti in essere.

Il legislatore statale, viceversa, quasi contemporaneamente, ha stabilito, all’art. 20 (rubricato «Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia») della legge n. 448 del 2001 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria per il 2002) che «[l]a regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato» instaurati«dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche» (comma 1) e «a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni».

In quell’occasione si è inoltre disposta la proroga dei contratti a tempo determinato «in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002» (comma 2).

Poiché, nonostante quanto stabilito dall’art. 20 della legge n. 448 del 2001, la Regione non ha provveduto alla stabilizzazione nei termini e alle condizioni richiamate, ma è intervenuta a prorogare i contratti a tempo determinato in essere, «nelle more della definizione del processo di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione» (art. 1 della legge della Regione siciliana n. 15 del 2007, recante «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali.

Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni “de minimis”.

Abrogazione di norme»), il legislatore statale è tornato sul tema con l’art. 2, comma 553, della legge n. 244 del 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2008) e ha autorizzato la Regione siciliana «alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall’articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1º settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni […]», questa volta «in deroga ai limiti imposti dall’articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio».

In questo quadro normativo si è inserito l’art. 31 della legge Regione Sicilian. 8 del 2016,che ha modificato l’art. 49, comma 17, della legge Regione Sicilia n. 9 del 2015, rubricato «Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica amministrazione», volto a determinare, in vista del fine della «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica», una riorganizzazione dell’apparato amministrativo regionale, tesa a «conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base» (comma 1).

In questa prospettiva il comma 17, nel testo originario, ha disposto che «[i]l dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l’individuazione dei dirigenti privi di incarico» in un apposito elenco che i dirigenti generali utilizzano, in vista del conferimento diretto di incarichi, nelle ipotesi di mancata presentazione di istanze.

Con l’art. 31 citato della legge Regione Sicilia n. 8 del 2016 si è specificato che, nel caso di mancata presentazione delle istanze, al fine di provvedere al conferimento diretto degli incarichi dirigenziali, i dirigenti generali utilizzano, in subordine rispetto all’elenco dei dirigenti regionali privi di incarico, «i dirigenti equiparati ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell’articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, richiamate al comma 553 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti».

Dal resoconto dei lavori dell’assemblea regionale emerge chiaramente che si tratta di una previsione volta a far sì che il personale costituito dagli ex dirigenti [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP, assunti con contratti a tempo determinato ripetutamente prorogati dalla Regione, ma che ancora non hanno ottenuto il riconoscimento di «mansione e qualifica del dipendente regionale», vengano equiparati al personale di ruolo della Regione siciliana (così nell’o.d.g. n. 594 intitolato «Iniziative a tutela del personale in servizio presso la Protezione civile di Palermo che impegnava il Governo della Regione ad evitare disparità di trattamento nei confronti del personale di cui all’art. 2, c. 533, della Legge 244/2007»); più precisamente di una previsione finalizzata all’inserimento del personale nel ruolo dei dirigenti regionali (discussione sull’emendamento A84 - poi tradottosi nella disposizione in esame -del ddl n. 1133 I intitolato «Disposizioni per l’economia.

Norme in materia di personale.

Disposizioni varie», seduta n. 334 del 10 maggio 2016, Assemblea regionale siciliana).

La Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del menzionato art. 31,ha chiaramente affermato che «la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici» e, c on specifico riguardo alla possibilità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato di personale proveniente da una società a partecipazione pubblica, che svolgeva incarichi dirigenziali a tempo determinato, ha precisato che «un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze» (sentenza n. 167 del 2013), indicando, in particolare, che la legge «subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione e preveda procedure di verifica dell’attività svolta» (sentenza n. 167 del 2013 e, tra le tante, sentenza n. 189 del 2011 e n. 215 del 2009) e che la deroga sia «contenuta entro determinati limiti percentuali» (ancora sentenza n. 167 del 2013).

In altri termini, la Corte costituzionaleha ripetutamente osservato che, se «il principio dettato dall'art. 97 Cost. può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione» (sentenza n. 189 del 2011), occorre, tuttavia, che «l’area delle eccezioni alla regola del concorso» sia «rigorosamente delimitata» e non si risolva «in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati» (sentenza n. 227 del 2013).

Da ciò si evince, quindi, la necessità che ogni equiparazione di personale non assunto con concorso pubblico da una P.A. a quello che, nella stessa P.A. , sia entrato in seguito al superamento di una selezione pubblica avvenga con estrema attenzione ed evitando equiparazioni tout court che contrasterebbero con il dettato costituzionale.

Inoltre, emerge con chiarezza, dalla giurisprudenza e dalla normativa sopracitate,che i dipendenti ex [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP che non siano stati assunti in seguito a pubblica selezione non sono equiparati a dirigenti della Regione Sicilia.

Questa ricostruzione trova conferma anche nella recente ordinanza di questa Corte di cassazione, Sez.

L,n. 26394 del 7 settembre 2022.

Sulla base di quanto sopra, risultano fondati i motivi di impugnazione.

In ordine al primo, la C orte territoriale si è limitata ad affermare apoditticamente che l’accertamento oggetto del presente giudizio non era identico a quello definito dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 114/09perché veniva in rilievo un periodo temporale successivo e le rivendicazioni erano fondate sulla successiva contrattazione collettiva del 2007.

Peraltro, per la giurisprudenza di legittimità, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitumdel primo (Cass., Sez. 3, n. 32370 del 21 novembre 2023) .

La Corte d’appello di Palermo, quindi, avrebbe dovuto verificare e chiarire, per rigettare il motivo della P.A. sul punto, se, venendo in rilievo la questione della componente fissa della retribuzione di posizione, la tematica dell’attribuzione dell’incarico dirigenzialee del suo effettivo svolgimento fosse stata considerata e in che termini dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 114/09 e se, dopo il relativo passaggio in giudicato, non fosse sopravvenuto qualche cambiamento inerente specificamente a siffatta attribuzione e a tale svolgimento in grado di condurre all’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, però, la sentenza impugnata nulla dice.

In ordine, poi, alla seconda censura, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che il controricorrente aveva la qualifica formale di dirigente di terza fascia senza accertare, alla luce di quanto affermato nello stesso controricorso, se egli fosse stato nominato dirigente in seguito al superamento di un concorso pubblico o se, al contrario, si fosse trattato di un’equiparazione ai fini solo economici.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso. 2)Il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa ex art. 384, comma 2, c.p.c. nel merito, con il rigetto delle domande del controricorrente in applicazione del seguente principio di diritto: ‹‹Il dipendente ex [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP che abbia stipulato contratti a tempo determinato con la Regione siciliana ai sensi dell’art. 76 della legge Regione Sicilia n. 25 del 1993 e dell’art. 23 quater del d.l. n. 6 del 1998, conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, della legge n. 61 del 1998, non ha diritto a ricevere, con l’integrazione prevista dall’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001, la parte fissa dell’indennità di posizione spettante ai dirigenti regionali, in assenza di un atto formale di nomina a dirigente al quale si accompagni l’effettivo svolgimento dei relativi compiti con assunzione delle correlate responsabilità››.

Le spese di lite dei gradi di merito sono compensate, in ragione della complessità della ricostruzione normativa della vicenda.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, -accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; - cassa la senten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3514/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia -Dipartimento della Protezione civile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Statoe domiciliata presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 10; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Palermo, n. 519/2017, pubblicata il 13 luglio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, nei confronti della Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento Protezione civile, il riconoscimento del suo diritto a percepire la retribuzione di posizione - parte fissa prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti regionali di terza fascia a far data dal 17 gennaio 2006, con conseguente condanna della P.A. a corrispondere le differenze retributive dovute. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 874/2015, ha accolto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana - Dipartimento Protezione civile ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 519/2017, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana - Dipartimento della Protezione civile ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorsoe ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi in materia di giudicato esterno in quanto su un contenzioso analogo che aveva riguardato anche il controricorrente si sarebbe già pronunciato il Tribunale di Palermo con sentenza n. 114/09, divenuta definitiva. [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, un ex dipendente [OSCURATO:SOCIETA]-SIRAP che aveva chiesto, assieme ad altri colleghi in consimile posizione, la declaratoria giudiziale del suo diritto alla corresponsione dell’indennità di posizione fissa spettante a tutti i dirigenti regionali. La sua pretesa sarebbe stata respinta anche sul presupposto che l’art. 11, comma 6, della legge Regione Sicilia n. 20 del 2003 aveva stabilito che la distinzione in fasce non poteva incidere sul conferimento di un incarico, ferma restando, per tutti gli altri istituti, la differenziazione tra dirigenti. Inoltre, sarebbestato rilevato che pure il CCRL sulla dirigenza attribuiva la retribuzione di posizione ai soli dirigenti ai quali fossestato conferito un determinato incarico, a prescindere dal fatto che venisse in questione la componente fissa o quella variabile di detta indennità. Con il secondo motivo parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001, dell’art. 76 legge Regione Sicilia n. 25 del 1993 e dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 perché la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare il controricorrente un dirigente. [OSCURATO:PERSONA] avrebbesemplicemente sottoscritto con la Regione Sicilia, nell’ambito delle finalità previste dalla legge Regione Sicilia n. 25 del 1993, dei contratti a tempo determinato, più volte prorogati, inizialmente equiparati, a livello funzionale ed economico, a quellidei dipendenti amministrativi VII livello. In seguito, detto trattamento economico sarebbe stato correlato, ai sensi dell’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001, a quello tabellare della dirigenza regionale.Ciò, però, non avrebbe potuto comportare che l’indennità di posizione fissa fosse corrisposta in assenza dell’avvenuto conferimento di apposito incarico dirigenziale. In particolare, avrebbe errato la Corte territoriale a considerare la nota prot. N. 21276 del 7 agosto 2002 un provvedimento di attribuzione della qualifica formale di dirigente di terza fascia, trattandosi, piuttosto, di una mera equiparazione del personale ex [OSCURATO:SOCIETA]-SIRAP ai dipendenti regionali ex art. 7 della legge Regione Sicilia n. 38 del 1994. La Corte di cassazione a Sezioni Unite avrebbe affermato, con sentenza n. 9279 del 2016, che l’indennità perequativa dell’indennità di posizione non si sarebbepotuta corrispondere automaticamente, dovendo il dipendente provare di avere ricoperto un incarico dirigenziale. Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2017, avrebberitenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 31 della legge Regione Sicilia n. 8 del 2016 nella parte in cui aveva previsto l’attribuzione di incarichi dirigenziali al personale proveniente dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP poste in liquidazione, equiparandolo, di fatto, ai dirigenti di ruolo dell’amministrazione regionale. Le doglianze, che possono essere trattate insieme, stante la stretta connessione, sono fondate. Come risulta dal controricorso, [OSCURATO:PERSONA] è dipendente della Regione Sicilia in virtù di contratti a tempo determinato di natura subordinata sottoscritti in forza di espresse previsioni legislative, in particolare l’art. 76 della legge Regione Sicilia n. 25 del 1993e l’art. 23 quater del d.l. n. 6 del 1998 («Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi»), conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, della legge n. 61 del 1998. Il suo trattamento economico è stato disciplinato dall’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001,intitolato Trattamento economico dipendenti ex [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP,in base al quale: ‹‹1. Al fine di rendere omogeneo con quello dei dipendenti regionali il trattamento economico dei dipendenti ex Italter e Sirap, già ai medesimi equiparati a livello funzionale ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, l’amministrazione regionale corrisponde a regime al personale ex Italter e Sirap, con decorrenza dalla stipula degli attuali contratti in essere, un importo pari alla differenza tra il trattamento economico annuo previsto dal CCNL degli edili applicato ai dipendenti di cui sopra ed il trattamento economico annuo previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e di anzianità di servizio. 2. L’importo determinato con le modalità di equiparazione di cui al comma 1, da ripartire sulla retribuzione mensile, è aggiornato ogni qualvolta si perverrà al rinnovo e/o modifiche e variazioni del CCRL dei dipendenti regionali. 3. Il trattamento economico del personale ex Italter e Sirap, che mantiene l’anzianità di servizio attualmente posseduta maturata nelle società di provenienza e nell'amministrazione regionale nei periodi di effettivo servizio, non può in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione con pari qualifica ed anzianità di servizio. Sono fatti salvi i diritti acquisiti in ordine di trattamento economico già percepito. 4. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente articolo, stimati in lire 2.200 milioni (capitolo 116004), si provvede mediante l’utilizzo dei fondi statali assegnati alla Regione siciliana ai sensi dell’articolo 7, comma 1 quinquies, della legge 11 dicembre 2000, n. 365››. Oggetto del contendere è la spettanza o meno dell’indennità di posizione nella sua componente fissa a dipendente, proveniente da altro ente, che non sia stato nominato dirigente in base ad una procedura concorsuale, ma che, in forza di legge, abbia concluso dei contratti a tempo determinato che non attribuiscono la qualifica formale di dirigente, qualora una successiva legge regionale abbia stabilitoin suo favore la corresponsione di un’indennità integrativa parametrata al trattamento economico annuo ‹‹previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e di anzianità di servizio››. Al riguardo, occorre tenere conto che principio generale in materia è che laretribuzione di posizione, che costituisce una componente accessoria del trattamento economico dei dirigenti, presuppone l’effettivo esercizio delle funzioni loro attribuite in quanto collegata al livello di responsabilità previsto per la natura dell’incarico, all’impegno richiesto, al grado di rilevanza e alla collocazione istituzionale dell’ufficio, sicché spetta al dirigente dal momento del conferimento del primo incarico attesa la correlazione all’effettiva attribuzione delle funzioni dirigenziali e all’assunzione delle connesse responsabilità(Cass., Sez. L, n. 14142 dell’8luglio 2015). In pratica, la retribuzione di posizione dei dirigenti può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo. Questa relazione fra concreto svolgimento dell’incarico, assunzione di responsabilità e pagamento della retribuzione di posizione è stata ribadit a , in tema di c.d. indennità [OSCURATO:PERSONA], da Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018 e Cass., SU, n. 9279 del 9 maggio 2016. Pur dovendosi considerare la differenza fra le due situazioni, è innegabile che,sia nell’ipotesi dei dipendenti ex [OSCURATO:SOCIETA]- SIRAP sia in quella dell’indennità c.d. [OSCURATO:PERSONA],vi sia l’attribuzione di una somma a titolo integrativo per parificare la retribuzione di dipendenti appartenenti, almeno in principio,ad altri enti a quella dei lavoratori che già operano in una diversa P.A. all’interno dell’organizzazione della quale i primi si trovino ad operare. A conferma di ciò, si deve valutare che, ai sensi del menzionato art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001, l’equiparazione del trattamento economico in esame tiene conto delle retribuzioni accessorie ‹‹a parità di qualifica e di anzianità di servizio››. Da questo si evince che detta equiparazione non è ricollegata all’effettivo svolgimento dell’incarico dirigenziale e, quindi, all’assunzione delle relative responsabilità. Pertanto, non possono essere riconosciute al controricorrente delle componenti della retribuzione accessoria, come l’indennità di posizione, in qualunque forma, che a siffatto svolgimento e a tale responsabilità conseguano. Una deroga al principio sopra espresso, ove ammissibile, sarebbe dovuta provenire da una specifica disposizione della contrattazione collettiva nazionale o della legislazione statale. Queste non possono essere, quindi, l’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001 o la contrattazione collettiva regionale che, peraltro, nulla dice sul punto, essendosi limitata ad inserire la parte fissa della retribuzione di posizione nel trattamento economico fondamentale del dirigente (il che evidenza come sia infondata l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo sollevata dal controricorrente, atteso che la presente vicenda prescinde dall’interpretazione del menzionato CCRL). D’altronde, la sentenza n. 113 del 2017 della Corte costituzionale ha ricostruito in maniera molto precisa la vicenda dei dipendenti ex [OSCURATO:SOCIETA]-SIRAP, chiarendo come essi non possano in alcun modo essere equiparati, se non in senso strettamente economico, ai dirigenti regionali. Quest’ultima sentenza ha chiarito, infatti, che la vicenda de qua risale alla messa in liquidazione di due società per azioni a partecipazione pubblica, [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP, create negli anni ‘80, operanti rispettivamente nel settore dei servizi di ingegneria e delle opere pubbliche. A seguito della liquidazione delle stesse società, il personale è stato destinatario di vari interventi del legislatore regionale e del legislatore statale. Anzitutto, l’art. 76 (rubricato «Provvidenze per i dipendenti dell’[OSCURATO:SOCIETA] e della SIRAP») della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), ha autorizzato l’amministrazione regionale a «avvalersi del personale dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi della convenzione stipulata in data 1 ottobre 1985, nonché del personale della [OSCURATO:SOCIETA]., mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio per coadiuvare l’assolvimento deicompiti propri del personale tecnico del ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all’articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41», in vista dell’obiettivo specifico di «portare a compimento le opere destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane e interurbane, sorte in seguito all’evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1991 nella Sicilia orientale» (comma 1). Si stabiliva, inoltre, al comma 2, che al personale in questione fosse attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili. Su tale previsione è intervenuto l’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 38 del 1994 (Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia), che, da un lato, ha esteso la possibilità dell’amministrazione regionale di avvalersi dell’ex personale [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP in relazione al ben più generico scopo di «sopperire a specifiche eventuali carenze di unità lavorative negli uffici della Regione». Dall’altro lato, esso ha precisato che il trattamento economico del medesimo personale non avrebbe potuto «in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione, con pari qualifica e pari anzianità di servizio, individuato applicando la tabella di corrispondenza allegata alla presente legge». Si sono poi succeduti altri interventi del legislatore regionale. In un caso, si è tentato didisporre direttamente la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro costituiti in base all’art. 76 della legge Regione Sicilia n. 25 del 1993, ma senza esito, a causa dell’omessa promulgazione delle disposizioni regionali recanti tale previsione a seguito dell’impugnativa promossa in via principale dal Commissario dello Stato per violazione, fra l’altro, dell’art. 97 Cost. (Corte cost., ordinanza n. 60 del 1997). Successivamente, si è provveduto a prorogare i contratti a tempo determinato in essere, estendendo ulteriormente la possibilità di impiego del suddetto personale anche per l’espletamento di attività permanenti, con disposizioni legislative regionali dichiarate costituzionalmente illegittime (Corte cost., sentenza n. 153 del 1997). Esse, infatti, irragionevolmente prevedevano assunzioni a tempo determinato in assenza di «riscontri obiettivi circa le dimensioni della perdurante esigenza di personale» e «di valutazioni sull'idoneità del personale beneficiario delle norme impugnate rispetto all’insieme dei compiti cui esse lo assegnano», con un «rovesciamento di priorità tra interesse dell'istituzione alla funzione e interesse delle persone all’impiego che la Costituzione, all’art. 97, ha inteso evitare». La vicenda è venuta all’attenzione del legislatore statale che, con l’art. 23 quater del d.l. n. 6 del 1998 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), conv., con modif., dall’art.1, comma 1, della legge n. 61 del 1998, ha autorizzato la Regione siciliana a stipulare contratti a tempo determinato con il personale in questione, attingendo ai fondi stanziati con la legge n. 433 del 1991 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa) per lo svolgimento delle attività indicate dalla medesima legge n. 433 del 1991 e dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 393 del 1996 (Interventi urgenti di protezione civile), convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 496 del 1996, inerenti alla protezione civile. Il legislatore regionale ha equiparato, quindi,il trattamento economico dell’ex personale [OSCURATO:SOCIETA] e SIPAR, assunto a tempo determinato, a quello dei dipendenti regionali, «a parità di qualifica e di anzianità di servizio» (art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001 (Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001), con decorrenza dalla stipulazione dei contratti in essere. Il legislatore statale, viceversa, quasi contemporaneamente, ha stabilito, all’art. 20 (rubricato «Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia») della legge n. 448 del 2001 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria per il 2002) che «[l]a regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato» instaurati«dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche» (comma 1) e «a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni». In quell’occasione si è inoltre disposta la proroga dei contratti a tempo determinato «in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002» (comma 2). Poiché, nonostante quanto stabilito dall’art. 20 della legge n. 448 del 2001, la Regione non ha provveduto alla stabilizzazione nei termini e alle condizioni richiamate, ma è intervenuta a prorogare i contratti a tempo determinato in essere, «nelle more della definizione del processo di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione» (art. 1 della legge della Regione siciliana n. 15 del 2007, recante «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni “de minimis”. Abrogazione di norme»), il legislatore statale è tornato sul tema con l’art. 2, comma 553, della legge n. 244 del 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2008) e ha autorizzato la Regione siciliana «alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall’articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1º settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni […]», questa volta «in deroga ai limiti imposti dall’articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio». In questo quadro normativo si è inserito l’art. 31 della legge Regione Sicilian. 8 del 2016,che ha modificato l’art. 49, comma 17, della legge Regione Sicilia n. 9 del 2015, rubricato «Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica amministrazione», volto a determinare, in vista del fine della «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica», una riorganizzazione dell’apparato amministrativo regionale, tesa a «conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base» (comma 1). In questa prospettiva il comma 17, nel testo originario, ha disposto che «[i]l dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l’individuazione dei dirigenti privi di incarico» in un apposito elenco che i dirigenti generali utilizzano, in vista del conferimento diretto di incarichi, nelle ipotesi di mancata presentazione di istanze. Con l’art. 31 citato della legge Regione Sicilia n. 8 del 2016 si è specificato che, nel caso di mancata presentazione delle istanze, al fine di provvedere al conferimento diretto degli incarichi dirigenziali, i dirigenti generali utilizzano, in subordine rispetto all’elenco dei dirigenti regionali privi di incarico, «i dirigenti equiparati ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell’articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, richiamate al comma 553 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti». Dal resoconto dei lavori dell’assemblea regionale emerge chiaramente che si tratta di una previsione volta a far sì che il personale costituito dagli ex dirigenti [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP, assunti con contratti a tempo determinato ripetutamente prorogati dalla Regione, ma che ancora non hanno ottenuto il riconoscimento di «mansione e qualifica del dipendente regionale», vengano equiparati al personale di ruolo della Regione siciliana (così nell’o.d.g. n. 594 intitolato «Iniziative a tutela del personale in servizio presso la Protezione civile di Palermo che impegnava il Governo della Regione ad evitare disparità di trattamento nei confronti del personale di cui all’art. 2, c. 533, della Legge 244/2007»); più precisamente di una previsione finalizzata all’inserimento del personale nel ruolo dei dirigenti regionali (discussione sull’emendamento A84 - poi tradottosi nella disposizione in esame -del ddl n. 1133 I intitolato «Disposizioni per l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie», seduta n. 334 del 10 maggio 2016, Assemblea regionale siciliana). La Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del menzionato art. 31,ha chiaramente affermato che «la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici» e, c on specifico riguardo alla possibilità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato di personale proveniente da una società a partecipazione pubblica, che svolgeva incarichi dirigenziali a tempo determinato, ha precisato che «un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze» (sentenza n. 167 del 2013), indicando, in particolare, che la legge «subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione e preveda procedure di verifica dell’attività svolta» (sentenza n. 167 del 2013 e, tra le tante, sentenza n. 189 del 2011 e n. 215 del 2009) e che la deroga sia «contenuta entro determinati limiti percentuali» (ancora sentenza n. 167 del 2013). In altri termini, la Corte costituzionaleha ripetutamente osservato che, se «il principio dettato dall'art. 97 Cost. può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione» (sentenza n. 189 del 2011), occorre, tuttavia, che «l’area delle eccezioni alla regola del concorso» sia «rigorosamente delimitata» e non si risolva «in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati» (sentenza n. 227 del 2013). Da ciò si evince, quindi, la necessità che ogni equiparazione di personale non assunto con concorso pubblico da una P.A. a quello che, nella stessa P.A. , sia entrato in seguito al superamento di una selezione pubblica avvenga con estrema attenzione ed evitando equiparazioni tout court che contrasterebbero con il dettato costituzionale. Inoltre, emerge con chiarezza, dalla giurisprudenza e dalla normativa sopracitate,che i dipendenti ex [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP che non siano stati assunti in seguito a pubblica selezione non sono equiparati a dirigenti della Regione Sicilia. Questa ricostruzione trova conferma anche nella recente ordinanza di questa Corte di cassazione, Sez. L,n. 26394 del 7 settembre 2022. Sulla base di quanto sopra, risultano fondati i motivi di impugnazione. In ordine al primo, la C orte territoriale si è limitata ad affermare apoditticamente che l’accertamento oggetto del presente giudizio non era identico a quello definito dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 114/09perché veniva in rilievo un periodo temporale successivo e le rivendicazioni erano fondate sulla successiva contrattazione collettiva del 2007. Peraltro, per la giurisprudenza di legittimità, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitumdel primo (Cass., Sez. 3, n. 32370 del 21 novembre 2023) . La Corte d’appello di Palermo, quindi, avrebbe dovuto verificare e chiarire, per rigettare il motivo della P.A. sul punto, se, venendo in rilievo la questione della componente fissa della retribuzione di posizione, la tematica dell’attribuzione dell’incarico dirigenzialee del suo effettivo svolgimento fosse stata considerata e in che termini dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 114/09 e se, dopo il relativo passaggio in giudicato, non fosse sopravvenuto qualche cambiamento inerente specificamente a siffatta attribuzione e a tale svolgimento in grado di condurre all’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, però, la sentenza impugnata nulla dice. In ordine, poi, alla seconda censura, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che il controricorrente aveva la qualifica formale di dirigente di terza fascia senza accertare, alla luce di quanto affermato nello stesso controricorso, se egli fosse stato nominato dirigente in seguito al superamento di un concorso pubblico o se, al contrario, si fosse trattato di un’equiparazione ai fini solo economici. Ne deriva l’accoglimento del ricorso. 2)Il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa ex art. 384, comma 2, c.p.c. nel merito, con il rigetto delle domande del controricorrente in applicazione del seguente principio di diritto: ‹‹Il dipendente ex [OSCURATO:SOCIETA] e SIRAP che abbia stipulato contratti a tempo determinato con la Regione siciliana ai sensi dell’art. 76 della legge Regione Sicilia n. 25 del 1993 e dell’art. 23 quater del d.l. n. 6 del 1998, conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, della legge n. 61 del 1998, non ha diritto a ricevere, con l’integrazione prevista dall’art. 48 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2001, la parte fissa dell’indennità di posizione spettante ai dirigenti regionali, in assenza di un atto formale di nomina a dirigente al quale si accompagni l’effettivo svolgimento dei relativi compiti con assunzione delle correlate responsabilità››. Le spese di lite dei gradi di merito sono compensate, in ragione della complessità della ricostruzione normativa della vicenda. Le spese di legittimità seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte, -accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; - cassa la senten
Sentenza Cassazione n. 05745/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris